La finanziaria approvata dalla Commissione Bilancio
Adiamo a vedere nel dettaglio la parte che riguarda i forestali. Non mancano le sorprese!
Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie
Esitato per l'Aula nella seduta n.155 del 20-21-22 luglio 2014
Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi
Art. 12
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 78.225 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2. - capitoli 156604).
2. Per l'attuazione di progetti, coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati alla costruzione e manutenzione straordinaria di opere ed impianti del demanio e del patrimonio pubblico forestale nonché per la ricostituzione ed il recupero del patrimonio pubblico boschivo è autorizzata per l'anno 2014 l'ulteriore spesa nel limite massimo di 25.000 migliaia di euro (UPB 10.5.2.6.1. - cap. 554201). All'onere di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 30 della presente legge.
3. All'articolo 43 della legge regionale 14 aprile 2006, n.14, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6 bis. Gli uffici periferici del Dipartimento regionale del lavoro e delle politiche sociali adottano i provvedimentI di decadenza dai contingenti e dalla graduatoria unica distrettuale, nonché la cancellazione dall'elenco speciale regionale istituito ai sensi dell'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n.16 dei lavoratori forestali al verificarsi dei seguenti eventi:
a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle vigenti disposizioni di legge in materia di perdita dello stato di disoccupazione;
b) assunzione a tempo indeterminato;
c) volontaria fuoriuscita.
a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle vigenti disposizioni di legge in materia di perdita dello stato di disoccupazione;
b) assunzione a tempo indeterminato;
c) volontaria fuoriuscita.
I lavoratori forestali inseriti nel contingente ad esaurimento di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che non effettuano le 78 giornate lavorative ai fini previdenziali non possono essere sostituiti. Dal computo delle giornate di lavoro determinato in base al fabbisogno distrettuale sono detratte le giornate corrispondenti ai turni non effettuati a causa della impossibilità di sostituzione del lavoratore non avviato.
4. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo per le attività di forestazione, di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono espletate esclusivamente da personale interno dell'Amministrazione regionale. In ragione della omnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4 bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 si applicano altresì a tutto il personale dell'amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2010, n. 10.
5. Per il triennio 2014-2016 trovano applicazione le disposizioni *dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.24 e **dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n.25 anche per le attività di forestazione, di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria, con esclusione del personale già utilmente inserito nelle rispettive graduatorie.
6. Nel rispetto del principio di contenimento della spesa ed al fine di consentire la salvaguardia, a titolo di solidarietà delle fasce deboli, i lavoratori forestali che percepiscono un reddito rilevabile dal Mod. ISEE, dell'anno di riferimento, superiore a 50.000 euro, non effettueranno, per il triennio 2014-2016, le giornate attribuite dalla fascia di appartenenza. Sono esclusi, ai fini della rilevazione ISEE, i redditi provenienti dai nuclei familiari di origine qualora con essi conviventi nella qualità di single o famiglie di cui uno dei componenti appartenente al nucleo originario. I posti resisi vacanti in virtù della sospensione, non potranno essere ricoperti in quanto al variare della situazione reddituale si potrà rientrare nelle graduatorie.
7. A decorrere dall'1 gennaio 2014, l'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n.4 è corrisposta esclusivamente al personale del Comando del Corpo forestale della Regione in servizio effettivo presso il dipartimento, con funzioni di polizia giudiziaria.
8. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1998, n.11, dopo le parole con qualifica di assistente tecnico forestale e di agente tecnico forestale aggiungere le seguenti, che svolgono entrambi esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria.
Clicca quì per il testo integrale della finanziaria
Note
* Art. 8, comma 1, della leggele regionale 29 dicembre 2010, n. 24
Norme in materia di divieto di assunzioni ed applicazione dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001
1. Per il quinquennio 2011-2015 continuano a trovare applicazione, con estensione ai consorzi costituiti dagli enti locali, le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, che, per le finalità di cui alla presente legge, si applicano anche per le assunzioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per l’utilizzo di personale somministrato.
**Articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n.25
Art. 1. Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo
1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Gli oneri discendenti dall’applicazione del presente comma valutati in 3.740 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1008.
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