Incendi un bosco? Ti aspetta il carcere: finalmente torna la galera per i piromani
[22 agosto 2013]
E’ stato ripristinato il carcere per i criminali incendiari che bruciano
i nostri boschi. La legge di conversione del “decreto svuota carceri”
dopo la campagna lanciata da “Diritto all’ambiente” e condivisa da tante
associazioni ambientaliste e di categoria, rilanciata da tanti
organi di stampa e fatta propria anche da molti parlamentari, ci ripensa e prevede nuovamente l’espiazione della pena detentiva in carcere per chi viene condannato per il reato di incendio boschivo.
Ma vediamo nei dettagli che cosa è successo.
“Diritto
all’ambiente” andando a “scavare” tra le pieghe del decreto-legge
svuota carceri (D.L. 1° luglio 2013, n. 78) scopre una novità
incredibile: è stato eliminato il carcere per i criminali incendiari.
Il 10 luglio 2013 pubblichiamo su queste pagine un articolo di denuncia
di questo fatto sconcertante. Vale la pena riportare il testo di tale
articolo pregresso per inquadrare nei dettagli la silente ma
rilevantissima operazione di modifica apportata sul Codice di Procedura
penale che – di fatto – toglieva ogni effetto deterrente e repressivo al
reato di incendio boschivo atteso che i criminali incendiari avevano a
quel punto la certezza che anche in caso di condanna (alla pena della
reclusione per tale gravissimo delitto) non avrebbero scontato in sede
di esecuzione della sentenza un solo giorno in carcere ma sarebbero
stati affidati ai servizi sociali o - al massimo – posti agli arresti
domiciliari…
Un fatto che noi abbiamo ritenuto – appunto - sconcertante sotto il
profilo della politica di contrasto a tali devastanti crimini
ambientali. Ed abbiamo denunciato questa silenziosa modifica con
l’articolo che si riporta in nota.[1]
La nostra presa di posizione viene ripresa e condivisa da un vasto arco
di forze sociali, ambientaliste e di categoria oltre che da organi di
stampa on line e su carta.
“Greenreport” (autorevole e diffuso quotidiano on line) riporta subito
l’informazione con ampio spazio nei titoli di testa. Prendono subito
dopo posizione il SAPAF (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale
Forestale), il WWF Italia, Legambiente, la LAV, L’Associazione Italiana
Agenti e Ufficiali di Polizia Provinciale (che hanno tutti anche redatto
e diffuso approfonditi e coraggiosi comunicati sul problema, riportati
sul nostro sito), e tanti altri organismi. Il movimento di opinione di
reazione negativa a tale provvedimento normativo si estende fino a
coinvolgere diversi parlamentari di diversa collocazione politica che si
impegnano per contrastare tale aspetto del decreto-legge in sede di
conversione in legge.
E così poi è stato. In sede di conversione in legge di tale
decreto-legge, già nella prima fase di esame vi è stata la decisione
condivisa di ripristinare il carcere per gli incendiari. Il testo è
infatti subito oggetto di modifica condivisa, attese anche le emergenti
prese di posizione sul punto a livello sociale e sulla stampa.
Ed infatti dopo l’approvazione definitiva della legge di conversione
(legge 9 agosto 2013, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in
materia di esecuzione della pena – GU Serie Generale n.193 del
19/8/2013) il provvedimento in questione è stato di fatto cancellato e
viene ripristinato il carcere per gli incendiari.
Una volta tanto, nel campo ambientale una vittoria del buon senso sulle assurdità di evoluzioni normative.
