Art. 47.
Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
“4 bis. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell’ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi posso no essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante.”.
2. Al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i Dipartimenti regionali dello sviluppo rurale e territoriale, dell’agricoltura, dell’ambiente, della protezione civile, tecnico, dell’acqua e dei rifiuti, e l’Ufficio del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di azione e coesione e sul Fondo di sviluppo e coesione o su altri fondi extraregionali, con le modalità di cui al comma 3.
3. Nella progettazione e nell’esecuzione degli interventi di cui al comma 2, i dipartimenti regionali interessati, in via prioritaria, devono prevedere l’acquisizione dei lavori in economia di cui all’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con l’impiego degli operai agricolo - forestali di cui alla legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, degli operai addetti alla campagna di meccanizzazione dell’ente di sviluppo agricolo e degli operai dei Consorzi di bonifica, anche ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali.
4. La progettazione degli interventi di cui al comma 3 deve essere eseguita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, a seguito di formale assegnazione di fondi.
5. I commi 1, 2, e 3 dell’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Al fine di migliorare l’efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all’elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un’unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall’articolo 49 della legge regionale n.16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell’idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l’indennità di rischio. Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell’efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale assicurando comunque una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014.
2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall’articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Regione n. 154 del 20 aprile 2007.
3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma l.”.
6. Al comma 12 dell’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, le parole “nell’ambito provinciale” sono sostituite dalle parole “in ambito regionale”.
7. Ai fini di una gestione organizzativa unitaria ed organica degli adempimenti posti a carico della Regione siciliana nella qualità di datore di lavoro, a partire dall’anno 2017, la gestione e l’elaborazione del trattamento economico dei lavoratori forestali inseriti nella graduatoria unica di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, degli operai dei Consorzi di bonifica, degli operai dell’Ente di sviluppo agricolo e degli altri enti del settore agricolo, è attribuita alla società RESAIS S.p.a., o ad altri enti del settore agricolo, previa stipula di apposita convenzione con i dipartimenti regionali del Comando del Corpo forestale e dello sviluppo rurale e territoriale.
8. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n.16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della
Regione siciliana, per l’espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2015, l’ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa iscritta all’UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro.
9. Per le finalità dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 è autorizzata, per il triennio 2015-2017, la spesa annua di 3.000 migliaia di euro (UPB 12.4.1.3.2 - capitolo 150514).
10. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui al comma 8, dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.
11. All’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Ferma restando la misura massima del concorso all’integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell’equilibrio finanziario entro l’esercizio finanziario 2020.
1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, l’erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell’anno precedente e all’avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per almeno due esercizi finanziari precedenti. L’ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate annuali dal 2015 al 2020. Il dipartimento regionale dell’agricoltura verifica l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1 quater. Per ciascuna delle annualità 2015-2020, rispetto all’entità del contributo assegnato nell’esercizio finanziario 2014, in funzione del tendenziale equilibrio finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore all’importo derivante dall’applicazione delle seguenti decurtazioni:
a) 2015 decurtazione del 10 per cento;
b) 2016 decurtazione del 20 per cento;
c) 2017 decurtazione del 30 per cento;
d) 2018 decurtazione del 40 per cento;
e) 2019 decurtazione del 60 per cento;
f) 2020 decurtazione dell’80 per cento.
A decorrere dal 2021 il contributo è soppresso fatto salvo l’attuale livello occupazionale.
1 quinquies.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea si provvede alla revisione del rapporto unità di personale/territorio tra i consorzi di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.”.
12. Per le finalità dell’articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2015, l’ulteriore spesa di 19.586 migliaia di euro e, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, rispettivamente la spesa di 19.202 migliaia di euro e di 5.858 migliaia di euro.
13. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e garantire maggiore efficienza ed efficacia nei
servizi da erogare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a disporre con proprio decreto, sentito l’Assessore regionale per l’economia e previa delibera di Giunta, un piano di riordino degli enti vigilati dallo stesso Assessorato.
14. L’Istituto regionale del vino e dell’olio assicura il progressivo perseguimento dell’equilibrio economico finanziario, tenuto conto anche della valorizzazione dei servizi resi secondo quanto previsto dal comma 15.
15. Al fine del perseguimento dell’equilibrio economico, con lo stesso decreto di cui al comma 13 sono individuati i criteri per la remunerazione dei servizi resi dagli enti vigilati di cui al comma 13 in favore dei privati e degli enti pubblici, compresi quelli resi in favore della Regione e per conto della medesima.
16. All’articolo 21 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 2, le parole “nel regolamento” sono sostituite dalle parole “nelle linee guida”;
b) al comma 6 dopo la parola “perseguimento” è soppressa la parola “almeno con l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, prestiti di durata quinquennale per il finanziamento di piani di consolidamento e ristrutturazione delle esposizioni debitorie di natura agraria già scadute o in scadenza al 31 dicembre 2015.
2. Le richieste di finanziamento di cui al comma 1 sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all’IRCAC, che provvede nei limiti delle disponibilità del fondo unico costituito presso lo stesso Istituto ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, derivanti dalle operazioni di disimpegno operate con decorrenza dall’1 gennaio 2015, ai sensi dell’articolo 61 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e comunque entro il limite massimo di 10.000 migliaia di euro.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in regime di ‘de minimis’ a favore delle cooperative agricole, in attività, di cui al regolamento (CE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “
de minimis ” nel settore agricolo, per le imprese agricole di produzione primaria e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti“ de minimis”, per le aziende di trasformazione e commercializzazione.
Tutta la finanziaria quì
www.gurs.regione.sicilia.it
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