Ferie dei lavoratori stagionali
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Ferie, permessi retribuiti e riposi dei dipendenti con contratto stagionale: spettanza, calcolo, quando possono essere concessi.
Sono un lavoratore stagionale, assunto da giugno a settembre: è vero che non ho diritto alle ferie?
Tutti i lavoratori hanno pari diritti, a prescindere dal contratto con cui sono assunti: pertanto, anche i lavoratori stagionali hanno diritto alle ferie ed ai permessi, alla pari degli altri dipendenti, nonostante la particolarità delle attività svolte, legate a determinati periodi dell’anno.
Vero è che la disciplina del lavoro stagionale è più elastica rispetto a quella del rapporto di lavoro subordinato in generale (ad esempio, non è applicato il tetto massimo di durata del contratto): ma un conto è l’elasticità, un conto il riconoscimento di diritti inferiori rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori, fatto che si tradurrebbe in una discriminazione.
Le ferie, in particolare, hanno la finalità fondamentale di consentire il riposo psico-fisico del dipendente: la loro mancata previsione, dunque, costituirebbe una grave violazione nei confronti del lavoratore.
Lavoro stagionale e maturazione delle ferie
Le ferie, per i lavoratori stagionali, alla pari degli altri dipendenti, maturano mensilmente, con un rateo di circa 2,166 giorni al mese (salvo previsioni più favorevoli del contratto collettivo), corrispondenti a circa 17,33 ore mensili, se il contratto è full time. Le settimane di ferie previste dal Decreto sull’orario di lavoro [1], difatti, sono 4 all’anno, corrispondenti a 26 giornate: dividendo le 26 giornate per 12, si ottiene il rateo mensile.
Se il lavoratore è assunto nel mese di giugno e termina l’attività nel mese di settembre, ha dunque diritto a 3 ratei ferie, pari a 6, 498 giornate: il fatto che non abbia diritto a 26 giornate, ovviamente, non costituisce una discriminazione, in quanto il diritto è riconosciuto in proporzione all’attività prestata (proprio come avviene, ad esempio, per i lavoratori con contratto part time verticale, che possono prestare la loro opera soltanto alcuni periodi dell’anno e non maturano le ferie nei periodi d’inattività).
Se il lavoratore è assunto o cessa il contratto nel corso del mese, è necessario far riferimento al giorno dell’assunzione e della cessazione: se nel mese risultano lavorate almeno 15 giornate, il rateo matura per il mese intero, se meno, il rateo ferie non matura.
Il contratto collettivo applicato può comunque prevedere una disciplina di miglior favore.
Lavoro stagionale e concessione delle ferie
Posto che la maturazione delle ferie avvenga allo stesso modo degli altri lavoratori, le differenze, per gli stagionali, possono manifestarsi nella concessione delle ferie: la legge, difatti, stabilisce soltanto che il datore di lavoro sia tenuto a concedere, entro l’anno di maturazione, almeno 2 settimane di ferie, per coloro che maturano tutte e 4 le settimane previste.
Pertanto, se il contratto stagionale iniziato nel corso dell’anno termina prima del 31 dicembre e non è stato concesso il periodo minimo di ferie, il datore di lavoro non è sanzionabile: anche se è preferibile far godere al lavoratore stagionale le ferie maturate prima del termine del contratto, l’intenso svolgimento dell’attività potrebbe renderne problematica la fruizione. In questo caso, le ferie non godute devono essere riconosciute al dipendente sotto forma di indennità: si tratta dell’unico caso in cui è possibile monetizzare il periodo minimo di ferie.
Lavoro stagionale e permessi
I contratti collettivi, oltre alla ferie, prevedono ulteriori assenze retribuite, chiamate permessi: alcuni di essi, previsti per la generalità dei dipendenti, non richiedono una particolare motivazione per la loro fruizione. Tra le principali tipologie di permessi ricordiamo:
– i permessi ex festività, nati per sopperire l’abolizione delle 4 vecchie giornate di festività, pari a 32 ore l’anno;
– i rol (riduzione orario di lavoro), il cui ammontare è diverso a seconda del contratto collettivo applicato: il Ccnl Commercio, ad esempio, prevede la concessione di un rateo mensile pari a 7,33 ore, per le aziende con meno di 15 dipendenti, o di 8,66 ore, per le altre aziende.
Per i lavoratori stagionali, dunque, i ratei mensili di permesso spettanti sono pari a quelli a cui hanno diritto gli altri lavoratori, in proporzione all’orario svolto. Per quanto riguarda la loro concessione, vale quanto già esposto in merito alle ferie: se il datore è impossibilitato a riconoscerli a causa della brevità e dell’intensità dell’attività, sono indennizzati al termine del rapporto.
Lavoro stagionale e riposi
La concessione dei riposi minimi previsti per legge, invece, non segue la stessa disciplina prevista per le ferie. Il dipendente, difatti, deve obbligatoriamente godere:
– di 11 ore di riposo al giorno consecutive: ogni previsione contraria è nulla;
– di un riposo consecutivo minimo di 35 ore ogni 7 giorni, poiché 24 ore di riposo festivo vanno sommate alle 11 ore minime di riposo giornaliero: questo riposo, comunque, può essere anche conteggiato come media in 14 giorni; per il lavoro eccezionale di domenica, deve essere prevista una maggiorazione, oltre ad un riposo compensativo.
Per quanto concerne le pause giornaliere, è previsto un minimo di 10 minuti ogni 6 ore di lavoro(per i video terminalisti, invece, è prevista una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro).
02 Agosto 2016
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