DDL Numero 751 del 23.06.11
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
la proposta normativa posta alla vostra attenzione
ha lo scopo di introdurre un riordino della normativa
relativa al comparto agro-forestale-ambientale.
In particolare vengono individuate funzioni
ulteriori rispetto a quelle già attribuite alla Regione
siciliana con la legge regionale n. 14 del 2006.
Per garantire lo sviluppo sostenibile del territorio
ed il miglioramento della qualità della vita della
popolazione, la Regione valorizza le risorse ambientali,
in conformità agli accordi internazionali sottoscritti
dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi
scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione delle
risorse del settore agro-silvo-pastorale, il
mantenimento e miglioramento del territorio rurale e
montano e delle condizioni socio-economiche delle
popolazioni di montagna. Vengono, altresì, individuati
i seguenti compiti: riassetto e consolidamento
idrogeologico di tutto il territorio siciliano;
sistemazione idraulico-forestale avvalendosi anche delle
tecniche di ingegneria naturalistica di tutte le aree
con dissesto geomorfologico nelle aree indicate a
pericolosità geomorfologica o idraulica individuati dai
piani stralcio di bacino per l'assesto idrogeologico;
difesa del suolo, tutela e miglioramento del paesaggio;
rimboschimento delle aree povere con specie arboree a
diversa vocazione e specificatamente, sia paesaggistica
che di riconsolidamento; realizzazione di sentieri e di
strutture per l'accoglienza di villeggiatura montana e
di escursionisti; produzione di specie legnose a futuro
sfruttamento commerciale ed industriale; bonifica e
pulizia idraulico-fluviale (letti dei fiumi, dei
torrenti e dei laghi) e dei cigli stradali;
salvaguardia, tutela e nuovi impianti di verde pubblico
nelle città; gestione ed ammodernamento delle strutture
nei parchi e delle riserve; avviamento, in seguito a
delibera di Giunta regionale e sentite le associazioni
di categoria, all'interno dei demani forestali, di
allevamenti ( suini, equini, ovini, bovini, ecc) allo
scopo di creare un marchio di carni tipiche siciliane.
Si tratta, dunque, di una serie di compiti di tutela
e prevenzione, a cui la Regione deve provvedere con
proprio personale in organico, a ciò in parte già
avviato. All'Azienda regionale foreste demaniali, oltre
ai compiti e alle funzioni assegnati dalla legge
regionale n. 14 del 2006, vengono assegnati anche i
suddetti compiti.
Alla cabina di regia, istituita al comma 3,
dell'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 2006,
avente il compito di provvedere allo studio e
monitoraggio delle risorse, alla formulazione di
apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse
e alla verifica dello stato di attuazione degli
interventi, è, altresì, affidato lo studio del piano di
intervento strategico relativo ai nuovi compiti che si
intendono introdurre. Mentre la formulazione originaria
rinviava ad un apposito provvedimento dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste la composizione
della cabina stessa, con la presente proposta vengono
individuati ex legge i componenti.
Al fine di consentire la partecipazione degli enti
locali e un loro coinvolgimento nelle azioni a tutela
del territorio, i comuni devono comunicare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge la mappatura di tutte le aree adibite a verde
pubblico alla cabina di regia; le province la mappatura
di tutta la rete viaria provinciale e delle regie
trazzere.
