26 ottobre 2017

TICKET, ESENZIONI E PERMESSI PER CHI SOFFRE DI MAL DI TESTA ED EMICRANIA


 L’AUTORE: Mariano Acquaviva

Cefalee ed emicranie sono patologie molto diffuse, per le quali non sempre è agevole ottenere i benefici previsti dallo Stato. 
L’emicrania è una patologia che affligge milioni di persone, in prevalenza donne. L’emicrania è una malattia neurologica cronica caratterizzata da forti cefalee (cioè mal di testa) che colpiscono normalmente solo una parte della testa (emicrania in greco significa “metà testa”). A volte i dolori sono talmente forti (si pensi a quelli causati dalla cosiddetta cefalea a grappolo) da rendere impossibile lo svolgimento di qualsiasi attività, soprattutto quella lavorativa. Vediamo dunque quali agevolazioni l’ordinamento ha previsto per chi soffre di mal di testa ed emicrania. 


Invalidità e indennità di accompagnamento

L’emicrania e la cefalea possono rendere davvero difficile la vita di chi ne è affetto. Nonostante ciò, non è facile ottenere il riconoscimento di una percentuale di invalidità per tale patologia, a meno che essa non sia conseguenza di una malattia più grave (ad esempio, mal di testa causato da artrosi, cervicalgia, ecc.). Secondo l’ordinamento italiano, è invalido civile chiunque sia affetto da patologie tali da compromettergli la normale capacità lavorativa (se in età da lavoro, cioè tra i 18 e i 65 anni), ovvero da renderlo incapace di svolgere le attività tipiche della sua età [1]. I benefici concessi variano a seconda del grado di invalidità riconosciuto. L’assegno di invalidità spetta solo a chi sia dichiarato invalido con una percentuale compresa tra il 74 e il 99%; inoltre, a differenza dell’indennità di accompagnamento [2], è necessario anche che il soggetto versi in uno stato di bisogno economico. La percentuale di invalidità viene stabilita a seguito di visita medica e sulla scorta di una tabella ministeriale [3] che individua le patologie invalidanti. Purtroppo, nessun tipo di cefalea rientra tra esse e, pertanto, a chi soffre di questa malattia difficilmente verrà attribuita una percentuale di invalidità. Molto spesso, è più conveniente andare alle origini del mal di testa e scovarne la causa: quest’ultima potrebbe dar luogo ad un riconoscimento di invalidità. Spetta al malato dimostrare la gravità della propria patologia e le ripercussioni negative che ha sulla sua vita sociale e lavorativa. L’invalidità per cefalea può recare vantaggi economici, esenzione dal pagamento di ticket, esami, farmaci, e corresponsione di assegni solamente nei casi di percentuali elevate (nello specifico, dal 67% in poi). In caso contrario, bisognerà accontentarsi della tutela in ambito lavorativo
Si segnala la condivisibile iniziativa della Regione Lombardia che, già dal 2007, ha definito delle Tabelle di valutazione percentuale delle cefalee, fornendo criteri operativi che sono di riferimento per la Commissione giudicante (la percentuale massima riconoscibile è del 46%). Anche in questo caso i vantaggi sono minimi: un’invalidità al di sotto del 33% non conferisce alcun diritto; una superiore, invece, solo quello ad ausili e protesi gratuite; un’invalidità del 46% dà diritto all’iscrizione nelle liste di collocamento mirato.


Mal di testa e lavoro

Il medico curante che certifichi la sussistenza di emicrania o cefalea può tranquillamente prescrivere al suo paziente alcuni giorni di malattia. In tal caso, il medico avrà cura di trasmettere telematicamente il certificato all’Inps, il quale a sua volta provvederà per l’invio della visita fiscale. Il dipendente in malattia sarà tenuto ad essere reperibile al fine di sottoporsi a tale visita domiciliare. La Corte di Cassazione, con una interessantissima sentenza, ha stabilito che, poiché cefalea ed emicrania, a differenza di molte altre patologie, possono peggiorare a causa della permanenza in luoghi chiusi (come, appunto, l’abitazione), il dipendente in malattia che si allontani da casa per effettuare attività all’aperto, anche di svago, non può essere sanzionato [4].

Le visite e le terapie

Il medico di base può prescrivere dei cicli di cura a cui il paziente deve sottoporsi periodicamente: anche in questa evenienza ci si potrà assentare dal lavoro per malattia, tassativamente nei periodi destinati alla terapia. Per quanto riguarda le analisi e le visite mediche, esse vengono annoverate come malattia solamente se urgenti e non effettuabili al di fuori dell’orario lavorativo. Se le visite e i controlli non presentano il carattere dell’urgenza e indifferibilità, quando ricadono nell’orario lavorativo potrebbero essere comunque causa di assenza giustificata (e, quindi, retribuita) se così prevede il contratto collettivo: è ciò che accade, ad esempio, per i dipendenti pubblici.

note

[1] Legge n. 118/1971 e successive modifiche.
[2] Legge n. 18/1980.
[3] Decreto Ministeriale del 05.02.1992.
[4] Cass. sent. n. 21621/2010.

Autore immagine: Pixabay.com



Fonte: www.laleggepertutti.it





Nessun commento:

Posta un commento

Ogni commento anonimo sarà cestinato, verranno pubblicati tutti tranne quelli offensivi e/o volgari, si ricorda che commentare significa anche assumersi la responsabilità di ciò che si dice. Qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Quelli con profilo Anonimo DEVONO essere firmati alla fine del commento altrimenti saranno cancellati. Il titolare del blog declina ogni responsabilità per i commenti rilasciati da terzi. Le immagini pubblicate sono quasi tutte tratte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro rimozione.