24 febbraio 2021

DDL DI STABILITÀ REGIONALE 2021/2023. ART. 26. INTERVENTI IN MATERIA DI DEMANIO FORESTALE - ART. 32. RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL C.F.R.S. DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA FORESTAZIONE




Art. 26. 
Interventi in materia di demanio forestale 

1. All'art. 26, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come modificato dall'art. 26 della legge regionale 14/2006, le parole Dipartimento regionale  delle foreste sono sostituite con le parole il Dipartimento  regionale  dello  Sviluppo Rurale e Territoriale . 
2. All'art. 26, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come modificato dall'art. 26 della legge regionale 14/2006, le parole dell'Assessore  regionale per l'agricoltura e le foreste sono sostituite con le parole  dell'Assessore regionale  per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e le parole Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sono sostituite con le parole  Assessorato  regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea . 

3. All'art. 26, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n.16, così come modificato dall'art. 26 della legge regionale 14/2006, sono aggiunte le seguenti parole E' escluso il tacito rinnovo e  allo scadere del termine, stabilito nel decreto assessoriale disposto per la loro occupazione temporanea, i medesimi terreni  rientrano direttamente nella disponibilità dei loro legittimi proprietari, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale . 

4. All'art. 26, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 sono aggiunte le parole  ed in ogni caso cessa allo scadere del termine di cui al precedente comma 2.



Art. 32. 
Riclassificazione del personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nei ruoli del C.F.R.S. Disposizioni per il settore della forestazione 

1. Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno 

2. Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

3.  Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della  legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e  successive modificazioni, la relativa spesa è determinata, per  gli esercizi  finanziari 2021, 2022 e 2023, rispettivamente negli importi massimi complessivi di 220.000 migliaia di euro, 215.000 migliaia di euro e di 210.000 migliaia di euro, di cui per l'esercizio  finanziario 2021 110.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del  POC 2014-2020 e 22.000 migliaia di euro a valere sulle risorse dell'FSC 2014-2020, e per l'esercizio finanziario 2022 110.000 migliaia  di  euro a valere sulle risorse del POC 2014-2020.

4. Le risorse relative ai fondi regionali pari  a complessive 88.000 migliaia di  euro per l'esercizio finanziario  2021, 105.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 e 210.000 migliaia di  euro per l'esercizio finanziario 2023 sono iscritte  nella Missione 16, Programma 1 capitolo 156604 per l'importo annuo di 24.430 migliaia di euro, Missione 9, Programma 5 capitolo 150514 per l'importo annuo di 6.900 migliaia di euro, Missione 16, Programma 1, 155802 per l'importo di 11.000 migliaia di euro per l'anno 2021, di 10.500 migliaia di euro per l'anno 2022 e di 10.000 migliaia di euro per l'anno 2023, Missione 9, programma 5, capitolo 151001 per l'importo di 9.500 migliaia di euro per l'anno 2021, di 9.000 migliaia di euro per l'anno 2022 e di 8.500 migliaia di euro per l'anno  2023 e Missione  20 Programma 3, capitolo 215746 per l'importo 36.170 migliaia di euro per l'anno  2021, di 54.170 migliaia di euro per l'anno 2022 e di 160.170 migliaia di euro per l'anno 2023. 5. Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno 6. Per le finalità  dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, e successive modifiche ed  integrazioni, è autorizzata  rispettivamente,  per ciascuno degli  esercizi finanziari 2022 e 2023, la spesa  annua di 5.000 migliaia di euro (Missione  9, programma  5,)  a valere delle risorse di cui comma 4 Missione 20, Programma 3, capitolo 215746.

5. Disposizione stralciata dalla Presidenza ai  sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno 

6. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, e successive modifiche ed  integrazioni, è autorizzata rispettivamente, per ciascuno degli  esercizi finanziari  2022 e 2023, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro (Missione 9, programma 5,) a valere delle risorse di cui  comma 4 Missione 20, Programma 3, capitolo 215746.







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