12 giugno 2018

OBBLIGHI DEL LAVORATORE DIPENDENTE IN CASO DI MALATTIA


Dal sito www.laleggepertutti.it

Malattia, continuazione e ricaduta: la trasmissione del certificato medico al datore di lavoro e gli adempimenti del dipendente.

Ai fini del pagamento delle giornate di assenza per malattia, nella misura prevista dalla legge e dai contratti collettivi, il lavoratore è tenuto a rispettare alcuni obblighi, in particolare la pgolarità e la tempestività della comunicazione della malattia e l’osservanza delle fasce di reperibilità per consentire il controllo da parte del datore di lavoro e dell’INPS.


Indice

1 Certificazione della malattia del medico
2 Gli obblighi del lavoratore in caso di malattia
3 La visita medica
4 L’Inps e il datore di lavoro
5 Fasce di reperibilità
6 Retribuzione
7 Prolungamento e continuazione della malattia
8 Ricaduta


Certificazione della malattia del medico

Il primo obbligo sorge in capo al medico curante. Questi deve trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia del lavoratore per via telematica, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS. Qualora il medico o la struttura sanitaria non siano in grado di inviare telematicamente la certificazione all’INPS, il medico rilascia il certificato cartaceo, che il lavoratore deve inviare all’INPS e al datore di lavoro entro 2 giorni dal relativo rilascio (o entro il termine previsto dal CCNL).

Per la trasmissione telematica, i medici possono utilizzare il SAC (sistema di accoglienza centrale, per l’utilizzo del quale essi ricevono dal ministero dell’Economia e delle Finanze apposite credenziali di accesso) oppure il numero verde messo a disposizione dall’INPS.

Dopo l’invio all’INPS, il SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore. L’INPS (sulla base delle informazioni presenti nella propria banca dati) individua per l’intestatario del certificato, il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato.



Gli obblighi del lavoratore in caso di malattia

Quanto al lavoratore, gli obblighi di legge a questi imposti sono i seguenti:


  • – deve fornire al medico curante, nel corso della visita, la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale;
  • – deve comunicare eventualmente al medico l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro;
  • – deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica (può chiedere copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, oppure, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti alla propria casella di posta elettronica);
  • – deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali. L’obbligo della comunicazione è distinto, e in genere preventivo, rispetto all’invio della certificazione medica. La comunicazione serve, infatti, a giustificare l’assenza dal lavoro, mentre la certificazione è finalizzata a dimostrare l’esistenza della causa giustificativa;
  • – deve fornire, se espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico [1]. Il lavoratore può continuare a presentare, sia all’INPS che al datore di lavoro, il certificato di malattia in formato cartaceo quando lo stesso viene rilasciato da medici privati non abilitati all’invio telematico o da strutture di pronto soccorso nonché quando l’evento di malattia comporta il ricovero ospedaliero [2].


La visita medica

Per l’accertamento sanitario il lavoratore può recarsi direttamente presso l’ambulatorio del medico nell’orario di apertura (visita ambulatoriale); se però le condizioni di salute del lavoratore non consentono uno spostamento, l’attività medica viene prestata a domicilio. La visita domiciliare deve essere eseguita:
– nel corso della stessa giornata, quando la richiesta perviene entro le ore 10,00;
– entro le ore 12,00 del giorno successivo, in caso di richiesta recepita dopo le ore 10,00.
Nel corso della visita il lavoratore deve fornire al medico curante la tessera sanitaria e comunicare l’eventuale indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in possesso del datore di lavoro.

Nelle giornate di sabato il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10,00 dello stesso giorno, nonché quelle, non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10,00 del giorno precedente.

Il lavoratore ammalato deve sottoporsi, preferibilmente sin dal primo giorno di malattia, ad un accertamento sanitario da parte del medico curante, che produce un’apposita certificazione.

Nei casi di assenze per malattia superiori a 10 giorni o nei casi di eventi di malattia successivi al secondo nel corso dello stesso anno solare, il lavoratore deve produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del SSN o con esso convenzionato.

Sono escluse da tale obbligo le assenze per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche, per le quali la certificazione può essere rilasciata anche da un medico o da una struttura privata.


L’Inps e il datore di lavoro

A questo punto l’INPS trasmette immediatamente al datore di lavoro, in via telematica, le attestazioni di malattia ricevute dai medici.

Infine il datore di lavoro       riceve e consulta le attestazioni di malattia secondo le seguenti modalità:


  • 1) accesso diretto al sistema INPS tramite le apposite credenziali (riconoscimento tramite PIN);
  • 2) ricezione attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dal datore di lavoro stesso;
  • 3) il proprio intermediario abilitato.