Gli articoli 11-18 mirano a stabilizzare il
personale in organico, trattandosi di lavoratori
forestali, assunti nei contingenti a garanzia
occupazionale di n. 101 giornate e n. 151 giornate e
quelli non garantiti ma assunti per n. 78 giorni annui.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità
1. La Regione, nel rispetto della Costituzione e dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali, ferme restando le finalità
previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 14 del
2006, con la presente legge, assume i seguenti compiti
il cui espletamento è condotto in esecuzione diretta:
a) riassetto e consolidamento idrogeologico di tutto
il territorio siciliano;
b) sistemazione idraulico-forestale avvalendosi
anche delle tecniche di ingegneria naturalistica di
tutte le aree con dissesto geomorfologico nelle aree
indicate a pericolosità geomorfologica o idraulica
individuati dai piani stralcio di bacino per l'assesto
idrogeologico;
c) difesa del suolo, tutela e miglioramento del
paesaggio;
d) rimboschimento delle aree povere con specie
arboree a diversa vocazione e specificatamente, sia
paesaggistica che di riconsolidamento;
e) realizzazione di sentieri e di strutture per
l'accoglienza di villeggiatura montana e di
escursionisti;
f) produzione di specie legnose a futuro
sfruttamento commerciale ed industriale;
g) bonifica e pulizia idraulico-fluviale (letti dei
fiumi, dei torrenti e dei laghi) e dei cigli stradali;
h) salvaguardia, tutela e nuovi impianti di verde
pubblico nelle città;
i) gestione ed ammodernamento delle strutture nei
parchi e delle riserve;
j) avviamento, in seguito a delibera di Giunta
regionale e sentite le associazioni di categoria,
all'interno dei demani forestali, di allevamenti (suini,
equini, ovini, bovini, ecc) allo scopo di creare un
marchio di carni tipiche siciliane.
2. La Regione, oltre a perseguire la difesa degli
incendi del patrimonio forestale, dei terreni agricoli,
del paesaggio e degli ambienti naturali, supporta e
coadiuva con proprio personale, le azioni di repressione
incendi condotte dai vigili del fuoco. La Regione,
nell'ambito della difesa del territorio dagli incendi,
espleta attività di supporto e coadiuva con le strutture
di protezione civile.
Art. 2.
Nuove competenze
1. I nuovi obiettivi, di cui all'articolo 1,
assumono un ruolo fondamentale della presente legge, in
quanto rappresentano la ragione stessa della sua entrata
in vigore.
Art. 3.
Compiti dell'Azienda regionale foreste demaniali
1. L'Azienda regionale foreste demaniali, oltre ai
compiti ed alle funzioni assegnati dalla legge regionale
n. 14 del 2006, svolge i compiti e le funzioni previste
dall'articolo 1 della presente legge.
2. L'Ispettorato dipartimentale regionale foreste
demaniali, oltre i compiti e le funzioni assegnati dalla
legge regionale n. 14 del 2006, svolge i compiti e le
funzioni, previste dall'articolo 2 della presente legge.
Art. 4.
Cabina di regia
1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma
3, della legge regionale n. 14 del 2006 studia il piano
di intervento strategico (PIS) che rappresenta il quadro
guida che, rilevate le criticità complessive ed
analitiche relative agli obiettivi di cui all'articolo
1, individua soluzioni ed interventi per agire
preventivamente per il loro materiale soddisfacimento.
2. La Cabina di regia esegue lo studio analitico del
piano di intervento generale sia relativo alla logistica
che alla copertura finanziaria necessaria all'avviamento
di tutto il personale in organico a tempo indeterminato.
3. La Cabina di regia è composta dall'Assessore
regionale per le risorse agricole e alimentari che ne
diviene il coordinatore e dall'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente che ne diviene il
vicecoordinatore e dai seguenti soggetti:
a) dal direttore regionale dell'azienda foreste
demaniali;
b) dal direttore regionale dell'ispettorato
ripartimentale foreste;
c) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro;
d) dai nove direttori delle aziende foreste
demaniali provinciali;
e) dai nove direttori dell'ispettorato
ripartimentale foreste provinciali;
f) da un esperto docente universitario della facoltà
di agraria;
g) da un esperto docente universitario della facoltà
di geologia;
h) da un esperto docente universitario della facoltà
di economia e commercio;
i) da un esperto docente universitario della facoltà
di ingegneria;
j) da un esperto docente universitario di diritto
del lavoro della facoltà di giurisprudenza;
k) dal presidente della Commissione Attività
produttive' dell'Assemblea regionale siciliana;
l) dal presidente della Commissione Territorio ed
ambiente' dell'Assemblea regionale siciliana;
m) dal presidente della Commissione Cultura e
lavoro' dell'Assemblea regionale siciliana;
n) dai segretari regionali dei sindacati di
categoria confederali, autonomi e di base
rappresentativi a norma dello statuto dei lavoratori
(legge 300/70) o da loro delegati.
4. La Cabina di regia si avvale delle strutture e
degli strumenti degli uffici centrali e periferici del
dipartimento regionale delle foreste.
