La scure del prefetto Carmelo Aronica, ha colpito in modo ferreo molte delle previsioni della finanziaria. Analizziamo uno per uno gli articoli impugnati e la conseguenza di questa decisione:
Art 25 commi 5 e 7, No all’uso dei fondi della progettazione per pagare le giornate dei braccianti forestali
L’articolo 25 è un coacervo di norme diverse. Il comma 5 tenta di abrogare quasi del tutto la legge regionale 36 del 90 che affronta molti nodi del settore del lavoro. Il Commissario dello stato impugna il comma perché già in altra occasione si era tentata questa operazione ed era stata bloccata ed è vietata la riproposizione nei medesimi termini di norme già impugnate.
Più significativo il comma 7 che prevede la cancellazione delle spese per la progettazione degli interventi estivi della forestale utilizzando le somme per coprire le spese delle giornate dei precari forestali e assegnando al personale interno la progettazione delle vie spartifuoco. Per il Commissario è lesivo della Costituzione imporre attività lavorativa negando, di contro, il salario anche se accessorio al personale che farà questa progettazione. Di fatto vengono, così, a mancare una parte dei fondi per la copertura delle giornate dei forestali che rischiano di diminuire ulteriormente.
Art. 28 commi 2, 3, 5 e 6 Soppressione Ciapi, No all’amministratore unico, incertezze per il personale
L’intero articolo si occupa della soppressione del Ciapi di Palermo. Il commissario dello stato impugna la scelta di nominare un amministratore unico al posto di Presidente e Consiglio di amministrazione. tale amministratore confliggerebbe con ruolo del liquidatore che deve essere obbligatoriamente nominato se l’ente viene posto in liquidazione coma al comma 1. Il comma 3 viene impugnato perché verrebbero sottratti al liquidatore i beni immobili cedendoli gratuitamente al Ciapi di Priolo. Gli altri commi trasferiscono alla Regione il personale e prevedono oneri di spesa ma per il Commissario “l’insieme di queste disposizioni appare non sorretto da plausibili giustificazioni di carattere tecnico-amministrativo e foriero di incertezze applicative in sede di attuazione”

Art 40 commi 2 e 4 No alla proroga dei contratti del personale dei Consorzi di Bonifica
I due commi autorizzano i Consorzi di bonifica a prorogare i contratti a termine dei dipendenti d’ufficio dei medesimi consorzi. Per il Commissario dello stato questi contratti sono già stati prorogati più volte e non possono esserlo più. Per i lavoratori che pensavano di essere al sicuro fino al 31 dicembre si palesa lo spettro del licenziamento in tronco.
 
Art 46 comma 3 No alla modifica unilaterale del rapporto con Siciliacque, altri lavoratori a rischio
Il comma prevede la modifica del rapporto fra la Regione e Sicilacque mettendo a carico della società il mantenimento in servizio del personale. Per il commissario dello Stato questo non è accettabile perché confligge con l’art. 97 della Costituzione mettendo i livelli occupazionali al di sopra dell’interesse pubblico ovvero della corretta erogazione del servizio.
Allegato 1 all’art 72 limitatamente al capitolo 320013 Niente soldi per i funzionari dell’Agenzia dell’impiego
Nella tabella delle spese obbligatorie della Regione allegata all’art. 72 viene inserito anche il capitolo 320013 dal quale vengono pagati i funzionari a tempo determinato dell’Agenzia regionale per l’impiego. L’agenzia è stata soppressa e le funzioni accorpate al dipartimento lavoro. I dipendenti a tempo determinato erano stati salvati con una norma impugnata lo scorso anno e dunque non entrata in vigore. Per il Commissario dello Stato l’inserimento di queste spese nella tabella delle obbligatorie “costituisce uno strumento surrettizio per il mantenimento in servizio fino al 2015″ di questi funzionari in contrasto con le norme vigenti.

09 Maggio 2013