5 novembre 2008
PER NON DIMENTICARE
Questo e' successo quando il PD era all'opposizione
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, con l'accordo sottoscritto il 30 novembre 2005 da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil regionale con il governo della Regione, scaturito da una lunga ed intensa trattativa tra le parti, sono state individuate una serie di misure per il comparto agro- forestale-ambientale che hanno come fine: a) la promozione e la valorizzazione delle risorse del comparto; b) la tutela del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate; c) l'incremento qualitativo e quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse; d) la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico; e) la lotta alla desertificazione; f) la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi; g) la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali; h) l'utilizzo sociale dei boschi anche ai fini ricreativi e didattici; i) la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali che devono assurgere ad obiettivo prioritario della Regione Siciliana; l) il contribuire al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia nell'ambito degli accordo di Kyoto. Quanto detto non poteva prescindere da una gestione delle risorse umane alle dipendenze dell'Amministrazione forestale che raggiungesse in tempo prefissato l'obiettivo di diminuire il numero totale dei dipendenti e nel contempo di incrementarne l'utilizzo attraverso una verticalizzazione verso l'alto dell'impegno occupazionale e professionale. Il Parlamento siciliano ha recepito con la legge n. 14 del 14 aprile 2006 gran parte dell'accordo sindacale sottoscritto il 30 novembre 2005, rimandando alcune sue parti ad ulteriori momenti legislativi. Ad oggi, parti importanti della legge regionale n. 14 del 14 aprile 2006 rimangono ancora inapplicate, mentre si può definire conclusa la fase di attuazione degli articoli riguardanti il personale, ed in particolare quelli concernenti la istituzione dell'elenco speciale, degli incrementi occupazionali per i lavoratori a tempo indeterminato e per i lavoratori a tempo determinato. Una maggiore e prolungata presenza dell'uomo all'interno del bosco, grazie agli incrementi della legge regionale n. 14/06 anche se minime, ha determinato una maggiore tutela e salvaguardia del nostro patrimonio boscato i cui effetti positivi sono riconducibili negli ultimi due anni proprio alla parziale trasformazione in legge dell'accordo del 30 novembre 2005. Al fine di raggiungere gli importanti obiettivi che il richiamato accordo si è posto, il gruppo del Partito democratico all'Assemblea regionale siciliana ritiene indispensabile darne completa applicazione e pertanto con il presente disegno di legge, integrativo della legge regionale n. 14 del 14 aprile 2006, si vuole completare una riforma che fin dalle sue prime battute sta dando positivi risultati, inoltre, con la riforma della previdenza in agricoltura intervenuta con la finanziaria nazionale 2008, sono venuti meno gli indicatori relativi alle giornate di garanzia utili per il diritto alle prestazioni previdenziali che per decenni hanno orientato anche i disegni di legge in materia di occupazione forestale. Per questi motivi si ritiene necessario ampliare a 8.690 i lavoratori a tempo indeterminato, istituire un contingente di lavoratori con garanzia occupazionale di 7 mesi lavorativi annui pari a 11.230 unità, e istituire una fascia di garanzia di 4 mesi lavorativi annui di cui faranno parte tutti i lavoratori inseriti nell'elenco speciale, non facenti parti delle garanzie sopra menzionate. Con la suddetta misura, da attuarsi nel biennio 2009- 2010 e con una progressione sul totale della manodopera, si procederà ad una riduzione del numero totale dei lavoratori forestali di circa 2.000 unità annue conseguenza della definitiva individuazione dell'organico come previsto con l'istituzione dell'elenco speciale. Tale verticalizzazione prevista, realizza una valorizzazione professionale ed occupazionale dei lavoratori e un loro utilizzo razionale nelle fasi colturali di cui necessita la risorsa ambiente- bosco. Per tali ragioni ci attendiamo una rapida e positiva approvazione del testo in oggetto. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Organici forestali 1. L'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è così sostituito: Art. 44 - 1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a) , della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, per l'attività di prevenzione e presidio territoriale di cui all'articolo 29, per la prevenzione e la repressione degli incendi, nonché per ogni altra attività ascrivibile alle funzioni istituzionali, la Regione si avvale di: a) n. 8690 lavoratori a tempo indeterminato (LTI); b) n. 11.230 lavoratori con garanzia occupazionale minima di sette mesi lavorativi annui ai fini previdenziali; c) lavoratori con garanzia occupazionale minima di quattro mesi lavorativi annui ai fini previdenziali, inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 43. 