28 gennaio 2023

FIT FOR 55%: LA COMMISSIONE AMBIENTE APPROVA LE PROPOSTE DI MODIFICA DEI REGOLAMENTI LULUCF, ESR E DEFORESTAZIONE IMPORTATA. LA NUOVA LEGGE GARANTIREBBE AI CONSUMATORI EUROPEI CHE I PRODOTTI CHE ACQUISTANO NON CONTRIBUISCONO ALLA DISTRUZIONE E AL DEGRADO DELLE FORESTE. INOLTRE IL PARLAMENTO HA INOLTRE OTTENUTO UNA DEFINIZIONE PIÙ AMPIA DI DEGRADO FORESTALE


Dal sito www.federforeste.it

17 Gennaio 2023
Il 16 gennaio u.s., durante la seduta della Commissione ambiente (ENVI) del Parlamento europeo, sono stati votati e approvati gli accordi raggiunti nei rispettivi triloghi per le seguenti proposte di legge:
• Regolamento per quanto riguarda il settore dell’uso del suolo, della silvicoltura e dell’agricoltura (LULUCF); approvato con 60 voti a favore, 10 contrari e 6 astenuti;
• Regolamento sugli sforzi condivisi (ESR) per ridurre le emissioni degli Stati membri; approvato con 62 voti a favore, 12 contrari e 3 astenuti;
• Deforestazione importata; approvato con 69 voti a favore, 4 contrari e 5 astenuti.
Gli accordi e i relativi testi approvati dalla Commissione ambiente, verranno votati dal parlamento europeo durante la seduta plenaria di marzo, e successivamente verranno pubblicati sulla gazzetta ufficiale dell’UE e potranno entrare in vigore.
Si ricorda che il cosiddetto regolamento LULUCF (Regolamento (UE) 2018/841) disciplina le attività relative alla conversione, all’uso e alla gestione del suolo e delle foreste. La revisione del relativo regolamento fa parte del pacchetto “Fit for 55 in 2030”, che è il piano dell’UE per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 in linea con la legge europea sul clima.
Si riportano, in sintesi, i contenuti approvati dalla Commissione UE nell’ambito delle modifiche al Regolamento LULUCF:
– Nuovo obiettivo UE 2030 per aumentare i pozzi di assorbimento di carbonio dell’UE del 15% rispetto a oggi (310 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti);
– I paesi dell’UE riferiranno anche su come tengono conto del principio “non arrecare danni significativi”;
– Miglioramento della governance e del monitoraggio
I deputati e i paesi dell’UE hanno concordato di aumentare l’obiettivo dell’UE per i pozzi di assorbimento del carbonio per il settore dell’uso del suolo e della silvicoltura, che porta l’obiettivo dell’UE di riduzione dei gas a effetto serra entro il 2030 al 57% (in quanto il contributo degli assorbimenti netti all’obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra del 55% per il 2030 era limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente).
Parlamento e Consiglio dovranno approvare formalmente l’accordo prima che la nuova legge possa entrare in vigore.
Si ricorda che il cosiddetto regolamento ESR (Regolamento (UE) 2018/842) stabilisce obiettivi nazionali per la riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto su strada, dal riscaldamento degli edifici, dall’agricoltura, dai piccoli impianti industriali e dalla gestione dei rifiuti. La sua revisione fa parte del pacchetto “Fit for 55 in 2030”, che è il piano dell’UE per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 in linea con la legge europea sul clima.
Si riportano, in sintesi, i contenuti approvati dalla Commissione UE nell’ambito delle modifiche al Regolamento ESR:
– Tutti i paesi dell’UE devono ridurre le emissioni di gas a effetto serra in linea con una traiettoria più rigorosa (l’obiettivo di riduzione per l’UE è pari al 60%);
– Limite al trasferimento, al prestito e alle allocazioni di emissioni bancarie;
– Maggiore trasparenza: le informazioni sulle azioni nazionali devono essere rese pubbliche;
Per quanto riguarda la fissazione degli obiettivi per stato membro, i negoziatori hanno concordato di aumentare l’obiettivo obbligatorio di riduzione dei gas a effetto serra entro il 2030 a livello dell’UE dal 30% al 40% rispetto ai livelli del 1990. Per la prima volta, tutti i paesi dell’UE devono ora ridurre le emissioni di gas serra con obiettivi compresi tra il 10 e il 50%. Gli obiettivi per ciascuno Stato membro si basano sul PIL pro capite e sull’efficacia in termini di costi.
Per raggiungere questi obiettivi nazionali di riduzione più ambiziosi, ogni Stato membro dovrà garantire ogni anno di non superare la propria assegnazione annuale di emissioni di gas serra.
Questi sono definiti da una traiettoria lineare:
– per il periodo 2021-2022 valgono le assegnazioni annuali di emissioni attualmente in vigore;
– per il 2023-2025, nel 2022 sull’assegnazione annuale di emissioni di gas serra per quello Stato membro nel 2022;
– per il periodo 2026-2030, il nove dodicesimo tra il 2023 e il 2024 sulla media delle sue emissioni di gas serra negli anni 2021, 2022 e 2023.
Flessibilità per gli Stati membri:
