Dal sito www.lastampa.it
10 Ottobre 2020
Nei casi di provvedimenti di autorità amministrative che impediscano di lavorare non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena con la malattia
In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena con la malattia prevista dal Cura Italia «in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica». Lo chiarisce l'Inps con un messaggio. Per quanto riguarda i lavoratori fragili la quarantena e la sorveglianza precauzionale «non configurano un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia.
Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l'attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. È invece evidente che in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno».
Per quanto riguarda la quarantena fatta all'estero per richiesta del paese di destinazione l'Inps precisa che «l'accesso alla tutela per malattia - non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane».
Fonte: www.lastampa.it
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