16 febbraio 2015

UNIONE DEI COMUNI, ASSEMBLEA DEI LAVORATORI FORESTALI «PRONTI A OCCUPARCI DELLE STRADE DELL'EX PROVINCIA» «NO ALLA BOZZA BACCEI DELLA FINANZIARIA REGIONALE CHE BLOCCA IL TURN-OVER»


Unione dei Comuni, assemblea dei lavoratori forestali


«Pronti a occuparci delle strade dell'ex Provincia»


«No alla bozza Baccei della finanziaria regionale che blocca il turn-over»



Palazzolo. Un'affollata assemblea dei lavoratori forestali si è tenuta nella sala consiliare del Comune. In discussione i tagli nel settore forestale da parte della Regione e il rischio per centinaia di posti di lavoro, oltre che la sopravvivenza di migliaia di famiglie che per anni sono andati avanti con il turno di lavoro nei nei cantieri della "zona montana".
L'assemblea era stata convocata dal presidente dell'Unione dei Comune "Valle degli Iblei", su invito del segretario provinciale dell'Ugl Tonino Galioto e di quello di settore Enzo La Rosa. Nel corso dell'assemblea sono state avanzate delle proposte per rendere, in qualche modo, produttiva la forestale.
Presenti i sindaci e diversi consiglieri comunali di Buccheri, Buscemi, Ferla, Cassaro, Sortino, Palazzolo; oltre che i deputati regionali Vinciullo, Marziano, Zito, Cirone Di Marco. Per le forze sindacali erano presenti l'Ugl e il Sifus. Mancavano i rappresentanti sindacali della Cgil, Cisl e Uil che, come ha detto il presidente dell'Unione, Nellino Carbè, erano stati invitati.
I deputati si sono fatti carico di portare avanti sia i problemi, per risolverli, sia le proposte. Inoltre, i sindaci e i sindacati si sono impegnati a convocare, fra un mese, un'altra assemblea per capire se si è fatto qualcosa di concreto per dare una speranza a questi lavoratori che sono precari da oltre 30 anni. Inoltre, hanno rimandato al mittente le critiche mediatiche che arrivano per il numero di lavoratori forestali che vengono impiegati in Sicilia.
«In Lombardia - è stato fatto rilevare - un lavoratore forestale svolge il suo lavoro per 365 giorni, in Sicilia per svolgere il lavoro di un anno vengono impiegati, almeno cinque lavoratori per 51 giorni lavorativi. E' logico, quindi, che in Sicilia i lavoratori forestali sono cinque volte superiori a quelli che vengono impiegati in Lombardia». I punti discussi sono stati i provvedimenti che il governo, con la bozza Baccei, riguardo alla finanziaria 2015, prevede per il comparto forestale, e quindi il previsto blocco del turn-over, i prepensionamenti, il taglio del 20% dell'antincendio, la mancata garanzia delle giornate di lavoro previste per legge e quanto di negativo è previsto in questa bozza.
Da parte dei lavoratori forestali è stato ribadito che da almeno 30 anni i vari deputati portano avanti le loro proposte, ma invano. La richiesta che parte dei forestali è: più giornate lavorative; stabilizzazione di tutti i lavoratori oppure due soli contingenti. Inoltre, da parte dell'Ugl è stato fatto rilevare che una volta scomparsa la Provincia, nessuno si cura più della manutenzione delle strade. Quindi, sarebbe opportuno fare svolgere questi interventi ai lavoratori forestali con le somme che la Provincia destinava alla manutenzione delle strade provinciali.
Paolo Mangiafico


15 Febbraio 2015





Notizie correlate:



Nota
Ai Sindaci dell'Unione Valle degli Iblei. Mercoledì 18 febbraio alle ore 10.30 presso la sede ESA di Catania siete convocati dall'Assessore Caleca per un confronto sui temi:

1) Misure urgenti in materia di IMU agricola
2) Avvio delle iniziative sulla Banca della Terra
3) Protocolli di intesa per la manutenzione delle strade di campagna.
Vi Ricordiamo che al punto 3, i lavoratori forestali, da sempre i più bistrattati, possono essere impegnati per la manutenzione delle strade di campagna (Art. 41) e in tutti quei lavori di pubblica utilità (Art. 19). Fatelo presente all'Assessore.
Noi nel nostro piccolo abbiamo informato i Comuni delle Madonie, il Presidente del Parco e l'Ancisicilia, ma ancora non abbiamo avuto riscontro. Leggi la notizia



LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 16



Art. 19
Dichiarazione di pubblica utilità
1. L'approvazione di opere o lavori, di competenza dell'Amministrazione forestale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.
Il suddetto articolo è stato modificato dalla Legge Regionale 14 aprile
2006, n. 14
 Art. 19.
Dichiarazione di pubblica utilità
1. L'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - Dichiarazione di pubblica utilità - 1. Nell'ambito del territorio regionale gli interventi di conservazione del suolo di cui all'articolo 28 finalizzati alla prevenzione ed al contrasto all'erosione ed al dissesto idrogeologico nonché quelli finalizzati alla lotta alla desertificazione ed ai cambiamenti climatici, assolvono funzioni di pubblica utilità.
2. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni."


Art. 41
Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi
1. L'Amministrazione forestale e le province regionali eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente
necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.
2. I lavori di cui al comma 1 devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgeranno le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Amministrazione forestale cura l'esecuzione dei lavori nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.
4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi programmi,contenenti l'individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000.
5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti interessati, mediante affissione nell'albo della provincia regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei comuni
interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali.
6. I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata
collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori.
7. La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
I commi 1,3,5 del suddetto articolo sono stati modificati dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14
Art. 40.
Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi
1. Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all'articolo 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.".
2. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Azienda regionale delle foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori, nelle forme di cui all'articolo 64, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.".
3. Al comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "provincia regionale" sono inserite le parole ", degli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali".









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