DDL Numero 751 del 23.06.11
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, la proposta normativa posta alla vostra attenzione ha lo scopo di introdurre un riordino della normativa relativa al comparto agro-forestale-ambientale. In particolare vengono individuate funzioni ulteriori rispetto a quelle già attribuite alla Regione siciliana con la legge regionale n. 14 del 2006. Per garantire lo sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, la Regione valorizza le risorse ambientali, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna. Vengono, altresì, individuati i seguenti compiti: riassetto e consolidamento idrogeologico di tutto il territorio siciliano; sistemazione idraulico-forestale avvalendosi anche delle tecniche di ingegneria naturalistica di tutte le aree con dissesto geomorfologico nelle aree indicate a pericolosità geomorfologica o idraulica individuati dai piani stralcio di bacino per l'assesto idrogeologico; difesa del suolo, tutela e miglioramento del paesaggio; rimboschimento delle aree povere con specie arboree a diversa vocazione e specificatamente, sia paesaggistica che di riconsolidamento; realizzazione di sentieri e di strutture per l'accoglienza di villeggiatura montana e di escursionisti; produzione di specie legnose a futuro sfruttamento commerciale ed industriale; bonifica e pulizia idraulico-fluviale (letti dei fiumi, dei torrenti e dei laghi) e dei cigli stradali; salvaguardia, tutela e nuovi impianti di verde pubblico nelle città; gestione ed ammodernamento delle strutture nei parchi e delle riserve; avviamento, in seguito a delibera di Giunta regionale e sentite le associazioni di categoria, all'interno dei demani forestali, di allevamenti ( suini, equini, ovini, bovini, ecc) allo scopo di creare un marchio di carni tipiche siciliane. Si tratta, dunque, di una serie di compiti di tutela e prevenzione, a cui la Regione deve provvedere con proprio personale in organico, a ciò in parte già avviato. All'Azienda regionale foreste demaniali, oltre ai compiti e alle funzioni assegnati dalla legge regionale n. 14 del 2006, vengono assegnati anche i suddetti compiti. Alla cabina di regia, istituita al comma 3, dell'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 2006, avente il compito di provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse, alla formulazione di apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi, è, altresì, affidato lo studio del piano di intervento strategico relativo ai nuovi compiti che si intendono introdurre. Mentre la formulazione originaria rinviava ad un apposito provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste la composizione della cabina stessa, con la presente proposta vengono individuati ex legge i componenti. Al fine di consentire la partecipazione degli enti locali e un loro coinvolgimento nelle azioni a tutela del territorio, i comuni devono comunicare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la mappatura di tutte le aree adibite a verde pubblico alla cabina di regia; le province la mappatura di tutta la rete viaria provinciale e delle regie trazzere. Gli articoli 11-18 mirano a stabilizzare il personale in organico, trattandosi di lavoratori forestali, assunti nei contingenti a garanzia occupazionale di n. 101 giornate e n. 151 giornate e quelli non garantiti ma assunti per n. 78 giorni annui. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Finalità 1. La Regione, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, ferme restando le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 2006, con la presente legge, assume i seguenti compiti il cui espletamento è condotto in esecuzione diretta: a) riassetto e consolidamento idrogeologico di tutto il territorio siciliano; b) sistemazione idraulico-forestale avvalendosi anche delle tecniche di ingegneria naturalistica di tutte le aree con dissesto geomorfologico nelle aree indicate a pericolosità geomorfologica o idraulica individuati dai piani stralcio di bacino per l'assesto idrogeologico; c) difesa del suolo, tutela e miglioramento del paesaggio; d) rimboschimento delle aree povere con specie arboree a diversa vocazione e specificatamente, sia paesaggistica che di