La prevenzione primaria degli incendi territoriali. Il ruolo dei sindaci e dei comuni
di Salvino Carramusa
Gli incendi riguardano il territorio (tutto) e non solo i boschi. Molteplici sono le attività, gli interessi economici, le negligenze, le patologie da cui traggono origine. Lo dimostrano le osservazioni dirette e le statistiche. In Sicilia dal 1978 al 2007 sono stati percorsi dal fuoco 362.663 Ha (ettari). La superficie boscata interessata (pubblica e privata) in questo trentennio ammonta a 164.280 Ha., mentre la superficie non boscata a 198.382. Per il settennio successivo non ho dati completi, ma solo per il 2010. 19.995 Ha. la superficie totale percorsa dal fuoco: 12.741 non boscata e 7.254 Ha boscata. Di quest’ultima - dato ulteriormente interessante - 5.226 Ha è stata la superficie boscata non demaniale (privata) e 2.028 Ha. la superficie boscata demaniale (Regione, Comuni, altri Enti). Peggio andò nel 2012. Molto meglio nel 2013. Un disastro nel 2014.
Analogamente, una analisi dei dati sugli incendi verificatesi in Italia, dimostrerebbe che gli inneschi ed i percorsi del fuoco riguardano in diverso grado tutte le tipologie agrarie e le destinazioni urbanistiche.
Siamo troppo abituati all’idea che la prevenzione primaria degli incendi (la prevenzione primaria tende ad evitare la insorgenza del fenomeno o il suo manifestarsi in un determinato sito; quella secondaria, come lo spegnimento, lo riduce) debba essere messa in atto solo dalle Amministrazioni Forestali di competenza (parafuochi, controllo del territorio), condizionati come siamo dal falso sillogismo ideologico che il fuoco riguarda solo le foreste ed i forestali. (ragionamento analogo si potrebbe fare per la prevenzione secondaria, di cui in questo articolo non ci occuperemo). Certo, la prevenzione primaria in capo alla politica per i finanziamenti ed alle Amministrazioni Forestali per la programmazione potrebbe migliorare: parafuochi completati entro il 30 Giugno, miglioramento della organizzazione del lavoro e del rendimento, vigilanza itinerante o dinamica delle squadre antincendio, razionalizzazione dei costi non salariali ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia, ect. ect.
Ma se non si guarda al territorio nel suo insieme e non si attivano in modo adeguato tutte le responsabilità pubbliche e private, il contenimento e la riduzione ai minimi termini degli incendi sarà una meta impossibile e disperata. E le colpe, come sempre, saranno individuate in una parte sola: gli operai forestali. Considerati incapaci, improduttivi o, peggio, complici.
Ad ulteriore ed inoppugnabile dimostrazione della verità di quanto si afferma, vi sono le leggi nazionali e regionali, le norme ed i regolamenti che si sono succedute nel corso dei decenni ed in particolare negli ultimi 40 anni, le cui disposizioni e sanzioni sono orientate da una visione delle cause “globali ” degli incendi. Comprese le Ordinanze Sindacali ( dei Sindaci ) che da una parte di queste norme derivano. Manca purtroppo un testo unico che dia una maggiore coerenza all’insieme (L.N. 47/1975, art. 9; L.R.S. 16/96, art.li 33, 34, 35,36, 37, 39, 40, 41, 42; L.N. 353/2000; L.R.S. 14/06, art.li 34, 35,36, 37,38, 39, 40; Decreto del Presidente della Regione Sicilia n° 297/2008; L.N. 225/1992; D.Lvo 267/2000).
Dunque se gli incendi non riguardano solo i boschi (pubblici e privati) ed i forestali, come sono convinti e purtroppo incontrastati – tanti ciarlatani furiosi - ne consegue che diversi sono gli Enti ed i soggetti che hanno obblighi prevenzionali attivi (devono disporre) e passivi (devono eseguire): Amministrazioni Forestali, Enti Gestori di Parchi e Riserve, Province, Anas, Società di Gestione delle Autostrade, Ferrovie dello Stato, Sindaci, proprietari e conduttori di terreni privati, ect.
La Legge Nazionale n° 353/2000 ed in particolare la definizione di incendio boschivo, rendono ancor più indefettibile l’adempimento degli obblighi prevenzionali. Infatti l’art. 2 così lo definisce: “Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture antropizzate poste allo interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree” (questa definizione è stata recepita dall’art. 34 della L.R.S. 14/06). In pratica quasi tutti i fenomeni incendiari sono classificabili come incendio boschivo (è giusto ricordare che i distinguo e le interpretazioni non sono unanimi). I soggetti prima richiamati possono essere, quindi , oggettivamente responsabili di incendio boschivo - così come definito dalla 353 - se non dispongono gli atti e ne verificano l’attuazione sotto il profilo amministrativo e se , sotto l’aspetto degli obblighi passivi , non provvedono all’ adempimento delle misure prevenzionali (strisce tagliafuoco perimetrali e/o a sezione, ripulitura, eliminazione di vegetazione secca, di sterpaglie, ect) nelle superfici agrarie di cui sono proprietari o conduttori.