2. A regime, nel biennio 2009 - 2010, le dotazioni complessive a livello regionale sono determinate come segue: a) contingente lavoratori a tempo determinato: L.R. L.R. Previsti 2009 2010 TOTALE 16/96 14/06 da accordo (30/11/05) al 2008 875 1.313 2.350 + 3.170 + 3.170 8.690 b) contingente lavoratori con garanzia occupazionale minima di sette mesi lavorativi annui ai fini previdenziali; L.R. L.R. Previsti 2009 2010 TOTALE 16/96 14/06 da accordo (30/11/05) al 2008 2.942 5.226 7.830 + 1.700 + 1.700 11.230 c) contingente ad esaurimento di lavoratori con garanzia occupazionale di quattro mesi annui ai fini previdenziali, formato dal rimanente personale iscritto nell'elenco speciale e non rientrante nei contingenti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo; d) contingente di lavoratori da inquadrare nei livelli impiegatizi, pari al 10 per cento dell'organico dei contingenti di cui ai punti a) e b). 3. La dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 è articolata dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 48, in contingenti provinciali e distrettuali, distinti per l'Azienda regionale foreste demaniali e per il Dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avendo riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il Dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avendo riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute. 4. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità dei lavoratori di cui al comma 2, nell'ambito provinciale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale sono definiti dall'Osservatorio di cui all'articolo 48. 5. L'Azienda regionale foreste demaniali ed il Dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo, fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza. Art. 2. Graduatoria unica distrettuale 1. L'articolo 45 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è così sostituito: Art. 45 - 1. In ogni distretto è costituita una graduatoria distrettuale, comprendente, nell'ordine, i lavoratori di cui alle lettere a), b) e c), dell'articolo 44 così come modificato e integrato. La graduatoria è formulata attribuendo ad ogni lavoratore 10 punti per ogni anno di anzianità di iscrizione nel contingente di appartenenza. A parità di punteggio sono considerate, nell'ordine, l'anzianità di iscrizione nell'elenco anagrafico e la maggiore età anagrafica. 2. In ogni distretto è istituita, altresì, un'unica graduatoria distrettuale per i lavoratori di cui alla lettera d), dell'articolo 44, così come modificato e integrato. Al fine della formazione della graduatoria sono attribuiti 10 punti per ogni anno di lavoro prestato in qualsiasi tempo alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici e la maggiore età anagrafica. 3. Le graduatorie distrettuali sono valide ai fini della progressione verticale dalla fascia di garanzia occupazionale inferiore a quella superiore, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla individuazione dei posti resisi vacanti fino al raggiungimento delle unità previste dalla presente legge . 4. Le graduatorie distrettuali sono utilizzate per la formazione e l'aggiornamento di contingenti distinti in relazione all'impiego dei lavoratori nel settore forestale, alle dipendenze dell'Azienda regionale foreste demaniali nonché del Dipartimento regionale delle foreste, con le dotazioni organiche che sono determinate dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 48. 5. La competenza alla formulazione delle graduatorie è delle commissioni provinciali di cui all'articolo 50 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Qualora le suddette commissioni non adempiano nel termine di trenta giorni, provvede nei successivi quindici giorni il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro competente. 6. L'appartenenza del contingente dei lavoratori a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi. 7. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, contratti di lavoro a tempo determinato inferiore a dodici mesi, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza. 8. Il lavoratore, in caso di rinunzia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinunzia in via definitiva e permanente. 9. L'Osservatorio regionale di cui all'articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del Dipartimento regionale delle foreste. 10. I lavoratori impiegati nella lotta attiva agli incendi di cui alla lettera a) dell'articolo 57 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età sono impiegati, anche in soprannumero, dal Dipartimento foreste in altre mansioni all'interno del servizio antincendio. I posti resisi vacanti nel contingente sono ricoperti tramite progressione dalla fascia di garanzia inferiore. Art. 3. Assunzione dei lavoratori con garanzia occupazionale 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda regionale delle Foreste demaniali ed il Dipartimento regionale delle foreste, in applicazione dell'attuale normativa statale sul mercato del lavoro, previa definizione dei criteri, delle modalità e della tempistica, con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e del CIRL di categoria, provvedono direttamente all'assunzione dei lavoratori di cui alla presente legge. 2. Al fine dell'assunzione dei lavoratori sono utilizzate le graduatorie distrettuali di cui all'articolo 1, comma 3. 3. