30 dicembre 2015

UNA SENTENZA STORICA! IL TRAGITTO PER ARRIVARE IN UFFICIO RIENTRA NELL’ORARIO DI LAVORO E QUINDI VA RETRIBUITO IN BUSTA PAGA. MA SOLO AD UNA CONDIZIONE


Una sentenza storica! Il tragitto per arrivare in ufficio rientra nell’orario di lavoro e quindi va retribuito. Ma solo ad una condizione


General view of the buildings of the Court of Justice of the European Communities

Un importante sentenza della Corte di Giustizia Europa chiarisce che gli spostamenti (il tragitto casa-lavoro) rientrano nell’orario di lavoro e sono da retribuire in busta paga. Il caso riguarda i lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso e sono impegnati in spostamenti quotidiani decisi dal datore di lavoro. Vediamo nel dettaglio.

Arriva una importante pronuncia della Corte di Giustizia europea in materia di orario di lavoro: “Il tempo di spostamento deve essere considerato come orario di lavoro”. Più precisamente, i lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso e abituale hanno diritto a vedersi riconosciuto come orario di lavoro retribuito gli “spostamenti quotidiani dal proprio domicilio ai luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal datore di lavoro”.

La sentenza ha un impatto importante sulla determinazione dell’orario di lavoro (e relativi limiti e riposi spettanti) e della retribuzione spettante ai lavoratori che abitualmente svolgono lavori e mansioni per le quali l’utilizzo dell’automobile (aziendale e non) è d’obbligo, come ad esempio i dipendenti addetti alle vendite ed ai rapporti con la clientela. La sentenza chiarisce in quali casi va retribuito il tragitto casa-lavoro.

Secondo la Corte, nel caso in questione, quello dei lavoratori che lavorano svolgendo una mansione per la quale sono abitualmente impegnati in spostamenti quotidiani, essendo i lavoratori sostanzialmente “a disposizione del datore di lavoro”, di fatto mettono le proprie energie lavorative a disposizione di quest’ultimo anche nei trasferimenti casa-lavoro, o per meglio dire, nei trasferimenti dalla propria abitazione al primo cliente (ad inizio giornata lavorativa) e dall’ultimo cliente al proprio domicilio (a fine giornata lavorativa).

Sono orario di lavoro gli spostamenti, chiarisce la Corte, solo nel caso in cui i clienti da raggiungere sono indicati dal datore di lavoro giorno per giorno. E pertanto in questo caso il datore di lavoro sottopone il lavoratore al proprio potere direttivo e di controllo.

Vediamo nel dettaglio il contenuto della Sentenza UE e le motivazioni.
Il caso


La Sentenza della Corte UE è intervenuta in un ricorso di una società spagnola, che vende impianti antifurto e antincendio. Questa società ha chiuso tutti i suoi uffici regionali ed ha affidato la propria rete di vendita a propri dipendenti che operano su tutto il territorio spagnolo, dotati di automobile societaria e di cellulari aziendali. La società spagnola per ogni proprio operatore di vendita fissava tutti gli interventi di giornata e quindi determinava, con il proprio potere direttivo, tutti gli spostamenti quotidiani che ogni operatore doveva fare dal proprio domicilio al primo cliente. Ed anche a fine giornata, di conseguenza, dall’ultimo cliente all’abitazione del proprio dipendente.

La sentenza
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito nella propria sentenza che gli spostamenti sono da considerarsi orario di lavoro. E quindi i dipendenti vanno pagati anche per il tempo impiegato per recarsi da casa al luogo di incontro con i propri clienti. Vediamo perché.

La Corte richiama la nozione di orario di lavoro: L’art.2, punto 1) della direttiva europea n. 2003/88 definisce l’ «orario di lavoro» come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. Secondo la Corte “affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, tale lavoratore deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e  propria attività per il medesimo”.

Di contro: “dalla giurisprudenza della Corte emerge che la possibilità per i lavoratori di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi è un elemento che denota che il periodo di tempo in questione non costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88”.

Quindi la questione è: gli spostamenti sono un obbligo del lavoratore da retribuire oppure quest’ultimi conservano una possibilità di gestire il proprio tempo libero?

Nel caso specifico, come detto, la società fissava l’elenco e l’ordine dei clienti, che devono essere seguiti dai lavoratori di cui al procedimento principale, nonché l’orario degli appuntamenti presso i suoi clienti.

Quindi secondo la Corte di Giustizia “detti lavoratori non hanno la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi, e pertanto essi sono a disposizione dei loro datori di lavoro”.

Quindi “se un lavoratore che non ha più un luogo di lavoro fisso esercita le sue funzioni durante lo spostamento che effettua verso un cliente od in provenienza da questo, tale lavoratore deve essere considerato come al lavoro anche durante tale tragitto”. E questo perché “gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale”.

E tale constatazione “non può essere inficiata dalla circostanza che i lavoratori, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, comincino e terminino tali tragitti presso il loro domicilio”. Quindi pur se partono da casa, sempre orario di lavoro è da considerarsi.

I lavoratori infatti “hanno perso la possibilità di determinare liberamente la distanza che separa il loro domicilio dal luogo abituale di inizio e di fine della loro giornata lavorativa”. E tale situazione è contrario “all’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, perseguito dalla direttiva 2003/88, nel quale rientra la necessità di garantire ai lavoratori un periodo minimo di riposo”.

La Corte conclude: “qualora alcuni lavoratori che si trovano in circostanze come quelle di cui al procedimento principale utilizzino un veicolo di servizio per recarsi, durante la giornata lavorativa, dal loro domicilio presso un cliente indicato dal loro datore di lavoro o per tornare al loro domicilio dal luogo in cui si trova tale cliente e per recarsi dal luogo in cui si trova un cliente ad un altro, tali lavoratori devono, durante tali spostamenti, essere considerati «al lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della medesima direttiva”. Quindi come orario di lavoro effettivo.

Il tempo di spostamento deve essere considerato come orario di lavoro
Corte di Giustizia UE

Il dispositivo finale della Sentenza: “L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”.

L’azienda in questione pertanto ha ridotto il tempo di riposo dei lavoratori e quindi lo spostamento domicilio-cliente è da considerarsi funzionale all’esecuzione dell’attività lavorativa del dipendente. E quindi è da considerarsi orario di lavoro. Ed è soprattutto da retribuire in busta paga.

SEGRETERIA NAZIONALE

28 Dicembre 2015
http://www.nsp-polizia.it/una-sentenza-storica-il-tragitto-per-arrivare-in-ufficio-rientra-nellorario-di-lavoro-e-quindi-va-retribuito-ma-solo-ad-una-condizione/





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