riconsolidamento; e) realizzazione di sentieri e di strutture per l'accoglienza di villeggiatura montana e di escursionisti; f) produzione di specie legnose a futuro sfruttamento commerciale ed industriale; g) bonifica e pulizia idraulico-fluviale (letti dei fiumi, dei torrenti e dei laghi) e dei cigli stradali; h) salvaguardia, tutela e nuovi impianti di verde pubblico nelle città; i) gestione ed ammodernamento delle strutture nei parchi e delle riserve; j) avviamento, in seguito a delibera di Giunta regionale e sentite le associazioni di categoria, all'interno dei demani forestali, di allevamenti (suini, equini, ovini, bovini, ecc) allo scopo di creare un marchio di carni tipiche siciliane. 2. La Regione, oltre a perseguire la difesa degli incendi del patrimonio forestale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, supporta e coadiuva con proprio personale, le azioni di repressione incendi condotte dai vigili del fuoco. La Regione, nell'ambito della difesa del territorio dagli incendi, espleta attività di supporto e coadiuva con le strutture di protezione civile. Art. 2. Nuove competenze 1. I nuovi obiettivi, di cui all'articolo 1, assumono un ruolo fondamentale della presente legge, in quanto rappresentano la ragione stessa della sua entrata in vigore. Art. 3. Compiti dell'Azienda regionale foreste demaniali 1. L'Azienda regionale foreste demaniali, oltre ai compiti ed alle funzioni assegnati dalla legge regionale n. 14 del 2006, svolge i compiti e le funzioni previste dall'articolo 1 della presente legge. 2. L'Ispettorato dipartimentale regionale foreste demaniali, oltre i compiti e le funzioni assegnati dalla legge regionale n. 14 del 2006, svolge i compiti e le funzioni, previste dall'articolo 2 della presente legge. Art. 4. Cabina di regia 1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2006 studia il piano di intervento strategico (PIS) che rappresenta il quadro guida che, rilevate le criticità complessive ed analitiche relative agli obiettivi di cui all'articolo 1, individua soluzioni ed interventi per agire preventivamente per il loro materiale soddisfacimento. 2. La Cabina di regia esegue lo studio analitico del piano di intervento generale sia relativo alla logistica che alla copertura finanziaria necessaria all'avviamento di tutto il personale in organico a tempo indeterminato. 3. La Cabina di regia è composta dall'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari che ne diviene il coordinatore e dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che ne diviene il vicecoordinatore e dai seguenti soggetti: a) dal direttore regionale dell'azienda foreste demaniali; b) dal direttore regionale dell'ispettorato ripartimentale foreste; c) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro; d) dai nove direttori delle aziende foreste demaniali provinciali; e) dai nove direttori dell'ispettorato ripartimentale foreste provinciali; f) da un esperto docente universitario della facoltà di agraria; g) da un esperto docente universitario della facoltà di geologia; h) da un esperto docente universitario della facoltà di economia e commercio; i) da un esperto docente universitario della facoltà di ingegneria; j) da un esperto docente universitario di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza; k) dal presidente della Commissione Attività produttive' dell'Assemblea regionale siciliana; l) dal presidente della Commissione Territorio ed ambiente' dell'Assemblea regionale siciliana; m) dal presidente della Commissione Cultura e lavoro' dell'Assemblea regionale siciliana; n) dai segretari regionali dei sindacati di categoria confederali, autonomi e di base rappresentativi a norma dello statuto dei lavoratori (legge 300/70) o da loro delegati. 4. La Cabina di regia si avvale delle strutture e degli strumenti degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste. Titolo II PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO SICILIANO Art. 5. Piani strategici di intervento 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente norma è definito lo studio da cui trae origine il piano di intervento strategico generale e la copertura economica necessaria alla sua realizzazione. 