Forestali siciliani: a breve l’avvio dell’istanza in Commissione Europea – adesioni ancora aperte fino al 30 giugno 2016
Carissimi amici del comparto forestale
comunichiamo che le adesioni alla nostra azione collettiva stanno
giungendo in massa. Siete un foltissimo numero e, questa circostanza, è
importantissima ai fini dell’impatto mediatico del nostro ricorso.
A giugno 2016 inizierà la Vostra battaglia contro un sistema che da troppi anni sfrutta le vostre professionalità.
La Regione vi ha regalato un
primato: siete i precari a contratto con anzianità giuridica più antica
d’Europa! Che dire…forse è meglio tacere per poi gridare all’Europa gli
abusi legali che si stanno perpetrando in Vostro danno.
Ricordate una cosa: nel caso dei forestali appare palese una
circostanza: violazione della Direttiva Comunitaria 70/99 per abuso dei
rapporti a termine: la Regione ha consentito di assumere, con una
successione di contratti di lavoro a tempo determinato privi di idonea
giustificazione, i lavoratori, senza prevedere alcuna misura che limiti
la durata massima totale di tali contratti o il numero dei loro rinnovi.
Ne consegue che, quando si è verificato un ricorso
abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si
deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed
equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente
tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto
dell’Unione: risarcimento del danno e stabilizzazione. E ciò in base al
generale canone ermeneutico dell’obbligo degli Stati UE della
interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario,
come interpretato dalla CGUE (in tal senso vedi, tra le molte, le
sentenze della CGUE 5 ottobre 2004, C-397/01-403/01; 22 maggio 2003,
C-462/99; 15 maggio 2003, C-160/01; 13 novembre 1990, C-106/89), appare
evidente che le interpretazione rese ad oggi dalla Cassazione, appaiono
poco conformi al diritto comunitario.
Ebbene, di questa statuizione la CGUE ha affermato la
contrarierà al diritto italiano al diritto UE – e, in particolare, alla
clausola 5 dell’accordo quadro ; per il primato del diritto
comunitario, quindi, tale orientamento deve essere modificato, secondo
una lettura appunto comunitaria della Direttiva e delle norme poste a
tutela della parte debole del rapporto contrattuale: appunto il
lavoratore.
Questo è il quadro normativo di riferimento. Da queste basi, procederemo con le nostre tutele collettive.
Il nostro obiettivo è quello di far emergere la
condotta contraria della Regione alle norme comunitarie, poiché non
consente di garantire che la reiterazione contrattuale, in
considerazione delle particolarità dell’attività di cui trattasi e delle
condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti dell’accordo
quadro.
Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose
occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo
determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un
carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole
(forestali e contrattisti), non è giustificato ai sensi della clausola
5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro. Infatti, un utilizzo
siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è
direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale
accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo
indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro,
anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una
caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per determinate
occupazioni e attività (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37
nonché giurisprudenza ivi citata).
Per info: studiolegale.fasano@alice.it
20 Maggio 2016
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