28 Settembre 2017
Quando ci si reca al lavoro o, da questo, si torna a casa gli eventuali incidenti stradali eventualmente verificatisi lungo il tragitto sono risarciti dall’Inail. Ma ad una sola condizione: che l’uso dell’auto personale risulti necessario per l’assenza di mezzi pubblici o per l’eccessiva scomodità del servizio di collegamento. In queste quattro parole si riassume tutta la disciplina del cosiddetto infortunio in itinere per incidente stradale, quello cioè causato da un sinistro nel tragitto casa/lavoro.
A fornire alcuni importanti chiarimenti è stata una recente sentenza della Cassazione [1]. Ma procediamo con ordine.
Indice
Infortunio in itinere: cos’è?
L’infortunio in itinere altro non è che l’incidente stradale avvenuto
al lavoratore dipendente che si rechi in azienda. È necessario che
l’infortunio avvenga nel «normale percorso»:
Le interruzioni o le deviazioni rispetto al normale percorso non sono tutelate quando sono del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessarie. Si pensi al dipendente che devia dalla normale strada per andare a fare la spesa, per comprare il pacchetto di sigarette, per prendere un collega con il quale fare la strada insieme. Sono, invece, considerate necessarie quelle deviazioni relative al tragitto casa-lavoro dovute a:
- di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- che collega due luoghi di lavoro, quando il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in assenza della mensa aziendale.
Le interruzioni o le deviazioni rispetto al normale percorso non sono tutelate quando sono del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessarie. Si pensi al dipendente che devia dalla normale strada per andare a fare la spesa, per comprare il pacchetto di sigarette, per prendere un collega con il quale fare la strada insieme. Sono, invece, considerate necessarie quelle deviazioni relative al tragitto casa-lavoro dovute a:
- cause di forza maggiore: ad esempio la strada è bloccata per lavori in corso o per una manifestazione;
- esigenze essenziali ed improrogabili: il lavoratore deve prima passare dalla visita medica o dal tribunale ove gli è stato chiesto di rendere una testimonianza;
- adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
- il tragitto casa-lavoro si intende quello che parte non già dalla semplice residenza anagrafica, ma dalla dimora effettiva del dipendente, quella dove abitualmente vive e dorme;
- l’infortunio in itinere deve verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi di esclusiva o comune proprietà del lavoratore: è compresa nel percorso protetto quella particolare tipologia di strade condominiali che, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli, presentano condizioni di rischio assimilabili a quelle pubbliche.
- L’infortunio in itinere non copre solo gli incidenti stradali avvenuti in auto (vedremo dopo a quali condizioni) ma anche quelli a piedi (caduta in un tombino o in un’altra fossa stradale, investimento), col mezzo pubblico o in bicicletta.
Chi paga l’infortunio in itinere
L’infortunio in itinere viene equiparato in tutto all’infortunio sul
luogo di lavoro. Pertanto la copertura è dell’Inail. L’Inail risarcisce i
danni al dipendente sia che l’infortunio sia accaduto per mancanza di
misure di sicurezza, sia che sia accaduto per un comportamento non
diligente da parte del lavoratore. Quindi, se la responsabilità del
sinistro è del dipendente questi viene ugualmente risarcito.
In caso di infortunio in itinere, la pratica della malattia Inail viene attivata dal datore a seguito della ricezione del certificato medico rilasciato dal pronto soccorso.
Chi paga il risarcimento?
Per i primi 4 giorni di malattia del lavoratore infortunato è il datore di lavoro a pagare l’infortunio. In questo arco di tempo viene compresa la giornata in cui è avvenuto l’infortunio che è considerato giornata di lavoro a tutti gli effetti e quindi è pagata al 100% della retribuzione giornaliera spettante al lavoratore e i successivi 3 giorni, chiamati periodo di carenza che sono pagati invece al 60% della retribuzione.
Dal 2° al 4° giorno compresi, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato, le seguenti percentuali della retribuzione media giornaliera utilizzata dall’Inail per il calcolo dell’indennità:
Se l’infortunio avviene con l’auto del dipendente
La Cassazione ha più volte chiarito [1] che si può risarcire l’infortunio in itinere avvenuto con la propria auto solo se l’impiego di questa ha carattere di necessità ossia quando:
Nell’ipotesi di uso di mezzo privato (compresa la bicicletta), sono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati:
Come farsi risarcire l’infortunio in itinere
Al verificarsi di un infortunio sul lavoro il lavoratore deve:
[2] Cass. sent. n. 17752/10; n. 17167/2006.
Autore immagine: 123rf com
Fonte: www.laleggepertutti.it
In caso di infortunio in itinere, la pratica della malattia Inail viene attivata dal datore a seguito della ricezione del certificato medico rilasciato dal pronto soccorso.
Chi paga il risarcimento?
Per i primi 4 giorni di malattia del lavoratore infortunato è il datore di lavoro a pagare l’infortunio. In questo arco di tempo viene compresa la giornata in cui è avvenuto l’infortunio che è considerato giornata di lavoro a tutti gli effetti e quindi è pagata al 100% della retribuzione giornaliera spettante al lavoratore e i successivi 3 giorni, chiamati periodo di carenza che sono pagati invece al 60% della retribuzione.
Dal 2° al 4° giorno compresi, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato, le seguenti percentuali della retribuzione media giornaliera utilizzata dall’Inail per il calcolo dell’indennità:
- 100% per il giorno dell’infortunio
- 60% dal 2° al 4° giorno compresi i sabati e le domeniche.
Se l’infortunio avviene con l’auto del dipendente
La Cassazione ha più volte chiarito [1] che si può risarcire l’infortunio in itinere avvenuto con la propria auto solo se l’impiego di questa ha carattere di necessità ossia quando:
- mancano mezzi pubblici
- oppure esistono mezzi pubblici che però non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro, oppure sono eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.
Nell’ipotesi di uso di mezzo privato (compresa la bicicletta), sono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati:
- dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci;
- dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- dalla mancanza della prescritta abilitazione di guida.
Come farsi risarcire l’infortunio in itinere
Al verificarsi di un infortunio sul lavoro il lavoratore deve:
- avviare subito il datore di lavoro (anche in caso di infortunio di lieve entità). In mancanza di tale comunicazione e quando il datore di lavoro – non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio – non abbia fatto nei termini la prescritta denuncia, il lavoratore perde il diritto alle indennità di legge per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio;
- sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle cure mediche e chirurgiche ritenute necessarie dall’Inail;
- fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data del suo rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso;
- rendersi reperibile per la visita fiscale nelle stesse fasce orarie di reperibilità.
- 2 giorni da quello di ricezione del certificato medico;
- 24 ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte.
note
[1] Cass. sent. n. 21122/17 del 12.09.2017.[2] Cass. sent. n. 17752/10; n. 17167/2006.
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Fonte: www.laleggepertutti.it
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