14 agosto 2014

DIPENDENTI DI RUOLO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA. L'INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE AGLI ASSISTENTI TECNICI FORESTALI ED AGLI AGENTI TECNICI FORESTALI SPETTANO DI DIRITTO E NON SONO REGALIE O PREBENDE



«Indennità non regalìe»


Vorrei segnalare le penalità assurde che il governo regionale vuole applicare verso i dipendenti di ruolo che prestano servizio nel Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana.
Non voglio entrare nel merito della gestione della forestazione nella nostra regione perché è di dominio pubblico che, così gestita, fa parte di quei carrozzoni dove lo spreco di denaro è evidente, tanto che frequentemente la stampa nazionale e alcune rubriche televisive ne danno risalto. Matteo Salvini della Lega Nord lo sottolinea a ogni occasione.
Da diversi giorni, tutti gli organi di stampa nonché le tv regionali hanno illustrato gli articoli relativi alla cosidetta "finanziaria ter", approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana.
In particolare è stato dato risalto all'art. 12 che riguarda il comparto forestale. Di questo articolo sono stati approvati i commi 1 e 2 attinenti ai finanziamenti per l'espletamento delle giornate lavorative di tutti gli operai che operano nel settore forestale, sia per gli addetti ai lavori manutentori che al servizio antincendio.
Mentre i restanti commi dell'art. 12 sono stati rimandati indietro alle rispettive Commissioni per la rielaborazione e ripresentazione nell'imminente "finanziaria quater".
Questi commi interessano in particolar modo il presidente Crocetta, il quale ritiene che sono delle indennità, quindi delle regalie, che non spettano a chi attualmente ne beneficia.
Il sottoscritto vuole attenzionare che gli artt. 7 e 8 relativi alla indennità mensile pensionabile agli assistenti tecnici forestali ed agli agenti tecnici forestali (dipendenti di ruolo e non braccianti agricoli) spettano di diritto e non sono delle mere regalie o prebende. Il sottoscritto la percepisce dal 30 giugno 1977. Prima del presidente Crocetta, qualche altro deputato/assessore ha cercato visibilità cassando questa indennità mensile pensionabile, ma a tale riguardo ci sono state delle sentenze del Tar e del Cga che hanno rafforzato tale compenso, più i relativi interessi legali.
La sentenza del Tar n° 2285 del 12. 11.1998 e la decisione del Cga n° 131 del 19.03.2001 recitano così: «questa indennità mensile pensionabile non è attribuita alla generalità dei forestali, ma corrisposta quale compenso per lo svolgimento di attività rischiose, disagiate o per particolare produttività a pari dei tecnici che, nell'ambito dell'amministrazione del ministero dell'Interno espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, analogamente al personale tecnico del Corpo Forestale dello Stato. Tale indennità ha, infatti, la medesima natura di origine della indennità mensile corrisposta agli appartenenti ai corpi di polizia, in ordine alla quale non sussiste alcun dubbio circa il carattere fisso e continuativo che fa sì che la stessa venga come tale inglobata nello stipendio. Inoltre, gli assistenti tecnici forestali e gli agenti tecnici forestali sono equiparati al personale di ruolo che espleta funzioni di pubblica sicurezza. Sono certo che il presidente Crocetta è stato consigliato male dai suoi collaboratori e spero che qualcuno di essi si documenti e faccia ritirare da subito i citati articoli.
Filippo Fiumefreddo
Assistente Tecnico Forestale

13 Agosto 2014




 Art. 12

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata,  per  l'anno 2014,   l'ulteriore  spesa  nel  limite  massimo di 78.225  migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2. - capitoli 156604).
2. Per l'attuazione di progetti, coerenti con il  comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.  350  e successive  modifiche  ed  integrazioni, finalizzati alla costruzione e manutenzione  straordinaria di opere ed  impianti  del  demanio e del patrimonio pubblico forestale nonché per  la ricostituzione ed il recupero del patrimonio pubblico boschivo è autorizzata per l'anno 2014 l'ulteriore  spesa nel limite massimo di 25.000 migliaia di euro  (UPB 10.5.2.6.1. - cap. 554201). All'onere di  cui  al presente  comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 30 della presente legge.

3. All'articolo 43 della legge regionale 14 aprile 2006, n.14, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6 bis. Gli uffici periferici del Dipartimento regionale del lavoro e delle politiche sociali adottano i provvedimentI di decadenza dai contingenti e dalla graduatoria unica distrettuale, nonché la  cancellazione dall'elenco speciale regionale istituito ai sensi dell'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n.16  dei lavoratori forestali al verificarsi dei seguenti eventi:
a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle vigenti disposizioni di legge in materia di perdita dello stato di disoccupazione;
b) assunzione a tempo indeterminato;
c) volontaria fuoriuscita.
I lavoratori forestali inseriti nel contingente ad esaurimento di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che non effettuano le 78 giornate lavorative ai fini previdenziali non possono essere sostituiti.  Dal computo delle giornate di lavoro determinato in base al fabbisogno distrettuale sono detratte le giornate corrispondenti ai turni non effettuati a causa  della impossibilità di sostituzione del lavoratore non avviato.
4. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo per le attività  di   forestazione, di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono espletate esclusivamente da personale interno dell'Amministrazione regionale. In ragione della omnicomprensività  del  relativo trattamento  economico, al personale con qualifica dirigenziale  non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai  commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12  aprile  2006, n. 163.
4  bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.163 si applicano altresì a tutto il personale dell'amministrazione regionale e degli enti di cui   all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2010, n. 10.
5. Per il triennio 2014-2016 trovano applicazione le disposizioni *dell'articolo 8, comma 1, della   legge regionale 29 dicembre 2010, n.24 e **dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008,  n.25 anche per le attività di forestazione, di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria,   con esclusione del personale già utilmente inserito nelle rispettive graduatorie.
6. Nel rispetto del principio di contenimento della spesa ed al fine di consentire la salvaguardia, a titolo di solidarietà  delle fasce deboli, i lavoratori forestali che percepiscono un reddito rilevabile dal Mod. ISEE, dell'anno di riferimento, superiore a 50.000 euro, non effettueranno, per  il  triennio  2014-2016, le giornate attribuite dalla fascia  di appartenenza. Sono esclusi, ai  fini della rilevazione ISEE,  i redditi provenienti dai nuclei familiari di origine qualora con essi conviventi  nella qualità di  single o famiglie di cui uno dei componenti appartenente  al nucleo originario. I posti resisi vacanti in virtù della sospensione, non potranno essere ricoperti in quanto al variare della situazione reddituale  si potrà rientrare nelle graduatorie.
7. A decorrere dall'1 gennaio 2014, l'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 1 della legge regionale  27 febbraio 2007, n.4  è corrisposta esclusivamente al personale  del Comando del Corpo forestale della Regione in servizio effettivo presso il dipartimento, con funzioni di polizia giudiziaria.
8. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1998, n.11, dopo le parole con qualifica di assistente  tecnico forestale e di agente tecnico forestale aggiungere le seguenti, che svolgono entrambi esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria.












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