Titolo II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO SICILIANO
Art. 5.
Piani strategici di intervento
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente norma è definito lo studio da cui trae
origine il piano di intervento strategico generale e la
copertura economica necessaria alla sua realizzazione.
2. Entro centottanta giorni dell'entrata in vigore
della presente norma sono definiti i piani strategici
d'intervento provinciali legati ai nove distretti
siciliani. I piani di intervento strategici provinciali
individuano nei dettagli, i fondi necessari alla
realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 e il
numero di personale necessario alla esecuzione diretta
dei lavori, obiettivo per obiettivo. Il piano di
intervento strategico generale è monitorato ed
aggiornato ogni anno entro il 30 novembre.
Art. 6.
Compiti dei comuni
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, i comuni della Regione comunicano alla
Cabina di regia, la mappatura di tutte le aree adibite a
verde pubblico. I comuni, inoltre, possono inoltrare in
qualsiasi momento, richieste di nuovi impianti di spazi
da designare a verde pubblico.
Art. 7.
Compiti della provincia
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, le province regionali, fanno pervenire
alla Cabina di regia, le mappature di tutta la rete
viaria provinciale e delle regie trazzere.
Art. 8.
Compiti della Protezione civile regionale
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, la direzione della Protezione civile
regionale comunica le linee guida dei loro interventi
preventivi nel territorio siciliano. Entro i successivi
trenta giorni, la Cabina di regia rende noto il piano
di coodiuvamento' alla direzione regionale della
Protezione civile in cui sono indicati i compiti del
personale antincendio, il numero ed i mezzi a
disposizione per l'esecuzione del piano.
Art. 9.
Piano di intervento antincendio
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, la direzione regionale dell'Ispettorato
dipartimentale foreste e la direzione dei vigili del
fuoco studiano e determinano un piano di interventi
antincendio condivisi per la prevenzione nel territorio
siciliano. Il piano è comunicato alla Cabina di regia
che lo armonizza con gli altri interventi e ne determina
il numero di personale e la necessaria copertura
finanziaria.
Art. 10.
Procedure di esproprio
1. La Regione in ottemperanza agli articoli 19, 20
21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale n. 14
del 2006 sollecita, ulteriormente, le espropriazioni e
le occupazioni di terreni da destinare a superficie
boschiva. Si pone, nel prossimo quinquennio, come
obiettivo strategico quello di allargare la superficie
boschiva fino a raggiungere la media del 30 per cento
del territorio come nel resto del paese.
Titolo III
ORGANICI LAVORATORI FORESTALI A TEMPO INDETERMINATO
Art. 11.
Personale in organico
1. E' obiettivo strategico della presente legge, non
solo il perseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1, ma anche la valorizzazione
professionale, occupazionale e l'utilizzo razionale e a
tempo indeterminato di tutto il personale in organico.
Art. 12.
Modifica di norma
1. L'articolo 44 della legge regionale n. 14 del
2006 è così sostituito:
Art. 44 - Ferma restando l'articolazione in 9
distretti forestali, per le esigenze connesse
all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione
diretta, per l'attività di prevenzione e di presidio
territoriale, per la prevenzione e repressione degli
incendi, nonché per le funzioni introdotte dalla
presente legge, la Regione si avvale a tempo
indeterminato di tutti i lavoratori a vario titolo in
organico all'entrata in vigore della presente norma.'.
Art. 13.
Lavoratori in organico
1. Per lavoratori in organico, si intendono i
soggetti che con la legge regionale n. 14 del 2006 sono
stati assunti a tempo indeterminato, quelli assunti nei
contingenti a garanzia occupazionale di n. 101 giornate
e n. 151 giornate e quelli non garantiti ma assunti per
n. 78 giorni annui. Questi lavoratori dovranno essere
impiegati a tempo indeterminato per l'esecuzione dei
lavori previsti all'articolo 1 della presente legge.
Art. 14.
Personale in forza all'Azienda foreste demaniali
1. Il personale in forza all'Azienda foreste
demaniali, oltre che per i compiti e le funzioni
previste dalla legge regionale n. 14 del 2006, è
utilizzato per l'espletamento dei compiti e delle
funzioni introdotte dal comma 1 della presente legge.
