Operai del comparto forestale – Il diritto al risarcimento del danno vi spetta – Avvio ricorsi individuali e collettivi
IL CASO: Altri considerevoli esborsi in
vista per i nostri conti pubblici già disastrati. Il 15 marzo scorso una
sentenza della Cassazione ha infatti sancito che il dipendente pubblico
al quale siano stati riconosciuti contratti a tempo determinato per un
totale di almeno 36 mesi ha diritto al risarcimento del danno. Le
Sezioni Unite civili della Cassazione hanno così risolto, nella sentenza
5072/2016, l’intricato caso dei precari: i lavoratori del pubblico
impiego che hanno subito un contratto a tempo determinato illegittimo (anche stagionale)
hanno diritto a un risarcimento “automatico”, di un valore che può
oscillare a seconda dell’anzianità di servizio, del comportamento delle
parti e degli altri criteri fissati dalle regole sul rapporto di
lavoro. A decidere di volta in volta dove collocare il risarcimento
effettivo dovranno essere i parametri scritti nella legge 604/1966, che
modulano l’indennizzo in base all’anzianità di servizio, alle condizioni
concrete del caso e alla dimensione dell’organizzazione coinvolta. E’
stata già ottenuta vittoria in sede civile dinanzi al Giudice del Lavoro
di Trapani.
A CHI SPETTA: A chi è stato titolare di contratti a termine illegittimi (STAGIONALI), quindi, è aperta la strada del riconoscimento del danno.
COSA FARE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO: Occorre presentare un ricorso al Giudice del lavoro territorialmente competente con il patrocinio di un avvocato.
COME FARE PER ADERIRE: Occorre inviare una mail al seguente indirizzo: studiolegale.fasano@alice.it oppure un messaggio WHATSAPP al seguente numero: 334/8120803.
QUALI DOCUMENTI OCCORRONO: I certificati storici di servizio e l’attestato di assunzione.
GRATUITO PATROCINIO: I legali dello studio sono iscritti alle liste di gratuito patrocinio civile.
Gli operai della Forestale che posseggono un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41., potranno avvalersi di tale diritto.
Gli operai della Forestale che posseggono un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41., potranno avvalersi di tale diritto.
Nota importante: in relazione all’attività
professionale espletata successivamente all’ammissione del cliente al
gratuito patrocinio, il professionista non può chiedere ulteriori
compensi al suo assistito, trattandosi di attività prodromica al
procedimento da instaurare e per la quale vi è stata ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
13 Luglio 2016
Nella considerazione che siamo anche lavotori agricoli e come indennizzo al lavoro stagionale abbiamo percepito in busta paga il 3° elemento se non sbaglio pari al 30% del salario giornaliero e in più anche l'indennità di disoccupazione agricola non c'è la possibilità che dobbiamo il 30% ci venga conteggiato a conguaglio del risarcimento e che l'Inps che non aspetta altro ci fa un indebito x tutti i periodi riconosciuti con risarcimento?
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