Nell’accordo, è stato raggiunto un equilibrio tra la necessità di flessibilità per i paesi dell’UE per raggiungere i loro obiettivi, garantendo al contempo una transizione giusta e socialmente equa per tutti, e la necessità di colmare le lacune in modo che la legge sul clima dell’UE non sia compromessa. Ciò è stato ottenuto limitando le possibilità di trasferire, prendere in prestito e risparmiare quote di emissioni. La possibilità per gli Stati membri di scambiare allocazioni con altri Stati membri sarà limitata al 10% delle allocazioni per il periodo 2021-2025. Per il periodo 2026-2030 il massimo è del 15%. Tutti i proventi di tali scambi dovrebbero essere destinati all’azione per il clima.
Assegnazioni in prestito: gli Stati membri possono nel 2021-2025 prendere in prestito al massimo il 7,5% delle assegnazioni dell’anno successivo da utilizzare negli anni in cui le emissioni sono superiori al limite annuale. Per il periodo 2026-2030 il massimo è del 5%.
Allocazioni bancarie: negli anni in cui le emissioni sono inferiori, gli Stati membri potranno risparmiare le emissioni per l’anno successivo. Il 75% dell’assegnazione annuale di emissioni nel 2021 può essere risparmiato e utilizzato in seguito. Per il 2022-2029 la cifra sarebbe del 25%. Non sarà introdotta, invece, la cosiddetta riserva aggiuntiva.
Parlamento e Consiglio dovranno approvare formalmente l’accordo prima che la nuova legge possa entrare in vigore.
Si ricorda che l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) stima che tra il 1990 e il 2020 siano stati persi 420 milioni di ettari di foresta, un’area più grande dell’UE, a causa della deforestazione. Il consumo dell’UE rappresenta circa il 10% della deforestazione globale. Sul tema La Commissione Ue ha raggiunto un accordo per l’emanazione di una nuova legge per garantire che i prodotti che causano la deforestazione non vengano venduti nell’UE.
I prodotti di bestiame, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno, gomma, carbone e carta stampata sono coperti dalle nuove regole. Il rispetto dei diritti umani e dei diritti delle popolazioni indigene, quindi, è stato aggiunto come requisito. Per combattere il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, inoltre, la nuova legge obbliga le aziende a garantire che una serie di prodotti venduti nell’UE non provengano da terreni deforestati in qualsiasi parte del mondo.
La nuova legge garantirebbe ai consumatori europei che i prodotti che acquistano non contribuiscono alla distruzione e al degrado delle foreste, comprese le foreste primarie insostituibili, e ridurrebbe quindi il contributo dell’UE al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità a livello globale.
Il Parlamento ha inoltre ottenuto una definizione più ampia di degrado forestale che includa la conversione di foreste primarie o foreste che si rigenerano naturalmente in foreste di piantagioni o in altri terreni boschivi e la conversione di foreste primarie in foreste di piantagioni.
La Commissione valuta, entro un anno dall’entrata in vigore, se estendere il campo di applicazione ad altri terreni boschivi. Entro due anni dall’entrata in vigore, la Commissione valuta anche un’estensione del campo di applicazione ad altri ecosistemi, compresi i terreni con elevati stock di carbonio e con un elevato valore di biodiversità, nonché ad altri prodotti di base. Allo stesso tempo, la Commissione valuta anche la necessità di obbligare gli istituti finanziari dell’UE a fornire servizi finanziari ai propri clienti solo se ritengono che vi sia solo un rischio trascurabile che tali servizi non portino alla deforestazione.
Le autorità competenti dell’UE, inoltre, avranno accesso alle informazioni pertinenti fornite dalle società, come le coordinate di geolocalizzazione, e svolgeranno controlli. Possono, ad esempio, utilizzare strumenti di monitoraggio satellitare e analisi del DNA per verificare la provenienza dei prodotti. La Commissione classificherà i paesi, o parte di essi, a rischio basso, standard o alto entro 18 mesi dall’entrata in vigore del regolamento e la percentuale di controlli sugli operatori sarà effettuata in base al livello di rischio del paese: 9% per il rischio alto, 3 % per rischio standard e 1% per rischio basso. Per i paesi ad alto rischio, gli Stati membri dovrebbero anche controllare il 9% dei volumi totali. Le sanzioni in caso di inosservanza devono essere proporzionate e dissuasive e l’importo massimo dell’ammenda è fissato ad almeno il 4% del fatturato totale annuo nell’UE dell’operatore o del professionista inadempiente.
Parlamento e Consiglio dovranno approvare formalmente l’accordo. La nuova legge entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, ma alcuni articoli entreranno in vigore 18 mesi dopo.







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