2. Il personale dell'Ispettorato foreste demaniali,
oltre a svolgere i compiti e le funzioni previsti dalla
legge regionale n. 14 del 2006, è utilizzato per
l'espletamento dei compiti e delle funzioni introdotte
dall'articolo 2 della presente legge.
3. Qualora il monitoraggio effettuato della Cabina
di regia, ne ravveda la necessità a tal uopo, possono
essere impegnati anche quei lavoratori in forza
all'azienda foreste demaniali che hanno superato gli
esami in qualità di lavoratori antincendio ed inseriti
tra le riserve medesime.
Art. 15.
Passaggio di personale
1. E' possibile, se ritenuto necessario, il
passaggio di personale in organico all'Azienda foreste
demaniali negli organici dell'ispettorato dipartimentale
foreste e viceversa. Ciò, in ottemperanza alle modalità
previste dalla legge regionale n. 14 del 2006.
Art. 16.
Formulazione di richiesta di passaggio nel ruolo
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, i dipendenti a vario titolo in organico
presso l'Azienda foreste demaniali e l'Ispettorato
dipartimentale foreste, confermano o meno, con apposita
richiesta, la volontà di essere assunti a tempo
indeterminato.
Art. 17.
Assunzione di personale
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, la Regione, sulla base di uno
specifico studio prodotto dalla Cabina di regia, assume
tutto il personale in forza all'Azienda forestale
demaniali e all'Ispettorato dipartimentale foreste a
tempo indeterminato.
Art. 18.
Norma finanziaria
1. Per quanto non espressamente contenuto, ma di
pertinenza della presente legge, rimangono in vigore
tutte le disposizioni normative previste nella legge
regionale n. 14 del 2006.
2. La Regione attua un accordo quadro di programma
con l'INPS nazionale e trasferisce ed istituisce in
bilancio per l'anno 2012 un apposito capitolo di spesa
con lo stanziamento di euro110.000.000.
3. La Regione per il riassetto ed il consolidamento
idrogeologico del territorio trasferisce dai fondi FAS e
canalizza in apposito capitolo di bilancio per l'anno
2012 ..migliaia di euro.
4. La Regione istituisce, nel 2013, un capitolo di
bilancio per le entrate derivanti dalla fruizione delle
aree demaniali aperte alla comunità e dalla vendita
delle produzioni boschive varie, nonché, per tutte le
entrate derivanti dagli obiettivi previsti dall'articolo
1.
Art. 19.
Soppressione della disposizione relativa alla domanda
annuale
per il mantenimento del lavoratore in graduatoria
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, che
determina l'assunzione a tempo indeterminato di tutti i
lavoratori forestali, è abrogata e superata la norma che
prevedeva la domanda annuale per il mantenimento del
lavoratore in graduatoria. Sono fatte salve le
graduatorie prodotte dagli elenchi speciali dei
lavoratori forestali in quanto, da esse, derivano i
nominativi per le assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 20.
Personale
1. Qualora per il soddisfacimento degli obiettivi
previsti dalla presente norma, il personale in organico
dovesse risultare insufficiente, si procede a recuperare
tutti i lavoratori che hanno avuto rapporti di lavoro
con l'Azienda foreste demaniali sulla base del criterio
dell'anzianità.
2. Se anche dopo tale reperimento di personale,
l'organico necessario al raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla presente norma, dovessero risultare
insufficienti, si provvede, con delibera di Giunta
regionale, a nuove assunzioni tra i lavoratori iscritti
negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli
siciliani.
Art. 21.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione. Firmatari
• Mancuso Fabio Maria (PDL).
• Leontini Innocenzo (PDL).
• Limoli Giuseppe (PDL)Link.
Questa è anche la petizione che fa firmare il sifus, è sicuramente un'iniziativa lodevole, ma non sappiamo se è opera del Sifus o è stato il Pdl ad usare quest'ultimi.........
