07 febbraio 2018

GUIDA ALLA SICUREZZA NEI CANTIERI FORESTALI



Giuseppe Urone 7 febbraio 2018
Focus sulla valutazione delle attrezzature ed i rischi correlati, l’utilizzo dei DPI e la gestione delle emergenze in riferimento alla normativa vigente di settore

Il comparto agricolo-forestale in Italia, a causa delle peculiari caratteristiche del settore, presenta ancora oggi numerosi punti critici riguardo la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.
Il lavoro forestale infatti, è riconosciuto come uno dei più gravosi e pericolosi, essendo continuamente esposto a molteplici rischi e ad una elevata probabilità di infortuni.
La gestione della sicurezza a vari livelli, dall’identificazione e valutazione dei rischi, alla pianificazione e organizzazione delle attività, alla scelta dei dispositivi di sicurezza necessari ed alla redazione di un piano per la gestione delle emergenze, risulta dunque di fondamentale importanza per ridurre gli infortuni sui luoghi di lavoro.
In questa guida, analizzeremo la normativa vigente soffermandoci sulle attrezzature ed i principali rischi correlati, su come evitarli tramite la valutazione preventiva e l’uso dei DPI e come gestire le emergenze nel caso di infortuni sul lavoro. In particolare tratteremo i seguenti temi:
– I cantieri forestali in relazione alla normativa vigente ed il TUSL:
– Pericolo o rischio: cosa sono, come valutarli e come prevenirli?
– La gestione dell’emergenza sanitaria nei cantieri:
– Cosa sono i DPI? Quali sono e su chi ricadono le responsabilità sui DPI?
– Formazione obbligatoria e iniziative in campo forestale


I cantieri forestali in relazione alla normativa vigente ed il TUSL
Fin dalla loro istituzione i servizi forestali hanno affrontato in modo organico la tutela della salute ed il miglioramento della sicurezza per i lavoratori forestali, inizialmente applicando le norme sulla sicurezza sul lavoro del primo dopoguerra. In seguito, in sede di applicazione del D.Lgs. n. 277/1991 concernente la prevenzione soprattutto dai rischi conseguenti all’esposizione al rumore e successivamente con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 629/1994, i servizi forestali hanno cercato di creare un “sistema sicurezza” che si basasse sul passaggio dal “risk assessment” al “risk management”, cioè dalla valutazione dei rischi alla loro risoluzione, attraverso l’individuazione di azioni di tutela e di protezione dei lavoratori. Infine, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 si è avvertita l’esigenza di passare dalla valutazione del rischioall’individuazione di procedure condivise per migliorare il sistema sicurezza.
Il cantiere forestale, escludendo le ordinarie pratiche selvicolturali di manutenzione e ricostruzione boschiva, comprende opere riconducibili all’ingegneria civile o all’ingegneria naturalisticacome la costruzione di manufatti per la sistemazione di corsi d’acqua, la pulizia degli alvei o l’apertura di strade. Per questa ragione viene considerato a tutti gli effetti come cantiere temporaneo, ricadendo nel campo d’applicazione del Titolo IVdel D.Lgs. n. 81/2008.
Chi effettua l’utilizzazione del bosco, qualora assuma la figura di Datore di Lavoro, come definito nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., deve ottemperare agli obblighi di cui all’art. 18 dello stesso D.Lgs., ed in ogni caso, prima di intraprendere qualsiasi tipo di lavorazione forestale, deve eseguire un sopralluogo conoscitivo dell’area, per valutare i rischi connessi alle future operazioni da effettuare in quel determinato ambiente e alle possibili interferenze fra esse, per la corretta scelta di macchine e attrezzature da impiegare e la pianificazione del lavoro in funzione della sicurezza degli addetti.




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minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.”