2. Entro centottanta giorni dell'entrata in vigore della presente norma sono definiti i piani strategici d'intervento provinciali legati ai nove distretti siciliani. I piani di intervento strategici provinciali individuano nei dettagli, i fondi necessari alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 e il numero di personale necessario alla esecuzione diretta dei lavori, obiettivo per obiettivo. Il piano di intervento strategico generale è monitorato ed aggiornato ogni anno entro il 30 novembre. Art. 6. Compiti dei comuni 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni della Regione comunicano alla Cabina di regia, la mappatura di tutte le aree adibite a verde pubblico. I comuni, inoltre, possono inoltrare in qualsiasi momento, richieste di nuovi impianti di spazi da designare a verde pubblico. Art. 7. Compiti della provincia 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province regionali, fanno pervenire alla Cabina di regia, le mappature di tutta la rete viaria provinciale e delle regie trazzere. Art. 8. Compiti della Protezione civile regionale 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la direzione della Protezione civile regionale comunica le linee guida dei loro interventi preventivi nel territorio siciliano. Entro i successivi trenta giorni, la Cabina di regia rende noto il piano di coodiuvamento' alla direzione regionale della Protezione civile in cui sono indicati i compiti del personale antincendio, il numero ed i mezzi a disposizione per l'esecuzione del piano. Art. 9. Piano di intervento antincendio 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la direzione regionale dell'Ispettorato dipartimentale foreste e la direzione dei vigili del fuoco studiano e determinano un piano di interventi antincendio condivisi per la prevenzione nel territorio siciliano. Il piano è comunicato alla Cabina di regia che lo armonizza con gli altri interventi e ne determina il numero di personale e la necessaria copertura finanziaria. Art. 10. Procedure di esproprio 1. La Regione in ottemperanza agli articoli 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale n. 14 del 2006 sollecita, ulteriormente, le espropriazioni e le occupazioni di terreni da destinare a superficie boschiva. Si pone, nel prossimo quinquennio, come obiettivo strategico quello di allargare la superficie boschiva fino a raggiungere la media del 30 per cento del territorio come nel resto del paese. Titolo III ORGANICI LAVORATORI FORESTALI A TEMPO INDETERMINATO Art. 11. Personale in organico 1. E' obiettivo strategico della presente legge, non solo il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, ma anche la valorizzazione professionale, occupazionale e l'utilizzo razionale e a tempo indeterminato di tutto il personale in organico. Art. 12. Modifica di norma 1. L'articolo 44 della legge regionale n. 14 del 2006 è così sostituito: Art. 44 - Ferma restando l'articolazione in 9 distretti forestali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, per l'attività di prevenzione e di presidio territoriale, per la prevenzione e repressione degli incendi, nonché per le funzioni introdotte dalla presente legge, la Regione si avvale a tempo indeterminato di tutti i lavoratori a vario titolo in organico all'entrata in vigore della presente norma.'. Art. 13. Lavoratori in organico 1. Per lavoratori in organico, si intendono i soggetti che con la legge regionale n. 14 del 2006 sono stati assunti a tempo indeterminato, quelli assunti nei contingenti a garanzia occupazionale di n. 101 giornate e n. 151 giornate e quelli non garantiti ma assunti per n. 78 giorni annui. Questi lavoratori dovranno essere impiegati a tempo indeterminato per l'esecuzione dei lavori previsti all'articolo 1 della presente legge. Art. 14. Personale in forza all'Azienda foreste demaniali 1. Il personale in forza all'Azienda foreste demaniali, oltre che per i compiti e le funzioni previste dalla legge regionale n. 14 del 2006, è utilizzato per l'espletamento dei compiti e delle funzioni introdotte dal comma 1 della presente legge. 2. Il personale dell'Ispettorato foreste demaniali, oltre a svolgere i compiti e le funzioni previsti dalla legge regionale n. 14 del 2006, è utilizzato per l'espletamento dei compiti e delle funzioni introdotte dall'articolo 2 della presente legge. 