01 gennaio 2014

ONOREVOLI, BOCCIATE L'ART.12 DELLA LEGGE DI STABILITA'



Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale 


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

        BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze, controllo
                                 della
       spesa regionale ed extra regionale, credito e risparmio'

                         Composta dai deputati

     Dina  Antonino,  presidente e relatore; Vinciullo  Vincenzo,
     vicepresidente;  Di Giacinto Giovanni,  vicepresidente;
     Ciaccio Giorgio, segretario; Clemente  Roberto; Cracolici
     Antonello; Currenti Carmelo; D'Agostino  Nicola;  Di  Mauro
     Giovanni; Falcone Marco; Gucciardi Baldassare; La Rocca
     Claudia; Leanza Nicola; Lupo Giuseppe; Savona Riccardo.

      Presentata il 30 dicembre 2013





DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)

       TITOLO I
        Disposizioni finanziarie e contabili.
              Disposizioni varie.

      CAPO I
      Disposizioni finanziarie e contabili.


Andiamo  avedere nel dettaglio cosa contiene la norma che riguarda il comparto


 Art. 12.
           Riorganizzazione delle risorse umane nel settore
              forestale e della prevenzione degli incendi

         1.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza  del  lavoro
     attraverso  la  riorganizzazione delle  risorse  umane  del
     settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle
     dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale,
     è  trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale
     foreste demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con
     il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo

     di  cui  all'elenco  speciale dei lavoratori  forestali  ex
     articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16,
     e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo
     44  della  legge  regionale 14  aprile  2006,  n.  14,  che
     andranno  a  far parte di un'unica graduatoria distrettuale
     congiuntamente  a tutti gli altri lavoratori  forestali  di
     cui  all'articolo 45 ter della legge  regionale  6  aprile
     1996,  n.16 e successive modifiche e  integrazioni  nei
     relativi  contingenti di appartenenza  e  con  i  criteri
     previsti dall'articolo 48 della legge regionale n.  16/96.

     Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono
     individuati  prioritariamente in coloro che svolgevano  già
     detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica
     nella  mansione e anche del limite di età che  deve  essere
     inferiore  a  55  anni.
E' escluso dalla riunificazione  il
     personale  a  tempo  indeterminato,  incluso  nel  suddetto
     elenco  speciale, che alla data del 31 dicembre 2013 presta
     servizio  presso  le strutture centrali e  periferiche  del
     Comando del corpo forestale della Regione siciliana.

         2.  Sono confermate le competenze del Comando del corpo
     forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65
     della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive
     modifiche  ed integrazioni e dall'articolo 47  del decreto
     presidenziale 20 aprile 2007, n. 154, con esclusione della
     titolarità dei rapporti di lavoro con il personale  di cui
     all'elenco speciale dei lavoratori forestali ex articolo 45
     ter  della  legge  regionale  6  aprile  1996,  n.  16,   e
     successive modifiche e integrazioni, e con il personale  di
     cui  all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile  2006,
     n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.
         3.  Per  l'avvalimento da parte del Comando  del  corpo
     forestale della Regione siciliana del personale di  cui  al
     comma  2  si  procede  mediante  apposita  convenzione   da
     stipulare tra il Comando del corpo forestale della  Regione
     siciliana  ed  il Dipartimento regionale Azienda  regionale
     foreste  demaniali, da approvare con decreto del Presidente
     della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per  il
     territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale  per  le
     risorse  agricole  e  alimentari. La  suddetta  convenzione
     stabilisce  le  modalità  di  collaborazione  tra  le   due
     predette     strutture    dipartimentali,     nonché     la
     rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti  al
     suddetto  servizio prevenzione incendi,  in  un  quadro  di
     miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle  mutate
     esigenze della collettività.

         4. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11
     maggio  2011, n. 7, dopo 1e parole  al triennio  2010-2012
     sono inserite le parole   ed al triennio 2013-2015 .

         5.  Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46  e
     47  della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche
     ed  integrazioni nonché per il personale di cui al comma  7
     dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile  2006,  n.
     14,  alle  dipendenze  del Dipartimento  regionale  Azienda
     regionale  foreste  demaniali  e  del  Comando  del corpo
     forestale della Regione siciliana per l'espletamento  delle
     attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale
     ed   idraulico-agraria,  imboschimento  e   rimboschimento,
     miglioramento  dei  boschi esistenti ed attività  connesse,
     difesa    del    suolo,   valorizzazione  ambientale  e
     paesaggistica,  anche al fine della fruizione  sociale  del
     territorio,  ivi compresa la gestione delle aree  protette,
     difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività  di
     cui  agli  articoli 14 e 29 della legge regionale 6  aprile
     1996,  n. 16 e successive modifiche ed integrazioni  nonché
     per   le  attività  di  cui  all'articolo  25  della  legge
     regionale   17  aprile  2013,  n.  9,  è  autorizzata   per
     l'esercizio  finanziario  2014  la  spesa  complessiva  nel
     limite massimo di 180.000 migliaia di euro.

         6. Nel biennio 2014-2015, il contingente degli operai a
     tempo  indeterminato di cui agli articoli  46  e  47  della
     legge   regionale  6  aprile  1996,  n.  16,  e  successive
     modifiche  ed  integrazioni è fissato nella misura  massima
     del  contingente in servizio alla data 31 dicembre  2013  e
     non  si  procede  ad  alcuna sostituzione  dei  soggetti  a
     qualsiasi titolo fuoriusciti.