Un anello debole di questa catena è sicuramente rappresentato dalla carente realizzazione delle disposizioni contenute nelle Ordinanze Sindacali e nel Decreto del Presidente della Regione prima citato. E’ interessante leggere alcuni periodi contenuti in alcune di esse e nel Decreto medesimo, per capire sino in fondo la grande ricaduta positiva che potrebbero avere nei casi di reale esecuzione delle opere ivi indicate e prescritte: “I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo, di aree libere all’interno e/o all’esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, devono provvedere entro il ………. al diserbo ed alla pulizia dell’area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l’igiene e la pubblica incolumità”. “Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l’intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopracitati”. “Ai fini di evitare la propagazione dell’incendio tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt 10”.
Ma in quanti casi queste disposizioni sono attuate? Pochi, considerando la arcinota propagazione degli incendi in terreni incolti, abbandonati, pascolivi, seminativi, ect. Gli inadempienti vengono ammoniti e sanzionati? Mai sentito. Tuttavia, obiettivamente, c’è da considerare un altro aspetto di grande rilevanza: la sostenibilità economica della ripulitura totale o parziale (parafuochi perimetrali ed a sezione) dei terreni incolti, abbandonati e dei boschi privati, i cui proprietari, possessori o conduttori non abbiano né un reddito né le risorse umane sufficienti per sostenere tali costi. Anche in relazione alla estensione ed alle caratteristiche morfologiche ed orografiche.
Sotto questo profilo le norme citate (L.N. 353/2000, art. 3, comma 2, lett. l) ed art. 4, comma 3; L.R.S. 14/06, art. 35, comma 2, lett. l) ed art. 43, comma 1) sono lacunose ed incoerenti.
Bisognerebbe prevedere delle modifiche con norme regionali che fissino dei parametri economici ed agrari in grado di stabilire la sostenibilità dei costi da parte di proprietari e conduttori. Nei casi di dimostrata impossibilità di intervento in proprio, le Pubbliche Amministrazioni Regionali di settore (manutenzione ordinaria ed antincendio) ma anche le Pubbliche Amministrazioni Comunali, devono poter sostituire con il proprio personale il proprietario o il possessore inadempiente con parziale diritto di rivalsa (50/70% della spesa sostenuta).
Nelle more… , però, i Sindaci devono fare rispettare le loro Ordinanze, specie nei siti maggiormente sensibili o a rischio più elevato. Ci attende l’estate più calda dell’ultimo secolo e gli equilibri della gestione socio- economica dei territori possono sempre mutare.
La Legge 353/2000 prevedeva un altro importantissimo strumento per la prevenzione primaria degli incendi boschivi: il Catasto degli incendi boschivi in capo ai Comuni (art 10). Esso consente (o consentirebbe ..) di individuare e cartografare le aree al fine di poter applicare sanzioni e divieti “nelle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco”. Quanti Comuni Siciliani hanno predisposto ed utilizzato questo importantissimo strumento? Bene che vada non si arriva a 50.
Anche l’art. 10 andrebbe riformato in sede regionale per rendere più efficaci divieti, prescrizioni e sanzioni. Ma soprattutto andrebbe previsto il Commissario ad acta nei casi di inadempienza dei Comuni.
Secondo il compianto G. D’Avanzo (giornalista del quotidiano La Repubblica), nelle Regioni Italiane dove è stato predisposto ed applicato il Catasto suddetto, le superfici percorse dal fuoco nel quinquennio da lui allora esaminato , diminuirono drasticamente rispetto al quinquennio precedente quando non era stato ancora attivato questo strumento. Nelle aree e nelle aree boscate individuate dal Catasto degli incendi boschivi sono vietati infatti, per un congruo numero di anni, il pascolo, la caccia, le attività di rimboschimento con risorse finanziarie pubbliche ( salvo che per gravi e documentate situazioni di dissesto idrogeologico), il cambio di destinazione urbanistica per i Comuni provvisti di piano regolatore e di edificazione per i Comuni che non ne sono provvisti.
Note- Si consiglia la lettura delle Ordinanze Sindacali e Commissariali che si trovano in rete. Personalmente ho selezionato e consultato più attentamente quelle dei Comuni di Acicatena, Polizzi Generosa e Monreale. Da leggere è il Decreto del Presidente della Regione n° 297 del 2008.
Palermo lì 30 Maggio 2016
Salvino Carramusa
Lavoratore Forestale a Tempo Indeterminato