28 febbraio 2017
ALL'ART 11 DELLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE IN DISCUSSIONE ALL'ARS: "INTERVENTI PER I CONSORZI DI BONIFICA. GARANZIE OCCUPAZIONALI PER I SETTORI DELLA FORESTAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO"
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale
Art. 11.
Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio
1. I commi da 1 bis a 1 quinquies dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977 n.106, e successive modifiche e integrazioni, sono abrogati. All'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato il periodo tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'Agricoltura definisce con proprio decreto i valori minimi e massimi dei con tributi istituzionali che i Consorzi di Bonifica possono applicare nei confronti dei consorziati. La violazione dei limiti previsti dal decreto di cui al presente comma è causa di nullità dei provvedimenti.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere efficacia la disposizione di cui all'articolo 10, comma 28, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24. 1 ruoli già sospesi ai sensi della medesima disposizione, ove di importo superiore al valore massimo previsto dal decreto di cui al comma 1, sono annullati e riemessi al valore massimo. Per compensare gli effetti gravanti sui consorzi prodotti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 28, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e dalle disposizioni del presente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 5.000 migliaiadi euro (Missione 16 Programma 1 capitolo 155819).
4.In relazione alle disposizioni del presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 20 15, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata dell'importo di 10.614 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 14.786 miglia di curo l'esercizio finanziario 2018 e determinata in 39.816 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, camma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 10.000 migliaia di euro ed è rideterminata in euro 63.054,846,66 per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 20 Programma 3 capitolo 215746). 6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, dell'importo annuo di L760 migliaia di euro (Missione 16 Programma 3 capitolo 147326).
Disegno di legge
Atti allegati
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