Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente Paolo
Gentiloni, ha deciso di impugnare la legge della regione Sicilia su
‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale. Stralcio I’, in quanto varie disposizioni
presentano profili di illegittimità costituzionale. Lo rende noto
palazzo Chigi.
In particolare alcune disposizioni riguardanti il trattamento
giuridico ed economico dei pubblici dipendenti invadono la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in
violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione,
spiega sempre palazzo Chigi sottolineando che un’altra disposizione in
tema di aiuti di Stato introduce una misura priva della necessaria
copertura finanziaria, violando sia l’art. 81, terzo comma, della
Costituzione, sia l’articolo 117, primo comma, della Costituzione,
secondo il quale la potestà legislativa in materia è esercitata dalle
Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione
europea e dagli obblighi internazionali.
Altre disposizioni che presentano profili di illegittimità sono
quelle in materia di piani paesaggistici, che si pongono in contrasto
con le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, invadendo
in tal modo la competenza riservata alla legislazione statale in
materia di beni culturali dall’art. 117, secondo comma, lett. s),
della Costituzione.
Palazzo Chigi prosegue segnalando che un’altra norma, riguardante le
professioni sanitarie, contrasta con i principi fondamentali della
legislazione statale in materia di ”professioni”, in violazione
dell’art.117, terzo comma, della Costituzione; un’altra norma in
materia di rimozione e smaltimento dei manufatti in amianto è priva
della necessaria copertura finanziaria, in violazione dell’art. 81,
terzo comma, della Costituzione. Varie norme, infine, riguardanti
il ticket sanitario, il canone di demanio marittimo, l’inserimento
dell’ARPA come ente del servizio sanitario regionale, violano i
principi di coordinamento della finanza pubblica, riservati alla
legislazione statale dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione,
conclude il governo. (Gmg/AdnKronos
Fonte: siciliainformazioni.com
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