         7.  Nel  biennio 2014-2015, i contingenti degli  operai
     con  garanzia occupazionale
di cui alle lettere b) e c) del
     comma  2  dell'articolo 46 della legge regionale  6  aprile
     1996,  n.  16  e  successive modifiche ed integrazioni,  il
     contingente degli operai con garanzia occupazionale di  cui
     al  comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile
     1996,  n.  16,  e successive modifiche ed integrazioni;  il
     contingente degli operai con garanzia occupazionale di  cui
     al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile
     2006,  n.  14,  e  successive modifiche ed  integrazioni  e
     quello degli operai appartenenti alla fascia di garanzia di
     cinquantuno  giornate lavorative sono fissati nella  misura
     massima  del contingente in servizio alla data 31  dicembre
     2013 e non si procede ad alcuna sostituzione dei soggetti a
     qualsiasi titolo fuoriusciti.


         8.  Nel  biennio  2014-2015 sono  sospesi  gli  effetti
     previsti  dagli  articoli 49 e 52 della legge  regionale  6
     aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni,
     nonché   dalle   ulteriori  norme  in  contrasto con   le
     disposizioni del presente articolo.

Ecco nel dettaglio la sospensione degli art. 49 e 52 della 16/96

Art. 49
Graduatoria unica distrettuale
1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale.
2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.
3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli Uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di cui al comma 1.
5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione.

Art. 52 della legge regionale 6 aprile 1996,16
Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili
1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria unica di cui all'articolo 49. Esaurita quest'ultima graduatoria si provvede attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo.
2. La rinunzia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.


         9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano ai
     soggetti  destinatari  di garanzie occupazionali  presso  i
     consorzi  di bonifica e presso l'Ente di sviluppo  agricolo
     (ESA).
         10.  Qualora  il ramo di Amministrazione regionale  che
     utilizza  il personale dell'elenco speciale dei  lavoratori
     forestali di cui all'articolo 45 ter della  legge regionale
     6   aprile   1996,  n.  16,  e  successive   modifiche   ed
     integrazioni, nonché all'articolo 44 della legge  regionale
     14  aprile 2006, n. 14,  non   provveda con mezzi propri al
     trasporto  degli stessi dal centro di raccolta al  cantiere
     di  lavoro, il rimborso chilometrico di cui all'articolo 54
     del  contratto collettivo nazionale di lavoro degli addetti
     alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie,
     non  può  superare, comunque, l'importo  calcolato  su  una
     distanza di 15 chilometri complessivi.

         11.  Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali  devono
     essere  pubblicati  sul  sito web ufficiale  della  Regione
     siciliana.


         12.  Le  disposizioni di cui al comma  11  sono  estese
     anche  ai lavoratori stagionali dell'ESA




Nino Tamburello del Movimento Spontaneo, nella sua analisi (in questo link) spiegava la norma in questione. Se approvata dall'Ars per noi è la fine, quindi sono sempre più convinto che non c'è un minuto da perdere. 
Ai Paladini dei Forestali, se veramente siete con la categoria, allora BOCCIATE l'art 12.
Questo vi chiediamo!
La Legge di stabilità regionale la puoi trovare in questo link nella versione integrale.



3 commenti:

  1. buongiorno ma chi lo deve bocciare l articolo 12? i politici se gia l anno emanato...nn credo proprio che lo faranno cerano una volta i cosidetti 5 stelle...ma mi sa che adesso sono le 5 stalle xche si sono prefissi dei cambiamenti anche nei confronti dei forestali invece anno dato luogo allo sflacello come i loro colleghi che x 30 anni ci anno illuso e preso in giro loro ..i 5 stelli erono il nuovo...erono il nuovo che avanza ...ma si sono dimostrati come i vecchi ladri politici x raccogliere solo foti alle elezioni....portano alla disperazione persone che gia sono diperate e ancora si pretendono salvatori della sicilia ho della italia ..5 stelle ho 5 stalle ci avete deluso 15 deputati ne fanno rumare ..si il silenzio..avete fatto vergognatevi come i vostri colleghi il resto dei politici siciliani ...che state votando la morte dei forestali anticendio e anche azienda vergognatevi...i sindacati nn anno fatto neanche un commento in merito dove sono ancora a brindare...vergognatevi anche voi mi auguro che i nostri colleghi anticendio e manutenzione apra gli occhi e vede dove ci anno portato specialmente in questi periodi di crisi dova tanti nn anno altro che forestale x campare la propria famiglia..vergognatevi tutti anche i colleghi che sostengono i sindacati ho politici vi dovete vergognare xche se eravamo uniti questo nn succedeva ma abbiamo fatto sempre guerra tra noi e questo e il risultato...strappate le deleghe forestali ci stanno tanti uffici che fanno le domande x DS..e costano molto di meno ..x legge siamo sempre garantiti cioe i contratti valgono x tutti anche se nn siamo iscritti a nessun sindacato..svegliamoci ..adesso ci saranno le elezioni europee nn facciamoci fregare...se cambiono le cose in meglio pero adesso no poi ho domani ma oggi allora aggiamo di conseguenza ..siamo 26 mila + 26 mila mogli circa +26 mila sarebbero figli ho 26mila chia 2 figli siamo una potenza facciamoci sentire se no e la morte x tutti cioe la fame x noi e i nostri famigliare...fermiamo questa vergogna uniamoci scendiamo in piazza facciamoci vedere che ci siamo che siamo vivi.....ciao a tutti G.ilardi

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  2. nn si può più essere volontari o precari a vita...

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  3. Concordo con Giuseppe, ottima analisi, ottime deduzioni

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