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di assunzione, se non giustificata come previsto dall'articolo 2, comma 7, equivale a rinunzia del medesimo all'assunzione ed alla prestazione lavorativa, con corrispondente riduzione della garanzia occupazionale minima nell'anno di riferimento. Art. 4. Assunzione di lavoratori per l'ulteriore fabbisogno occupazionale in caso di nuovi insediamenti forestali 1. Nel caso di nuovi interventi forestali attivati dall'Amministrazione regionale a decorrere dall'anno 2005 nei comuni in assenza di precedenti interventi, sono parimenti inseriti nell'elenco speciale anche i lavoratori che abbiano effettuato almeno un turno di lavoro di 51 giornate lavorative alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore. 2. E' consentito l'avviamento di lavoratori nei comuni dove l'Amministrazione regionale non abbia operato in precedenza. In tal caso sono sottoscritte apposite clausole derogatorie con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, che sono sottoposte all'approvazione dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 48 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14. 3. Per la formulazione delle graduatorie, l'avviamento al lavoro ed ogni altro adempimento è competente il Dipartimento regionale del lavoro. Art. 5. Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili 1. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori alle dipendenze del Dipartimento foreste sono inseriti, anche in soprannumero, nel contingente di appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità fisica e professionale. Il Dipartimento foreste verifica la possibilità di proficuo utilizzo del lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute e l'idoneità specifica sotto il profilo professionale e sanitario. In caso di impossibilità di proficuo utilizzo all'interno del Dipartimento foreste, il lavoratore transita, anche in soprannumero, nel corrispondente contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale foreste demaniali, fermo restando il possesso dell'idoneità fisica e professionale. Art. 6. Abrogazione articoli 1. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 60 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. 2. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 50 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Art. 7. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio della Regione per l'anno 2009 apposito capitolo di spesa con lo stanziamento di euro 34.173.680,00; per il 2010 euro 20.504.208 e per il 2011 euro 13.669.472,00 cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Art. 8. Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Gruppo Parlamentare PD
Firmatari
Oddo Camillo (PD). • Cracolici Antonino (PD). • Gucciardi Baldassare (PD). • Ferrara Massimo (PD). • Ammatuna Roberto (PD). • Apprendi Giuseppe (PD). • Barbagallo Giovanni (PD). • Bonomo Mario (PD). • De Benedictis Roberto (PD). • Di Benedetto Giacomo (PD). • Digiacomo Giuseppe (PD). • Di Guardo Antonino (PD). • Donegani Michele (PD). • Faraone Davide (PD). • Fiorenza Cataldo (PD). • Galvagno Michele (PD). • Laccoto Giuseppe (PD). • Lupo Giuseppe (PD). • Marinello Vincenzo (PD). • Marziano Bruno (PD). • Panarello Filippo (PD). • Panepinto Giovanni (PD). • Picciolo Giuseppe (PD). • Raia Concetta (PD). • Rinaldi Francesco (PD). • Speziale Calogero (PD). • Termine Salvatore (PD). • Vitrano Gaspare (PD)
Link.
Oppure cliccate l'immaggine quì sotto dell'On Camillo Oddo.
Fino a ieri 27/05/2012 essendo stati parte integrante del Governo Regionale, non sono stati capaci di far approvare questo ddl, addirittura non conosciamo nessun documento ufficiale in merito. Li possiamo capire, perchè proprio ieri nell'Assemblea Regionale del PD hanno dovuto affrontare altri punti più importanti dei forestali, uno dei quali: "è legato al voto imminente e a chi dovrà decidere la composizione delle liste per le regionali e soprattutto per le politiche. Perché se, come sembra, per Camera e Senato si tornerà a votare col Porcellum, non saranno gli elettori ma le segreterie dei partiti a decidere chi staccherà il biglietto per Roma. E anche alla luce del limite dei tre mandati fissato dallo statuto del Pd, qualcuno rischia di restare a piedi e in questo clima da lunghi coltelli vuole maggiori garanzie".
Continua quì..
Questo dimostra che le priorità sono altre, cioè essere rieletti. Adesso prima che lo dite voi lo dico io: è vero con questo Governo abbiamo effettuatoqualche giorno in più, cosa che non è successo con i Governi precedenti.
Questo dimostra che le priorità sono altre, cioè essere rieletti. Adesso prima che lo dite voi lo dico io: è vero con questo Governo abbiamo effettuatoqualche giorno in più, cosa che non è successo con i Governi precedenti.
Dove sono le garanzie per il futuro? Non possiamo ogni anno vivere l'incubo del Commissario dello Stato, dovete o dovevate trovare la soluzione a questa eterna problematica. Con il PD al Governo, che essendo stati appoggiati elettoralmente dal Sindacato, si pensava che potevano fare la differenza, invece.....
Concludo condividendo il l'ultimo comunicato del Segretario della Fai Cisl Sicilia, Fabrizio Colonna:POLITICA FALLIMENTARE E BUGIARDA.
Niente legge? Niente voti!!!
MA VALE PER TUTTI.
Si pensa che il PD da oggi non darà più il sostegno al Governo Lombardo.
sig.politici noi forestali se al piu presto possibile non andremo a lavorare quando ci saranno le votazioni regionali sappiate una cosa che ci saranno molti voti in meno interessatevi per non distruggere la politica.
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