Pericolo o rischio: cosa sono, come valutarli e come prevenirli?
Alla base delle politiche per la sicurezza sui luoghi di lavoro, vi è la giusta comprensione da parte degli attori coinvolti dei pericoli e dei rischi ai quali vanno incontro.
Il TUSL (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) definisce come pericolo la “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni” ed il rischio come la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”.
Il danno a carico del lavoratore è l’effetto negativo della mancata tutela sul luogo di lavoro, ovvero qualsiasi alterazione, transitoria o permanente, dell’organismo umano o di sue parti o funzioni, sia fisiche che psichiche.
Secondo l’art. 29 del Testo Unico, la valutazione dei rischi è un obbligo preciso del Datore di Lavoro insieme alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) col quale si individuano le procedure per l’attuazione delle misure da adottare, le mansioni a rischio specifico che richiedono competenze e addestramento particolare e la precisa indicazione dei nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Responsabile dei Lavoratori (RLS) e del Medico Competente (MC).
La valutazione dei rischi e la sua documentazione presentano carattere di non delegabilità per il Datore di Lavoro, che deve indicare per iscritto le misure di prevenzione e protezione adottare, l’organizzazione aziendale, i lavoratori esposti a rischi specifici e deve aggiornare la valutazione stessa in relazione al grado di evoluzione della tecnica o di cambiamento delle condizioni lavorative.




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La gestione del rischio, si deve intendere quindi, come l’analisi e la messa in opera di procedure volte ad eliminare, o quando non possibile, a limitare i fattori che ostacolano una corretta interazione fra l’uomo, le macchine e l’ambiente.
Col D.Lgs. n. 81/2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha posto infatti, come obiettivo principale, quello di stabilire norme per garantire la prevenzione dei rischi e la protezione da quest’ultimi, intendendo la prevenzione come “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”, e la protezionecome “il complesso delle misure finalizzate a limitare le conseguenze dannose di un evento, una volta che questo si è manifestato”.


La gestione dell’emergenza sanitaria nei cantieri
I cantieri afferenti le attività forestali sono accomunati da fasi lavorative che si svolgono in ambienti esterni. Gli ambienti di lavoro sono infatti caratterizzati da condizioni orografiche spesso difficili (pendenza elevata, pietre instabili, …), condizioni climatiche estremamente variabili e condizioni igienico-sanitarie particolari (pericoli biologici quali insetti in genere, piccoli mammiferi, …).
Le responsabilità in merito alla predisposizione delle misure di primo soccorso ed alla gestione delle emergenze sanitarie in caso di infortuni sul luogo di lavoro, ricade sul Datore di Lavoro che, nell’ottemperare a tale compito, si avvale della collaborazione del Medico Competente (MC) e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Lo scopo principale della gestione dell’emergenza sanitaria, è quello di definire la modalità e le responsabilità per prevenire e gestire le emergenze sanitarie ed il primo soccorso nei cantieri, al fine di ridurre al minimo i rischi conseguenti ad infortuni o malori.
Questo può essere fatto attraverso la redazione di un piano per la gestione delle emergenze, che nel complesso, si compone di 4 fasi principali, quali:
1) fase previsionale: da attuare in sede di progettazione o predisposizione dei lavori;
2) fase preliminare: da attuare in fase di accantieramento;
3) fase operativa: da attuare in cantiere nella:
A) gestione organizzativa ed ordinaria del lavoro;
B) gestione dell’eventuale emergenza sanitaria.
4) verifica del piano: da attuare dopo la chiusura dei lavori.
Il piano di gestione delle emergenze funge anche da lista di controllo (o promemoria) per verificare che siano rispettate tutte le esigenze, adottando le relative contromisure nel caso si abbia una risposta negativa o parzialmente negativa.
Viene dunque ribadito e confermato, come una buona organizzazione della gestione delle emergenze, permetta di ridurre la gravità delle conseguenze. Spesso infatti, gli incidenti possono diventare gravi in caso di:
– una non corretta valutazione della situazione di emergenza;
– misure di pronto soccorso insufficienti;
– allarme dato in ritardo.