Tecnicamente, il ripristino della espiazione di pena detentiva in
carcere per i criminali incendiari è stato raggiunto in sede di
conversione in legge del decreto in questione con una operazione di
cesellamento giuridico dei testi di legge che a prima vista non è di
facile ed evidente lettura. Vanno infatti letti attentamente il testo
della legge di conversione ma anche il testo ufficiale coordinato atteso
che in pratica si tratta di una modifica sulla modifica…
Infatti, si è di nuovo operata una modifica del testo del comma 9 lett.
a) dell’art. 656 del Codice di Procedura Penale che ha sostituito
integralmente la pregressa modifica operata in via originaria dal
decreto-legge. Dunque, di fatto, è stata radicalmente rimossa la
pregressa modifica e sostituita con quella dettata adesso dalla legge di
conversione. E questa seconda e definitiva modifica del comma 9 lett.
a) dell’art. 656 del Codice di Procedura Penale fa salvo adesso il reato
di cui all’art. 423/bis del Codice Penale tra i reati per i quali non è
possibile accordare le espiazioni di pene diverse dal carcere. Di
fatto, per il reato di incendio boschivo in tale punto del Codice di
Procedura Penale siamo tornati alla situazione antecedente al contestato
decreto-legge originario. Mentre sono attive le altre modifiche che non
riguardano comunque i responsabili di incendi boschivi. Per chiarezza, e
per evitare equivoci di lettura, si riporta il seguente riassunto
schematico.
Comma 9 lett.a) dell’art. 656 del Codice di Procedura Penale pre-decreto legge svuota carceri:
9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonche’ di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu’ circostanze tra quelle indicate dall’articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonche’ di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu’ circostanze tra quelle indicate dall’articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni:
(…)
Come si vede, il reato di incendio boschivo era tra quelli per i quali
non era possibile concedere ai responsabili condannati alla pena della
reclusione con sentenza definitiva l’espiazione della pena al di fuori
del carcere.
Comma 9 lett. a) dell’art. 656 del Codice di Procedura Penale dopo il decreto legge svuota carceri:
9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
nonché di cui agli articoli 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma,
del codice penale:
(…)
Appare evidente che era totalmente scomparso il reato di cui all’art.
423/bis del Codice Penale da tale testo e dunque era stato totalmente
eliminato il carcere per gli incendiari in sede di esecuzione della
pena.
Successivamente interviene la legge 9 agosto 2013, n. 94 di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, la
quale azzera tutto questa modifica e su questo aspetti specifico
prevede (nel testo coordinato ufficiale pubblicato nella GU Serie
Generale n.193 del 19/8/2013):
“3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) nella lettera a), le parole da: “624″ fino a: “dall’articolo
625″ sono sostituite dalle seguenti: “572, secondo comma, 612-bis,
terzo comma” e le parole da: “e per i delitti” fino a: “del medesimo
codice,” sono soppresse; ))
Consegue che si rinnova totalmente la modifica sul testo dell’art. 656
del Codice di Procedura penale e dunque la versione definitiva di tale
modifica (oggi vigente) è la seguente:
Comma 9 lett. a) dell’art. 656 del Codice di Procedura Penale dopo
la modifica definitiva apportata dalla legge 9 agosto 2013, n. 94 di
conversione con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78:
9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonche’ di cui agli articoli 423-bis, , 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonche’ di cui agli articoli 423-bis, , 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
(…)
Come si vede, il reato di incendio boschivo torna oggi tra quelli per i
quali non è possibile concedere ai responsabili condannati alla pena
della reclusione con sentenza definitiva l’espiazione della pena al di
fuori del carcere.
Ci sembra che questa modifica definitiva sia ragionevole e sensata e
conseguente al forte movimento di opinione che si è creato dopo la
incredibile cancellazione della pena detentiva in sede di espiazione
operata dal decreto-legge originario per i criminali incendiari che oggi
– di nuovo – non possono più contare su nessuna benevolenza giudiziaria
nei loro riguardi. Una benevolenza procedurale incredibile, oggi
azzerata, ma in ordine alla quale resta comunque sempre da chiedersi
come (e da chi e per quale motivo) sia stata promossa, atteso che era
diretta a beneficio di chi ogni estate devasta il nostro patrimonio
boschivo…
A cura di Maurizio Santoloci, Diritto all’ambiente
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