È infortunio in itinere l’incidente in bicicletta nel tragitto tra casa e lavoro; spetta pertanto l’indennizzo dell’Inail
Anche chi si reca al lavoro in bicicletta e fa un incidente sarà da oggi risarcito dall’Inail come infortunio sul lavoro o meglio, a titolo di infortunio in itinere (quello cioè avvenuto nel tragitto per recarsi da casa al lavoro o viceversa). È questa una delle novità introdotte dal collegato ambientale alla Legge di Stabilità [1], ormai diventata legge, che introduce misure di green economy, a partire dalla mobilità sostenibile, e contro lo spreco di risorse naturali.
Cambiano le regole sull’assicurazione degli incidenti sul lavoro [2]. Il testo del collegato ambientale fa riferimento alla nozione di velocipede contenuta nel codice della strada.
L’indirizzo della giurisprudenza ha ammesso il risarcimento per l’incidente in automobile durante il tragitto per recarsi al lavoro solo nel caso in cui l’utilizzo del mezzo a motore è strettamente necessario (per esempio, estrema distanza difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici; mancanza di mezzi pubblici; quando i mezzi pubblici non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o siano eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore).
Non è così per la bicicletta. Secondo, infatti, il nuovo testo di legge, quest’ultima deve intendersi “sempre necessitata”, per i suoi “positivi riflessi ambientali”: ecco perché il sinistro al ciclista nel percorso casa-lavoro configura sempre un infortunio in itinere indennizzabile dall’Inail.
Una nota dell’istituto previdenziale che risale ormai al 2011 distingue invero fra gli incidenti avvenuti sulla pista ciclabile e quelli avvenuto in mezzo al traffico dei veicoli escludendo nel secondo caso l’indennizzo per la libera scelta del ciclista di esporsi a un rischio maggiore. Come sempre nel riconoscimento del beneficio al lavoratore sempre peseranno due circostanze importanti:
– bisognerà valutare se il tragitto è percorribile a piedi
– se la copertura dei mezzi pubblici risulta sufficiente o meno.
L’infortunio in itinere comprende gli incidenti avvenuti durante il normale percorso:
– di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
– che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
– di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
Le interruzioni o le deviazioni rispetto al normale percorso non sono tutelate quando sono del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessarie, mentre si considerano necessarie quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
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[1] L. 208/2015.
[2] Artt. 2 e 210 del Dpr 1124/65.
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07 Gennaio 2016
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