04 gennaio 2019
ABUSO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NELLA PA. LA CONSULTA NON CHIARISCE I DUBBI
Dal sito www.quotidianosanita.it
Gentile Direttore,
la Corte costituzionale con la sentenza n. 248 è intervenuta (definitivamente?) sulla adeguatezza delle misure preventive e sanzionatorie presenti nell’ordinamento italiano ed in grado di prevenire e sanzionare debitamente l’abuso dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria.
Ci si attendeva dal Giudice delle leggi una sentenza di sistema, una sentenza in grado di interpretare in modo chiaro ed inequivocabile il quadro normativo in essere, secondo una interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata. Purtroppo non è stato così, lasciando irrisolti molti dubbi sulla reale adeguatezza delle misure interne destinate a prevenire e sanzionare gli abusi.
Il 25 ottobre sul medesimo tema, la Corte di giustizia nella causa Sciotto, ha affermato che qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno la conversione automatica…è la sanzione da adottare”. La Corte costituzionale, invece, nella sentenza di cui si occupa, ha categoricamente negato questa possibilità.
E’ opportuno precisare e sottolineare che in sanità in questi mesi, sono stati stabilizzati migliaia di lavoratori precari in applicazione del D.lgs. 75/2017 e della Circolare n. 3/2017 del Ministero della Funzione Pubblica. La selezione pubblica per soli titoli è stata, pertanto, ritenuta idonea alla stabilizzazione in quanto rientrante tra le procedure concorsuali pubbliche di cui agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165 in grado di rispettare i dettami costituzionali di cui all’art. 97 della Costituzione (vedasi ordinanza Cass. n.25728/2018).
La Corte costituzionale si è limitata nella sentenza n. 248 a dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionalesenza argomentare nel merito la questione e rinviando alle statuizioni della sentenza 5072/2016 della Corte di cassazione a Sezioni Unite e della Corte di giustizia con la sentenza Santoro C-494/16.
La decisione della Corte comunitaria, quindi, secondo la Corte costituzionale, ha sancito “…la compatibilità euronitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072 …che, dopo aver ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico…ha diritto al risarcimento del danno …con esonero dall’onere probatorio…”.
La Corte di giustizia causa C-494/16, invece, ha rilevato che nella normativa nazionale esistono, oltre al danno comunitario quantificato dalla giurisprudenza nel risarcimento del danno dalle 2,5 alle 12 mensilità secondo i parametri ex art. 32, legge 183/2010, altre misure destinate a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato e nello specifico: l’art.36, comma 5, d.lgs. n.165/2001 il quali dispone che le amministrazioni sono tenute a recuperare, nei confronti dei dirigenti responsabili; l’art.36, comma 5-quater, il quale prevede che la violazione dell’assunzione nulla del lavoratore, dovrebbe essere, presa in considerazione ai fini della valutazione sul premio di risultato; l’art.36, comma 6, che prevede il blocco delle assunzioni nei tre anni successivi alla detta violazione.
La Corte costituzionale ha avuto la straordinaria occasione (persa), pur sollecitata, di chiarire con una sentenza di sistema se le misure preventive e sanzionatorie predette rispettino il principio di effettività. La Corte ha lasciato, quindi, decine di migliaia di lavoratori pubblici precari italiani, ancora privi di risposte ai quesiti che ancora aleggiano nel dibattito dottrinale. Una storia infinita che lascia privi di tutele effettive i lavoratori precari pubblici.
La Commissione europea, nella risposta alla Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue del 30 maggio 2018 fornita sulla scorta anche della mia petizione, ha evidenziato che “la recente sentenza …Santoro…dovrebbe rendere più semplice in futuro per i lavoratori del settore pubblico…ottenere …un risarcimento del danno derivante dalla perdita di opportunità.”.
Ci si potrebbe dilettare all’infinito nel trovare le soluzioni più bizzarre e creative possibili, il risultato non cambia: non troveremo mai un Tribunale che riconoscerà la perdita di chance e che sarà mai in grado di quantificarla in termini di risarcimento del danno subito.
Resta il fatto che al lavoratore precario, anche stabilizzato, spetta comunque il risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione abusiva dei contratti termine.
Al lavoratore precario pubblico non stabilizzato per il solo fatto di non aver avuto la “fortuna” di aver raggiunto i 36 mesi di servizio negli ultimi 8 anni alla data del 31/12/2017, non resta che osservare il sistema di ingiustizie che aleggiano nel nostro paese.
Al legislatore nazionale del “Decreto Dignità” lo scettro per sanare questa ingiustizia sociale e disparità di trattamento, restituendo dignità al mondo del lavoro.
Dott. Pierpaolo Volpe
Esperto di precariato pubblico e contratti a termine
Taranto
03 gennaio 2019
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Fonte: www.quotidianosanita.it
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