Onorevoli colleghi,
l'approvazione della disposizione in argomento si
rende necessaria per reintrodurre nell'ordinamento
regionale il comma 6 bis dell'articolo 24 della legge
regionale 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo recepito
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come
introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 18
del 12 novembre 2002, che risulta abrogato per effetto
del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12, e consente all'Amministrazione
regionale di potere continuare ad espletare i lavori in
economia eseguiti in amministrazione diretta nel settore
forestale, prescindendo dai limiti previsti dal comma 5
dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
Invero, nella considerazione che successivamente al
31 dicembre 2011 viene a cessare il periodo transitorio
previsto dall'articolo 1 della richiamata legge
regionale 12/2011 di vigenza della pregressa normativa
(comma 6 bis dell'articolo 24 del decreto legislativo
109/1994 nel testo regionale), l'emendamento tende a
reintrodurre la disposizione dell'articolo 1 della legge
regioanle 12 novembre 2002, n.18.
Circa la praticabilità della reintroduzione di un
regime giuridico speciale derogatorio per il settore
agricolo-forestale per la tipologia di interventi che
possono essere effettuati in amministrazione diretta,
senza incorrere nelle norme sulla libera concorrenza, si
è espressa positivamente l'Avvocatura distrettuale dello
Stato con avviso del 31 agosto 2011 n. 14959 nei termini
ivi specificati.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere
costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli
interventi di prevenzione e repressione degli incendi
boschivi e gli interventi colturali e manutentori, ivi
compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai
forestali e delle riserve naturali, di cui all'articolo
64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, sono di norma
realizzati in economia ed eseguiti in amministrazione
diretta prescindendo dal limite di importo per i
lavoratori in amministrazione diretta previsto dal comma
5 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica altresì
agli analoghi lavori realizzati dall'Ente sviluppo
agricoli e dai Consorzi di bonifica.
Art. 2.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.DDL 868 del 22/02/2012
Sentieri piste, interventi forestali, per non parlare di interventi di muratura, falegnameria, imbiancatura, riparazioni idraulico, elettrico o qualsiasi altra cosa. Queste maestranze che annualmente vengono usate servono proprio al risparmio. Ma Quante volte si è stati costretti a chiamare un professionista esterno per risolvere questi problemi? Bene noi siamo quei professionisti. Vi chiediamo di essere usati anche in questo caso come strumento già vostro e senza spese aggiuntive per l’amministrazione.
Egregio On. Paolo Colianni, (diverse volte ho avuto il piacere di incontrarla per le problematiche ancora irrisolte) dove sono finite (anche) le sue promesse? Penso che sia arrivato il momento di ripristinarli perchè le amministrative sono alle porte.....
Ecco quì sotto cosa ci aveva fatto credere.

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