Fasce di reperibilità

Il lavoratore ammalato deve farsi trovare nella propria abitazione durante le “fasce di reperibilità” per consentire il controllo della stato di malattia sia da parte dell’INPS sia da parte del datore di lavoro.

Le fasce orarie sono diverse nel pubblico e nel privato:


  • per il settore privato, il lavoratore assente per malattia deve rendersi reperibile al domicilio per l’effettuazione delle visite fiscali, anche nei giorni festivi, nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
  • per il settore pubblico, le fasce orarie sono invece dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, per i pubblici dipendenti.

Le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere richieste da parte dei datori di lavoro:


  • – alle sedi dell’INPS solo on line,
  • – alle ASL telefonicamente, alla telefonata deve far seguito una richiesta scritta confermativa.

Le visite del medico della ASL vanno effettuate entro lo stesso giorno della richiesta.

Il sanitario è tenuto a redigere il referto relativo alla visita svolta, sull’apposito modulo fornito dall’INPS, di cui due copie vanno consegnate alla ASL e una al lavoratore.

Se questi non accetta l’esito della visita di controllo deve eccepirlo immediatamente al medico che lo annoterà sul referto.

Per lo stesso lavoratore non può essere fatta nella stessa giornata richiesta di visita di controllo alla ASL ed all’INPS.


Retribuzione

L’INPS corrisponde ai lavoratori assenti per malattia un’indennità a partire dal quarto giorno dall’inizio dell’evento (i prime tre, eventualmente sono a carico del datore di lavoro), variabile in relazione alla sua durata e con criteri diversi a seconda che la qualifica del lavoratore sia di impiegato o di operaio.

Di norma tale indennità è inferiore all’importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Quasi tutti i contratti collettivi prevedono che il datore di lavoro debba integrare l’indennità INPS fino a raggiungere il 100% di quello che il dipendente avrebbe preso se avesse lavorato, o una percentuale inferiore.

L’indennità di malattia è pari ad una quota percentuale della retribuzione media globale giornaliera (RMG) percepita nel mese precedente l’inizio della malattia. Se il lavoratore non può far valere un mese di lavoro si prende in considerazione la retribuzione spettante per il periodo di lavoro prestato, oppure, quando non vi sia nemmeno una giornata retribuita, si considera il periodo più recente nel quale esiste retribuzione.

Qualora nel periodo di riferimento il lavoratore sia rimasto assente per sospensione dell’attività aziendale o per riduzione dell’orario con intervento della cassa integrazione (ordinaria e straordinaria), si deve tenere conto della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in caso di presenza al lavoro.


Prolungamento e continuazione della malattia

Se la malattia continua rispetto all’iniziale prognosi fatta dal medico, il lavoratore è tenuto a comunicare detta prosecuzione della malattia e a rendersi reperibile per permettere eventuali (o ulteriori) accertamenti sanitari di controllo.

La certificazione medica di prosecuzione della malattia va richiesta possibilmente entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente ed è trasmessa dal medico competente all’INPS e successivamente resa disponibile al datore di lavoro con le modalità esaminate in precedenza.

Se un certificato viene redatto e trasmesso prima della scadenza della prognosi precedente, i giorni della successiva prognosi si contano tenendo conto della data in cui il secondo attestato è stato rilasciato e prendendo a riferimento unicamente la seconda prognosi. 

Le eventuali variazioni della prognosi originaria del medico curante, effettuate durante la visita di controllo, devono essere comunicate sempre al datore di lavoro.

In presenza di successivi periodi di malattia, regolarmente documentati, si presume che i diversi periodi costituiscano un unico evento morboso.

In caso di prosecuzione della malattia successivamente alla visita di controllo, il medico è tenuto a inviare un nuovo certificato, attestante il prolungamento dell’infermità oltre la data di guarigione indicata come prognosi dal medico di controllo.


Ricaduta

La ricaduta nella stessa malattia o in altra consequenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente, è considerata a tutti gli effetti continuazione di quest’ultima.

Ne derivano rilevanti conseguenze in ordine all’importo dell’indennità economica a carico INPS, ai criteri di calcolo e all’istituto della carenza, ossia i primi tre giorni di malattia per i quali l’INPS non eroga l’indennità.

Quando l’evento morboso si configura quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato. La menzione deve essere fatta tanto nel caso di continuazione della malattia, quanto in quello di ricaduta, anche quando il lavoratore abbia ripreso servizio nell’intervallo temporale tra i due eventi.

note
[1] Circ. Min. Lav. 18 marzo 2011 n. 4.

[2] INPS Mess. n. 9197 del 20.04.2011.

Autore immagine: 123rf com

Fonte: www.laleggepertutti.it





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