Scusate On.li, ma dove eravate quando avete votato la 14/2006? Vi ricordiamo che avete peggiorato l'accordo del novembre 2005 e la delibera del 31 gennaio 2006. Lei On. Leontini in quel periodo era proprio l'Assessore AA.FF. ed ecco cosa aveva detto: data storica mantenuti tutti gli impegni. Ma purtroppo la 14/2006 approvata dalla Vostra maggioranza, mortificava i lavoratori forestali, facendo contenti solamenti un misero 15%. Per quanto riguarda invece il PD, gradirei sapere: ma dove sono finite quelle promesse fatte quando eravate all'opposizione? In questo Blog ce ne sono di tutti i colori.
Adesso cosa volete fare?
POLITICA = FALSE PROMESSE
Continuate a votare....
Meditate gente, meditate
Adesso a proposito del DDL 751 Vi consiglio di leggere alcuni post quì sotto e tutti insieme rendiamoci conto su come i Politici all'unanimità, continuano a giocare con il pane dei lavoratori forestali.
Operai ostaggi dei politici.
Leontini: data storica mantenuti tutti gli impegni.
Annuncio dell'Assessore La Via voluto dall'On. Giuseppe Limoli.
L'On. Limoli aveva assicurato la risoluzione del problema.

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cari politici vi daremo il voto nda a tigna scusameeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
RispondiEliminainnocenzo leontini che film hai fatto
RispondiEliminacari politici dimostrateci se avete voglia di fare la legge del riordino del settore forestale se avete una coscienza.ma forse il lupo ha una coscienza....................................................................
RispondiEliminacarissimi sindacati ma quando la smetterete di giocare con il pane dei lavoratori forestali.siete diventati peggio dei politici.haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
RispondiEliminaTroppo bello!
RispondiEliminaCos'è "L'alba del pianeta dei forestali"?..
Mi astengo da ulteriori commenti...credo che il tutto si commenti da solo...
Ciao Michele sono Tony
bè ! io non andro più a votare e trascinerò anche la mia famiglia a non votare , questo fino a quando sarò un precario
RispondiEliminaComunque per togliere qualsiasi ombra di dubbio il sindacato sifus non ha niente a che vedere con il pdl e qualsiasi altro partito politico se non l'obbligatorio dialogo per forza di cose e comunque per chi vuole maggiori chiarimenti o soddisfazioni basta andare in una delle svariate riunioni che il sifus sta facendo in tutta la sicilia o collegarsi su facebook all'indirizzo: https://www.facebook.com/movimento.bracciantieforestali .
RispondiEliminaDimenticavo di dire che quello che il sifus ha fatto finora e quello che farà nel prossimo futuro è stato fatto senza nessun obbligo di quote o somme varie ne tessere di adesioni ma al libero arbitrio è intelligenza di ognuno di noi nel saper cernere chi merita fiducia e chi no.
RispondiEliminaPrendo proprio dal sito citato da Centorbi il seguente testo:
RispondiEliminaOGGI E' STATA PROTOCOLLATA LA RICHIESTA DI RAPPRESENTAZIONE SINDACALE PRESSO L'ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE E L'ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE-- PERTANTO DA OGGI SIAMO AL PARI PASSO DEGLI ALTRI SINDACATI PER TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA IL COMPARTO FORESTALE E AGRICOLO E ALLORA ADESSO CHE ABBIAMO FATTO UN ALTRO PASSO AVANTI DOPO QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE SULLA STABILIZZAZIONE ---AGLI ENTI LOCALI---INVITO A TUTTI I FORESTALI CHE HANNO DATO FIDUCIA AL NOSTRO MOVIMENTO DI UNIRSI A NOI DEFINITIVAMENTE CON LE DELEGHE PER FORTIFICARE QUELL'ESERCITO DI OPERAI CHE FINORA E' STATO PRIVATO DEI DIRITTI ACQUISITI--UN CALOROSO ABBRACCIO A TUTTI E RICORDATEVI CHE ADESSO QUESTA GUERRA LA POSSIAMO VINCERE--------------------
L'ha detto Giuseppe Sarcona che però non so che carica riveste nel SIFUS.
https://www.facebook.com/movimento.bracciantieforestali
Ma deleghe non vuol dire risorse finanziarie e servizi (altre risorse finanziarie) da far confluire nel neo sindacato?
Un saluto da Antonio Giambrone.
P.S.
Se qualcuno trovasse il tempo gli suggerirei di leggere "La fattoria degli animali" di George Orwell.
come fare per la ds online
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