Art. 3 tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti
Art. 4
2. Per consentire la più completa fruizione da parte del pubblico del territorio compreso nelle aree naturali protette, gli enti gestori assicurano la predisposizione di una rete completa di sentieri e la loro periodica manutenzione. Per la manutenzione periodica (ordinaria e straordinaria) dei sentieri l'ente gestore, oltre che del proprio personale, si avvale degli uffici dell'amministrazione forestale.
3. La ricognizione dei sentieri esistenti, la progettazione e la predisposizione della rete, nonché la manutenzione, può essere affidata dall'ente gestore, previo esperimento di procedura selettiva, anche a soggetti privati.
Art. 6.
Biglietto di ingresso
1. Anche al fine di regolamentare l'accesso del pubblico ad aree deteriorabili, su proposta dell'ente gestore può essere previsto il pagamento di un biglietto di ingresso per i visitatori delle riserve, SIC, ZPS, geositi o in particolari aree dei parchi e dei geositi.
2. L'istituzione e la determinazione dell'ammontare del biglietto di ingresso è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed i relativi ricavi sono destinati, nella misura del 70 per cento, per migliorare la gestione delle aree protette a cui viene applicato il biglietto d'ingresso, mentre il restante 30 per cento, confluisce in un apposito capitolo del bilancio regionale finalizzato esclusivamente a migliorare la gestione delle aree protette
Art. 27.
Beni demaniali e patrimoniali
1. Agli Enti gestori delle aree protette compete, d'intesa con l'Azienda foreste demaniali e le altre amministrazioni interessate, la gestione dei beni regionali demaniali e patrimoniali ricadenti nei propri territori. I predetti beni possono essere destinati in via diretta al raggiungimento delle finalità dell'area protetta o in via strumentale ad attività economiche, anche a carattere imprenditoriale, compatibili con le medesime finalità istituzionali, i cui proventi costituiscono risorse proprie degli enti gestori.
2. I beni di cui al comma 1 possono essere gestiti direttamente dall'Ente gestore o affidati sulla base di una convenzione al Comando forestale o dati in concessione con procedure ad evidenza pubblica a privati. In quest'ultimo caso, qualora il bene sia destinato ad impiego imprenditoriale, i proventi della gestione spettano al concessionario, salvo il pagamento di un canone all'Ente gestore, proporzionale al reddito prodotto, il cui ammontare è determinato secondo i parametri fissati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
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