3. Qualora il monitoraggio effettuato della Cabina di regia, ne ravveda la necessità a tal uopo, possono essere impegnati anche quei lavoratori in forza all'azienda foreste demaniali che hanno superato gli esami in qualità di lavoratori antincendio ed inseriti tra le riserve medesime. Art. 15. Passaggio di personale 1. E' possibile, se ritenuto necessario, il passaggio di personale in organico all'Azienda foreste demaniali negli organici dell'ispettorato dipartimentale foreste e viceversa. Ciò, in ottemperanza alle modalità previste dalla legge regionale n. 14 del 2006. Art. 16. Formulazione di richiesta di passaggio nel ruolo 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti a vario titolo in organico presso l'Azienda foreste demaniali e l'Ispettorato dipartimentale foreste, confermano o meno, con apposita richiesta, la volontà di essere assunti a tempo indeterminato. Art. 17. Assunzione di personale 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, sulla base di uno specifico studio prodotto dalla Cabina di regia, assume tutto il personale in forza all'Azienda forestale demaniali e all'Ispettorato dipartimentale foreste a tempo indeterminato. Art. 18. Norma finanziaria 1. Per quanto non espressamente contenuto, ma di pertinenza della presente legge, rimangono in vigore tutte le disposizioni normative previste nella legge regionale n. 14 del 2006. 2. La Regione attua un accordo quadro di programma con l'INPS nazionale e trasferisce ed istituisce in bilancio per l'anno 2012 un apposito capitolo di spesa con lo stanziamento di euro110.000.000. 3. La Regione per il riassetto ed il consolidamento idrogeologico del territorio trasferisce dai fondi FAS e canalizza in apposito capitolo di bilancio per l'anno 2012 ..migliaia di euro. 4. La Regione istituisce, nel 2013, un capitolo di bilancio per le entrate derivanti dalla fruizione delle aree demaniali aperte alla comunità e dalla vendita delle produzioni boschive varie, nonché, per tutte le entrate derivanti dagli obiettivi previsti dall'articolo 1. Art. 19. Soppressione della disposizione relativa alla domanda annuale per il mantenimento del lavoratore in graduatoria 1. Con l'entrata in vigore della presente legge, che determina l'assunzione a tempo indeterminato di tutti i lavoratori forestali, è abrogata e superata la norma che prevedeva la domanda annuale per il mantenimento del lavoratore in graduatoria. Sono fatte salve le graduatorie prodotte dagli elenchi speciali dei lavoratori forestali in quanto, da esse, derivano i nominativi per le assunzioni a tempo indeterminato. Art. 20. Personale 1. Qualora per il soddisfacimento degli obiettivi previsti dalla presente norma, il personale in organico dovesse risultare insufficiente, si procede a recuperare tutti i lavoratori che hanno avuto rapporti di lavoro con l'Azienda foreste demaniali sulla base del criterio dell'anzianità. 2. Se anche dopo tale reperimento di personale, l'organico necessario al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente norma, dovessero risultare insufficienti, si provvede, con delibera di Giunta regionale, a nuove assunzioni tra i lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli siciliani. Art. 21. Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Firmatari
• Mancuso Fabio Maria (PDL).
• Leontini Innocenzo (PDL).
• Limoli Giuseppe (PDL)
Link.
Questa è anche la petizione che fa firmare il sifus, è sicuramente un'iniziativa lodevole, ma non sappiamo se è opera del Sifus o è stato il Pdl ad usare quest'ultimi.........
Scusate On.li, ma dove eravate quando avete votato la 14/2006? Vi ricordiamo che avete peggiorato l'accordo del novembre 2005 e la delibera del 31 gennaio 2006. Lei On. Leontini in quel periodo era proprio l'Assessore AA.FF. ed ecco cosa aveva detto: data storica mantenuti tutti gli impegni. Ma purtroppo la 14/2006 approvata dalla Vostra maggioranza, mortificava i lavoratori forestali, facendo contenti solamenti un misero 15%. Per quanto riguarda invece il PD, gradirei sapere: ma dove sono finite quelle promesse fatte quando eravate all'opposizione? In questo Blog ce ne sono di tutti i colori.
