LA SENTENZA
Licenziamenti Pa, Cassazione: vale l’articolo 18 e non la Fornero
Ai licenziamenti nel pubblico impiego si
applica l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. E non la legge
Fornero. La Corte di Cassazione afferma - con la sentenza n. 11868
della sezione Lavoro depositata in data odierna - che il licenziamento
del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla “legge
Fornero”, bensì dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Così recita la sentenza: «Non si estendono ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni», sino ad un «intervento normativo di
armonizzazione», le modifiche apportate all'articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori dalla legge 92/2012, la cosiddetta riforma Fornero, «con
la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso
di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente
formulazione della norma».La Cassazione interviene su una questione da tempo dibattuta su cui ci sono state anche sentenze di diverso orientamento ma il Governo, con il ministro della Pa Marianna Madia, ha sempre tenuto a precisare come l'articolo 18 per gli statali non è stato cambiato né dalla legge Fornero, prima, né dal Jobs act, dopo.
Per il pubblico impiego le garanzie sarebbero quindi intatte, con la reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa. Un trattamento diverso rispetto ai lavoratori privati, sostiene il ministero, perché è diversa la natura del datore di lavoro. Per mettere fine a possibili diverse interpretazioni il governo resta dell'idea di intervenire, da quanto si apprende, con una norma che chiarisca l'esclusione dei dipendenti pubblici dalle nuove regole.
La precisazione dovrebbe trovare spazio nel testo unico del pubblico impiego, in attuazione della riforma della P.A. Un impegno in questo senso era stato preso alla fine dello scorso anno da Madia, dopo una sentenza della stessa Cassazione che allora, però, sembrava dire il contrario, ovvero che le modifiche della Fornero valevano anche per gli statali.
Il principio di diritto
Ai rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo n.165 del 2001, art.2, non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 all'art.18 della legge n.300 del 1970, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall'art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma”: è questo il principio di diritto fissato dalla Suprema corte nella sentenza 11868 depositata oggi, con cui esclude che la riforma Fornero si possa applicare al pubblico impiego per quanto riguarda i licenziamenti.
Il verdetto ha accolto un ricorso del ministero delle Infrastrutture contro un funzionario licenziato perché faceva il doppio lavoro al quale, tuttavia, la Corte d'appello di Roma aveva riconosciuto 6 mesi di indennità risarcitoria, come prevede la legge Fornero nel caso di licenziamenti legittimi ma con violazione delle procedure di contestazione disciplinare. Il ministero nel ricorso in Cassazione aveva fatto reclamo contro i sei mesi di risarcimento. Ora il caso torna alla Corte d'appello di Roma.
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09 Giugno 2016
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