Modificato l'art. 12
Quì di seguito ripubblico l'art. 12 votato il 9 Gennaio 2014, quindi senza le modifiche apportate.
All’articolo 12
Subemendamento 12.R.GOV.12:
Al comma 5 dell’emendamento 12.R.GOV dopo le parole “aree protette” aggiungere “attività per
la produzione e la vendita di legno a scopi energetici”.
Emendamento 12.R.GOV:
Art. 12
Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi
1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali ex articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 48 della legge regionale n.16/96. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione.
2. Sono confermate le competenze del Comando del corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154, con esclusione della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali ex articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, e con il personale di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'avvalimento da parte del Comando del corpo forestale della Regione siciliana del personale di cui al comma 2 si procede mediante apposita convenzione da stipulare tra il Comando del corpo forestale della Regione siciliana ed il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, da approvare con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. La suddetta convenzione stabilisce le modalità di collaborazione tra le due predette strutture dipartimentali, nonché la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al suddetto servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività.
4. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo l e parole "al triennio 2010-2012" sono inserite le parole " ed al triennio 2013-2015".
5. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del corpo forestale della Regione siciliana per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni nonché per le attività di cui all’articolo 25 della legge regionale 17 aprile 2013, n. 9, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2014 la spesa complessiva nel limite massimo di 180.000 migliaia di euro.
6. I lavoratori forestali di cui all'art.45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n.16. e successive modifiche ed integrazioni nonché all'art.44 della legge regionale 14 aprile 2006, n.14, devono essere utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività in subordine va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. Qualora l’amministrazione non provveda con mezzi propri al trasporto degli stessi dal centro di raccolta al cantiere di lavoro, il rimborso chilometrico di cui all'art.54 del CCNL degli addetti di cui al precedente comma 5, non può superare, l'importo calcolato su una distanza di 15 km.
7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati sul sito web ufficiale della Regione siciliana.
8. I commi 6 e 7 dell'art. 57 della L.R. 6 aprile 1996 n. 16 sono abrogati.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'ESA. assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, e a quelli dei consorzi di bonifica.
Ecco le modifiche apportate:
Emendamento 117.2
Al comma 1 dell’articolo 12 sostituire “dell’art. 48” con “dell’art. 49”.
Emendamento 117.6
Al comma 5, le parole “nonché per le attività di cui all’articolo 25 della legge regionale 17 aprile
2013, n. 9” sono soppresse.
Al comma 9, sostituire le parole “commi precedenti” con le parole “commi 4, 6 e 7”.
Con l'emendamento 117.2 viene cambiato nuovamente il criterio delle graduatorie, viene regolamentato dall'art. 49 della legge 16/96.
Se un lavoratore rientra in tutti e due i criteri cosa succede? Come si fa a stabilire se uno e prima dell`altro? Qualcuno dia dei chiarimenti a meno che nn sia una trovata dei sindacati che privileggiano l`eta`anagrafica e nn il carico familiare....
RispondiEliminaCoordinatore aspi Piero Marchese distretto2 Palermo
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EliminaCiao Pietro, i criteri vengono stabiliti dall'articolo 49 della legge regionale n.16/96, in sostanza non cambia più nulla.
EliminaArt 49:
Graduatoria unica distrettuale
1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale.
2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.
3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli Uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di cui al comma 1.
5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione.