24 agosto 2017

ANCHE I PRECARI HANNO DIRITTO AGLI SCATTI DI ANZIANITÀ. QUESTO BLOG NON DIMENTICA: IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI CATANIA, HA RICONOSCIUTO AD OGNI LAVORATORE FORESTALE (101NISTA) CIRCA 2.700 EURO



23 Agosto 2017
L’AUTORE: Annamaria Zarrelli
Avvocato presso il Foro di Roma.





Anche i precari, al pari di tutti gli altri lavoratori dipendenti, hanno diritto ai c.d. scatti di anzianità

Fa da sempre discutere la tematica, tutta italiana, del precariato. Condizione che, purtroppo,  caratterizza la posizione lavorativa di moltissimi dipendenti della Pubblica Amministrazione. Si tratta di una tematica tanto diffusa, quanto complicata e che comporta, ai danni di detti lavoratori, la perpetrazione di innumerevoli discriminazioni: una tra queste è il mancato riconoscimento, nei loro confronti, dei c.d. scatti di anzianità. Al contrario, soprattutto di recente, molti giudici [1] hanno affermato che anche i precari hanno diritto, al pari di tutti gli altri lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato), al riconoscimento degli scatti di anzianità. Ragionare diversamente, infatti, significherebbe porre in essere un trattamento discriminatorio nei loro confronti e tale da far trasparire un’intenzione di palese sfruttamento del lavoro precario.
Ciò posto, cerchiamo di capire in cosa consistono – in concreto – gli scatti di anzianità e di comprendere perché anche i lavoratori precari ne hanno pieno diritto.

Cosa sono gli scatti di anzianità?

Gli scatti di anzianità sono elementi della retribuzione che maturano periodicamente in ragione della c.d. anzianità di servizio. Detta voce, dunque, si aggiunge alla normale busta paga erogata mensilmente dal datore di lavoro nei confronti del dipendente ed il suo incremento è collegato al protrarsi delle attività lavorative nel tempo presso un unico datore di lavoro. La motivazione che sta alla base di tale “incremento stipendiale” è molto semplice: il lavoratore da più tempo impiegato presso lo stesso datore è anche più esperto degli altri, conosce meglio le procedure, ha maggiore esperienza, praticità ed è anche più veloce e produttivo. Dunque, questa sua maggiore efficienza, che lo porta ad essere più utile all’azienda rispetto agli altri dipendenti, viene ricompensata attraverso una maggiorazione sulla sua retribuzione.

Scatti di anzianità: la situazione dei precari

Per i lavoratori precari, invece, il rapporto di lavoro prosegue mediante il susseguirsi di illegittime ed innumerevoli proroghe, le quali – il più delle volte – prevedono sempre il medesimo trattamento economico iniziale. Detti lavoratori, dunque, percepiscono per anni la stessa retribuzione senza mai vedere incrementato il proprio stipendio. E mentre lo stipendio dei colleghi che svolgono le stesse mansioni (assunti però a tempo pieno) aumenta periodicamente, la loro retribuzione resta perennemente uguale. Per dirla in altri termini, la retribuzione di un lavoratore precario – troppo spesso – non è commisurata al trascorrere del tempo, né al conseguimento di una maggiore professionalità: essa – fintanto che il rapporto di lavoro continuerà ad essere “precario” – resterà immutata.

Anche i lavoratori precari hanno diritto agli scatti di anzianità

Nonostante le violazioni che molto spesso vengono perpetrate, è evidente che anche i lavoratori precari hanno diritto alla stessa progressione stipendiale dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
Cerchiamo di comprendere perché.
Come anticipato, gli scatti di anzianità non hanno altra funzione se non quella di parametrare lo stipendio alle maggiori competenze nel tempo acquisite dal lavoratore. Ciò posto, è fuori di dubbio che anche il personale precario, da anni alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, acquisisca con il tempo una maggiore professionalità alla quale dovrebbe automaticamente corrispondere il correlativo incremento del trattamento retributivo. Ove ciò non avvenga, palese si rivelerà l’ingiustizia ai danni di detti lavoratori. E ciò non solo in via di astratto principio, ma anche stando a quanto chiaramente dispone la legge sul punto.

Precari e scatti di anzianità: cosa prevede la normativa europea

Per comprendere cosa dispone la legge con riferimento al lavoro precario e al diritto agli scatti di anzianità, bisogna fare riferimento  alla normativa europea [2], da sempre quella più attenta ai diritti dei lavoratori, attuata (sebbene con tutte le imprecisioni del caso) nel nostro ordinamento a far data dal 2001 [3].
Ebbene, la normativa citata stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione e precisa che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli assunti a tempo pieno per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Detto principio, per molto tempo dimenticato e violato, è talmente tanto importante da legittimare chiunque ad invocarne l’applicazione nei confronti dello Stato italiano: in tal caso, infatti, il giudice nazionale sarà tenuto ad applicare integralmente il contenuto del principio comunitario di non discriminazione, eventualmente disapplicando le disposizioni nazionali difformi.
Fortunatamente, i giudici italiani – nell’ultimo periodo – stanno facendo corretta applicazione di questo importantissimo principio. Tant’è che le più recenti sentenze [4] sul punto hanno stabilito che «in mancanza di ragioni obiettive che giustifichino un diverso trattamento, il personale assunto con contratto a termine ha diritto alla stessa progressione stipendiale spettante ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato».
Ciò detto, è importante sottolineare che i dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto non solo al risarcimento del danno, ma anche a percepire i c.d. scatti di anzianità e, dunque, al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della loro carriera.

note

[1] Cfr. ex multibus Trib. Udine sent. n. 117 del 10.04.2017.
[2] Cfr. Accordo Quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 29.06.1999.
[3] Dlgs. n. 368 del 06.09.2001.
[4] Trib. Bergamo sent. n. 94 del 02.02.2017; Trib. Macerata sent. n. 56 del 09.02.2017; Trib. Verbania sent. n. 18 del 07.02.2017.

Fonte: www.laleggepertutti.it


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