IN SINTESI
DAL MONDO SINDACALE
Se passasse la norma proposta dal governo, che considera come ‘meramente occasionale’ il lavoro stagionale in agricoltura, il 90% dei lavoratori del settore potranno, in futuro, essere pagati con un buono da incassare alla Posta e, da un giorno all’altro, si ritroveranno senza contratto e salario di qualifica, perderanno tutele per la maternità e contro la disoccupazione, non potranno accedere alla pensione. Con un colpo di spugna saranno cancellate le conquiste sindacali di 50 anni. I nuovi vaucher non varranno nè come contribuzione nè per la disoccupazione, provocherà la perdita dei diritti per chi presta la sua opera per 90–120 giorni tenendo conto che quasi il 90% degli addetti agricoli è impiegato per periodi non superiori a questo tetto di giornate.
In Sicilia ci sono circa 26 mila forestali
INVECE
a livello nazionale sono quasi tutti a tempo indeterminato
Art. 11 ( DDL della riforma del lavoro)
(Lavoro accessorio)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
(Lavoro accessorio)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 70 è sostituito dal seguente:
“Articolo 70
(Definizione e campo di applicazione)
(Definizione e campo di applicazione)
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Sono escluse dal ricorso al lavoro accessorio le prestazioni rese nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono comunque essere rese nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale svolte anche in forma imprenditoriale.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all’articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.”
b) all’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
“La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps.”.
“La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps.”.
2. Resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni già richiesti al momento dell’entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
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