Cosa sono i DPI? Quali sono e su chi ricadono le responsabilità sui DPI?
Nell’espletamento dei lavori forestali la causa principale degli infortuni è attribuita al movimento o caduta di fusti, tronchi e rami, con una percentuale di accadimento del 40%, seguita a cascata dal 30% di infortuni dovuti all’uso della motosega o altri utensili, il 20% attribuibili a cadute e/o scivolamento dell’operatore, ed il restante 10% legati all’uso di trattori ed altre macchine specifiche.
Si deduce quindi che l’attrezzo più pericoloso col quale gli operatori forestali lavorano risulta essere la motosega, mentre il mezzo più pericoloso il trattore, con il capovolgimento la maggior causa d’incidenti.
Vista l’eterogeneità delle mansioni svolte dagli operatori forestali, risulta di fondamentale importanza la corretta formazione e informazione dell’operatore all’utilizzo di attrezzature e macchine idonee allo svolgimento delle attività, nonché la giusta valutazione dei rischi e la messa a disposizione di dispositivi atti a limitare possibili infortuni.
Per dispositivo di protezione individuale (DPI), si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Le responsabilità in merito alle modalità di scelta, acquisto, distribuzione ed utilizzo dei DPI sono a carico del Datore di Lavoro che si avvale, per la gestione concreta, della collaborazione del Medico Competente, del RSPP, dei DDLL, dei RLS e dei Preposti, vincolando il lavoratore alla sola responsabilità sul corretto uso e manutenzione del DPI.
Il Datore di Lavoro, prima di assegnare i DPI, inoltre, verifica che i rischi da qui devono proteggere non possano essere evitati con altri mezzi e stabilisce i budget di spesa annuali e le modalità amministrative per la loro fornitura, essendo di sua esclusiva competenza la:
– scelta e adozione;
– fornitura, consegna e riconsegna;
– formazione, informazione ed addestramento all’uso;
– uso, mantenimento e manutenzione;
– verifiche periodiche sullo stato dei DPI;
– verifica periodica della procedura stabilita.


“Clicca questo link per approfondire la tematica sulla salute e sicurezza nei lavori forestali, in un fascicolo realizzato dalla Regione Piemonte col contributo congiunto della Comunità Europea e dello Stato Italiano, nell’ambito del Reg. CE 1698/2005 – P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Piemonte Misura 111, Azione 2 – Formazione professionale ed informazione rivolte agli addetti del settore forestale”

Formazione obbligatoria e iniziative in campo forestale
Secondo l’art. 73 del D.Lgs. n. 81/2008, comma 4, il Datore di Lavoro provvede affinchè i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione ed addestramentoadeguati e specifici tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Al comma 5 del suddetto art. 73, viene inoltre specificato che, in sede di conferenza Stato-Regioni del 22 Febbraio 2012, sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (piattaforme elevabili, gru, carrelli elevatori semoventi, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra), nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Va inoltre specificato che nella programmazione 2014-2020 per lo Sviluppo Rurale la formazione professionale in ambito forestale ed ambientale è prioritariamente rivolta a persone adulte già inserite nel contesto lavorativo.
Al fine di poter garantire qualità e omogeneità formativa per il settore forestale per lo stato membro Italia, le proposte progettuali potenzialmente realizzabili nell’ambito del PSR regionali, in attuazione della Misura art. 14 del Reg. UE n. 1305/2013 dovrebbero possedere le seguenti caratteristiche:
– praticità: i corsi devono essere di carattere prevalentemente pratico (learning by doing) svolti nell’ambito di un luogo di lavoro realistico, rappresentativo delle condizioni medie di lavoro quotidiano degli operatori. La teoria in aula è limitata ad una durata massima del 20% (1 giorno su 5 di corso).
– modularità: i percorsi formativi devono avere una struttura modulare, ossia devono prevedere un percorso che permette di accedere fino all’esame per l’acquisizione della qualifica professionale o similari, grazie a moduli (anche detti Unità formative) che possono essere seguiti in momenti diversi, in relazione alla migliore disponibilità di tempo, garantendo nel frattempo il mantenimento dell’operatività nel comparto di riferimento.


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