10 Ottobre 2023
È stata pubblicata in gazzetta ufficiale (serie generale 236 del 9 ottobre 2023) la legge n. 137/2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
In sede di conversione del d.l. n. 105 del 2023, sono state apportate ulteriori modifiche alle disposizioni relative ai reati collegati agli incendi boschivi.
L’articolo 423-bis cod. pen. è stato modificato a più riprese negli ultimi anni: in particolare, si ricorda il d.l. n. 120 del 2021 che ha previsto la reclusione da 4 a 10 anni nei confronti di chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto (comma 1).
La pena prevista è della reclusione da 1 a 5 anni se l’incendio è cagionato per colpa (comma 2).
Per entrambe le ipotesi dolose e colpose sono previsti aumenti di pena se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette su animali domestici o di allevamento. L’aumento è della metà se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
In sede di conversione in legge del d.l. 10 agosto 2023, n. 105, la sanzione della reclusione di cui al comma 1 dell’art. 423-bis è stata estesa anche a chi cagiona un incendio su zone di interfaccia urbano-rurali, intese dalla legge quadro n. 353/2000 (per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 120 del 2021) come zone, aree o fasce nelle quali l’interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta.
Tra gli ulteriori interventi previsti dalla legge appena pubblicata in gazzetta ufficiale, rilevano l’aumento della pena edittale minima per l’ipotesi di incendio doloso, prevista dal primo comma, da quattro anni a sei anni di reclusione; l’aumento della pena edittale minima per l’ipotesi di incendio colposo, prevista dal secondo comma, da uno a due anni di reclusione; l’aggiunta di un nuovo comma (nuovo quarto comma) all’art. 423-bis c.p., che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà, quando il fatto sia commesso «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri» (comma 1, lettera c).
Ancora, è stato modificato l’art. 423-ter c.p. (introdotto, insieme con l’art. 423-quater dal d.l. n. 120 del 2021) che ha previsto quale pena accessoria aggiuntiva alla condanna per il reato di incendio boschivo anche l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di 5 anni.
Di conseguenza, è stato eliminato il riferimento al reato di incendio boschivo dall’elenco dei reati di cui all’art. 32-quater per cui è prevista la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la PA.
Federforeste concorda sull’inasprimento delle pene e delle restrizioni conseguenti al reato di incendio boschivo. Gli incendi boschivi, infatti, costituiscono una criticità per un territorio come quello italiano, occupato per due terzi da boschi.
Rispetto ai danni diretti, valutabili in termini di perdita di risorsa legnosa, di biodiversità e di carbonio assorbito, oltre che di messa a rischio della sicurezza delle abitazioni e della vita di persone ed animali, l’elemento che maggiormente preoccupa è la natura dolosa di molti incendi rispetto alle ipotesi dovute ai cambiamenti climatici.
Secondo un recente report, basato sui dati satellitari di Effis (European Forest Fire Information System), in Italia, dall’inizio del 2023 al 27 luglio in Italia sono andati in fumo 51.386 ettari, l’equivalente di oltre 73.408 campi da calcio. Particolarmente rilevanti i dati che riguardano il periodo ristretto che va dal 25 al 27 luglio: in soli tre giorni sono bruciati 31.078 ettari di vegetazione. Spicca la percentuale di dolosità degli incendi. Nel 2022 infatti, sono stati 5.207 i reati accertati per incendi dolosi, colposi e generici. Calabria e Sicilia sono le regioni più colpite dalle azioni incendiarie, rispettivamente con 611 e 544 reati contestati. Segue il Lazio con 479, la Toscana con 441 e la Lombardia, che dal decimo posto passa al quinto con 415 roghi dolosi.
Se si guarda indietro agli anni dal 2018 al 2022, in Sicilia sono stati 2.938 i reati accertati per incendi dolosi, colposi e generici, per un totale di 191.386 ettari di superficie (boschiva e non) andati in fumo. Palermo (677), Messina (605) e Catania (444) le città con più illeciti. In Calabria dal 2018 al 2022 sono stati 2.709 i reati accertati di questo tipo, 63.196,30 gli ettari di superficie boschiva e non percorsi dalle fiamme. Cosenza (1652), Catanzaro (454) e Crotone (412) le città più colpite.
Per contrastare il fenomeno, quindi, si ritiene che uno degli elementi da considerare sia senz’altro quello legato all’inasprimento delle pene, da unire ad una strategia di prevenzione da attuare su più livelli e in maniera continuativa, anche attraverso una gestione ed un rafforzamento delle attività investigative.
Fonte: www.federforeste.it
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