Adesso cosa volete fare?
POLITICA = FALSE PROMESSE
Continuate a votare....
Meditate gente, meditate
Adesso a proposito del DDL 751 Vi consiglio di leggere alcuni post quì sotto e tutti insieme rendiamoci conto su come i Politici all'unanimità, continuano a giocare con il pane dei lavoratori forestali.
Operai ostaggi dei politici.
Leontini: data storica mantenuti tutti gli impegni.
Annuncio dell'Assessore La Via voluto dall'On. Giuseppe Limoli.
L'On. Limoli aveva assicurato la risoluzione del problema.
cari politici vi daremo il voto nda a tigna scusameeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
RispondiEliminainnocenzo leontini che film hai fatto
RispondiEliminacari politici dimostrateci se avete voglia di fare la legge del riordino del settore forestale se avete una coscienza.ma forse il lupo ha una coscienza....................................................................
RispondiEliminacarissimi sindacati ma quando la smetterete di giocare con il pane dei lavoratori forestali.siete diventati peggio dei politici.haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
RispondiEliminaTroppo bello!
RispondiEliminaCos'è "L'alba del pianeta dei forestali"?..
Mi astengo da ulteriori commenti...credo che il tutto si commenti da solo...
Ciao Michele sono Tony
bè ! io non andro più a votare e trascinerò anche la mia famiglia a non votare , questo fino a quando sarò un precario
RispondiEliminaComunque per togliere qualsiasi ombra di dubbio il sindacato sifus non ha niente a che vedere con il pdl e qualsiasi altro partito politico se non l'obbligatorio dialogo per forza di cose e comunque per chi vuole maggiori chiarimenti o soddisfazioni basta andare in una delle svariate riunioni che il sifus sta facendo in tutta la sicilia o collegarsi su facebook all'indirizzo: https://www.facebook.com/movimento.bracciantieforestali .
RispondiEliminaDimenticavo di dire che quello che il sifus ha fatto finora e quello che farà nel prossimo futuro è stato fatto senza nessun obbligo di quote o somme varie ne tessere di adesioni ma al libero arbitrio è intelligenza di ognuno di noi nel saper cernere chi merita fiducia e chi no.
RispondiEliminaPrendo proprio dal sito citato da Centorbi il seguente testo:
RispondiEliminaOGGI E' STATA PROTOCOLLATA LA RICHIESTA DI RAPPRESENTAZIONE SINDACALE PRESSO L'ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE E L'ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE-- PERTANTO DA OGGI SIAMO AL PARI PASSO DEGLI ALTRI SINDACATI PER TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA IL COMPARTO FORESTALE E AGRICOLO E ALLORA ADESSO CHE ABBIAMO FATTO UN ALTRO PASSO AVANTI DOPO QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE SULLA STABILIZZAZIONE ---AGLI ENTI LOCALI---INVITO A TUTTI I FORESTALI CHE HANNO DATO FIDUCIA AL NOSTRO MOVIMENTO DI UNIRSI A NOI DEFINITIVAMENTE CON LE DELEGHE PER FORTIFICARE QUELL'ESERCITO DI OPERAI CHE FINORA E' STATO PRIVATO DEI DIRITTI ACQUISITI--UN CALOROSO ABBRACCIO A TUTTI E RICORDATEVI CHE ADESSO QUESTA GUERRA LA POSSIAMO VINCERE--------------------
L'ha detto Giuseppe Sarcona che però non so che carica riveste nel SIFUS.
https://www.facebook.com/movimento.bracciantieforestali
Ma deleghe non vuol dire risorse finanziarie e servizi (altre risorse finanziarie) da far confluire nel neo sindacato?
Un saluto da Antonio Giambrone.
P.S.
Se qualcuno trovasse il tempo gli suggerirei di leggere "La fattoria degli animali" di George Orwell.
come fare per la ds online
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