L'avvocato Feminò
Ricevo e pubblico
dall'Avv. Valeria Feminò
Il giudice invece ha ordinato che il lavoratore completasse le giornate di garanzia occupazionale, considerato altresì il danno che in caso contrario il mio assistito avrebbe subito.
Il caso in esame attiene alla violazione del diritto del lavoratore a completare le giornate di garanzia occupazionale accordate dalla l.r. 16/96 e s.m.i. a seguito di un infortunio sul lavoro.
La legge, all’art. 46 fa riferimento ai “contingenti di operai con garanzia di fascia occupazionale”, così denominati a motivo della garanzia di svolgimento delle giornate lavorative (151 o 101 giornate) e per distinguerli dai contingenti c.d. “fuori fascia di garanzia occupazionale”.
Con riferimento all’infortunio occorso al lavoratore, esso non può e non deve essere conteggiato all’interno del rapporto di lavoro, facendo concorrere la relativa durata al completamento delle giornate.
Nella disciplina del rapporto di lavoro degli operai forestali, è ammesso il recupero delle giornate non lavorate a seguito di infortunio, a nulla rilevando se le stesse siano recuperate durante il periodo di sospensione o durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, o se l’infortunio è avvenuto in concomitanza con un periodo di sospensione, considerato il diritto posto a fondamento del recupero delle giornate in sé.
Sulla scorta del ricorso proposto, il giudice del lavoro del Tribunale di Messina ha ordinato all'azienda forestale di far prestare attività lavorativa al ricorrente per le giornate mancanti in virtù del diritto al completamento delle giornate garantite dalla legge.
Avv. Valeria Feminò
98122 Messina - Piazza Immacolata di Marmo, 4
tel. e fax 090.672695
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