La legge di stabilità della Regione stravolge le graduatorie dei lavoratori forestali
PALERMO - Con
la Legge di stabilità regionale sono state riorganizzate le "risorse
umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi".
Obiettivo della norma è puntare alla razionalizzazione del settore ed al
risparmio riunificando i lavoratori forestali in una unica graduatoria
alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste
demaniali sia gli addetti al servizio di antincendio boschivo, sia gli
addetti alla sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed
idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento. Figure professionali
che, fino a pochi giorni fa, venivano chiamate al lavoro dai Centri
Provinciali per l'impiego da due diverse graduatorie. Soprattutto le due
distinte graduatorie davano la possibilità di "ingresso nel contingente
a tempo indeterminato ex art. 47 L.R. n. 16/1996" (la legge che regola
il settore). L'integrazione tra le due graduatorie di addetti
antincendioe addetti alla manutenzione dei boschi, effettuata su base
provinciale con i criteri dell'articolo 49 della legge 16/1996 ha
prodotto effetti tali che alcuni operai, soprattutto quelli prossimi
all'ingresso nel "contingente a tempo indeterminato", sono stati
scavalcati in punteggio da loro colleghi. Gli operai che si sono visti
retrocedere nella graduatoria ritengono che il solo richiamo ai criteri
dell'articolo 49 sia discriminante, ritenendo necessario tenere distinte
le due graduatorie applicando anche altri due articoli della stessa
norma, il 47 ed il 48.
Il deputato regionale Girolamo Fazio è
intervenuto con una interrogazione, rivolta al Presidente della Regione,
all'assessore al Lavoro, ed all'assessore all'Ambiente, con la quale si
chiede preliminarmente se non si ritenga «opportuno sospendere il
procedimento della graduatoria unica»; se non si ritenga necessario
«modificare la norma integrandola anche con quanto previsto dagli
articoli 47 e 48 della L.R. 16/99 in guisa da riequilibrare l'asserita
disparità determinatasi tra i due profili professionali di addetto al
servizio antincendio boschivo ed operai addetti alla sistemazione e
manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e
rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti». Infine viene
chiesto nell'atto ispettivo di «stabilire criteri di equità che
rispettino le precedenti graduatorie meglio chiarendo l'impiego dei
criteri di cui all'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 nello
spirito della L.R. n. 5/2014 "Legge di stabilità regionale" indirizzata
al risparmio delle risorse finanziarie tenendo però distinte le stesse
graduatorie per quel che riguarda l'ingresso nel contingente a tempo
indeterminato ex art. 47 L.R. n. 16/1996».
«Sono convinto – commenta Fazio – che è
possibile ottenere i risultati di efficienza e risparmio cui si informa
la norma dettata nella legge di stabilità, senza incidere sulle
graduatorie dei lavoratori forestali. La razionalizzazione, del resto,
mi sembra più essere mirata alla pianificazione del lavoro e quindi ai
vertici dei diversi dipartimenti provinciali, piuttosto che alla base
dell'organizzazione che coinvolge gli operai in funzione delle mansioni
loro assegnate da anni ed alle necessità territoriali. Mentre gli uffici
si arrovellavano sulla produzione delle graduatorie i servizi di
manutenzione boschiva sono rimasti fermi e, di fatto, non sono
stateavviate per tempo le opere per prevenire gli incendi, come
dimostrano le fiamme che hanno ridotto in fumo la vegetazione di un
intero versante della montagna di Erice».
«Nell'interesse dei lavoratori del
settore ritengo necessario un intervento correttivo sulla materia –
conclude Fazio – che proporrò sotto forma di emendamento correttivo già a
partire dalla prossima imminente definizione della terza tranche della
legge di stabilità»
26 Giugno 2014
XVI Legislatura ARS
INTERROGAZIONE
INTERROGAZIONE
(risposta scritta)
N. 2133 - Chiarimenti circa le previsioni di cui all'art. 12 della l.r. 28 gennaio 2014, n. 5, in merito alla riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.
Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:
con l.r. n. 5/2014 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale' del 28 gennaio 2014, all'articolo 12, sono state introdotte norme relative alla 'Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi';
l'articolo 1 della summenzionata legge dispone che 'Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n.14, che vengono inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione';
con propria direttiva attuativa prot. 19152/US1/2014 dell'1 aprile 2014 il dirigente generale del Dipartimento regionale del Lavoro e dell'Impiego, dott.ssa Anna Rosa Corsello ha disposto che i Direttori dei servizi C.P.I ed i dipartimenti provinciali dell'Azienda regionale Foreste Demaniali provvedessero a redigere le nuove graduatorie distrettuali in vista del reclutamento della manodopera forestale sulla scorta dei citati criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n.16/1996 e con l'attribuzione di punteggio relativo;
rilevato che:
la nuova graduatoria è la risultante della integrazione e fusione tra la graduatoria degli operai addetti al servizio antincendio boschivo e quella degli operai addetti alla sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti;
molti degli operai addetti alla manutenzione del demanio forestale per effetto della applicazione dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 risultano venire scavalcati da alcuni loro colleghi del servizio antincendio boschivo e che tale circostanza preclude loro la possibilità di ingresso nel contingente a tempo indeterminato ex art. 47 l.r. n. 16/1996, come fino
ad oggi è stato;
numerosi operai addetti alla manutenzione del demanio forestale hanno prodotto ricorsi avverso il posizionamento nella graduatoria unica distrettuale ex art 12 l.r. n. 5:
a) contestando il punteggio indicato ritenendolo errato in quanto bloccato all'anno 1995;
b) chiedendo il ricalcolo tenuto conto degli anni fino al 2013;
c) confutando i criteri dell'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 che non terrebbero conto, invece, della precedente graduatoria di cui alla
stessa legge;
visto che, in sovrappiù, gli operai del distretto provinciale di Trapani addetti alla sistemazione e
manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti, contestano l'aggiornamento della graduatoria unica da parte del CPI di Trapani e dell'Azienda Foreste Demaniali di Trapani ben oltre il termine di 30 giorni disposto nella direttiva attuativa prot. 19152/US1/2014 del 1 aprile 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale del Lavoro e dell'Impiego, dott.ssa Anna Rosa Corsello;
per sapere se non ritengano opportuno:
sospendere il procedimento della graduatoria unica perché non si determinino, in loro danno, gli effetti denunciati dagli operatori addetti alla sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento,
miglioramento dei boschi esistenti, e cioè lo scavalcamento nella graduatoria pregressa di taluni soggetti incidendo sulle posizioni già consolidate e sostanziali conseguite negli anni;
modificare la norma, integrandola anche con quanto previsto dagli articoli 47 e 48 della l.r. 16/99 in guisa da riequilibrare l'asserita disparità determinatasi tra i due profili professionali di addetto al servizio antincendio boschivo ed operai addetti alla sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti;
intervenire urgentemente per stabilire criteri di equità che rispettino le precedenti graduatorie meglio chiarendo l'impiego dei criteri di cui all'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 nello spirito della l.r. n. 5/2014 'Legge di stabilità regionale' indirizzata al risparmio delle risorse finanziarie tenendo però distinte le stesse graduatorie per quel che riguarda l'ingresso nel contingente a tempo indeterminato ex art. 47 l.r. n. 16/1996.
(L'interrogante chiede risposta scritta)
(25 giugno 2014)
FAZIO
Note- Con nota prot. n. 46366/IN.16 del 7/10/2014, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore regionale per l'agricoltura.
http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=showDoc&id=5
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