26 settembre 2007
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante nuove misure per il comparto agro-forestale-ambientale
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
con l'accordo sottoscritto il 30 novembre 2005 da
Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil regionale con il
governo della Regione, scaturito da una lunga ed
intensa trattativa tra le parti, sono state
individuate una serie di misure per il comparto agro-
forestale-ambientale che hanno come fine:
a) la promozione e la valorizzazione delle risorse
del comparto;
b) la tutela del territorio rurale e montano e delle
condizioni socio-economiche delle popolazioni di
montagna e delle zone svantaggiate;
c) l'incremento qualitativo e quantitativo della
superficie boscata, della selvicoltura e delle
attività connesse;
d) la prevenzione delle cause di dissesto
idrogeologico;
e) la lotta alla desertificazione;
f) la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio
e degli ecosistemi;
g) la ricostituzione e il miglioramento della
copertura vegetale dei terreni marginali;
h) l'utilizzo sociale dei boschi anche ai fini
ricreativi e didattici;
i) la difesa dagli incendi del patrimonio forestale
regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli
ambienti naturali che devono assurgere ad obiettivo
prioritario della Regione Siciliana;
l) il contribuire al raggiungimento degli obiettivi
assegnati all'Italia nell'ambito degli accordo di
Kyoto.
Quanto detto non poteva prescindere da una gestione
delle risorse umane alle dipendenze
dell'Amministrazione forestale che raggiungesse in
tempo prefissato l'obiettivo di diminuire il numero
totale dei dipendenti e nel contempo di incrementarne
l'utilizzo attraverso una verticalizzazione verso
l'alto dell'impegno occupazionale e professionale.
Il Parlamento siciliano ha recepito con la legge n.
14 del 14 aprile 2006 gran parte dell'accordo
sindacale sottoscritto il 30 novembre 2005, rimandando
alcune sue parti ad ulteriori momenti legislativi.
Ad oggi, parti importanti della legge regionale n.
14 del 14 aprile 2006 rimangono ancora inapplicate,
mentre si può definire conclusa la fase di attuazione
degli articoli riguardanti il personale, ed in
particolare quelli concernenti la istituzione
dell'elenco speciale, degli incrementi occupazionali
per i lavoratori a tempo indeterminato e per i
lavoratori a tempo determinato.
Una maggiore e prolungata presenza dell'uomo
all'interno del bosco, grazie agli incrementi della
legge regionale n. 14/06 anche se minime, ha
determinato una maggiore tutela e salvaguardia del
nostro patrimonio boscato i cui effetti positivi sono
riconducibili negli ultimi due anni proprio alla
parziale trasformazione in legge dell'accordo del 30
novembre 2005.
Al fine di raggiungere gli importanti obiettivi che
il richiamato accordo si è posto, il gruppo del
Partito democratico all'Assemblea Regionale Siciliana
ritiene indispensabile darne completa applicazione e
pertanto con il presente disegno di legge, integrativo
della legge regionale n. 14 del 14 aprile 2006, si
vuole completare una riforma che fin dalle sue prime
battute sta dando positivi risultati, inoltre, con la
riforma della previdenza in agricoltura intervenuta
con la finanziaria nazionale 2008, sono venuti meno
gli indicatori relativi alle giornate di garanzia
utili per il diritto alle prestazioni previdenziali
che per decenni hanno orientato anche i disegni di
legge in materia di occupazione forestale.
Per questi motivi si ritiene necessario ampliare a
8.690 i lavoratori a tempo indeterminato, istituire
un contingente di lavoratori con garanzia
occupazionale di 7 mesi lavorativi annui pari a 11.230
unità, e istituire una fascia di garanzia di 4 mesi
lavorativi annui di cui faranno parte tutti i
lavoratori inseriti nell'elenco speciale, non facenti
parti delle garanzie sopra menzionate.
Con la suddetta misura, da attuarsi nel biennio 2009-
2010 e con una progressione sul totale della
manodopera, si procederà ad una riduzione del numero
totale dei lavoratori forestali di circa 2.000 unità
annue conseguenza della definitiva individuazione
dell'organico come previsto con l'istituzione
dell'elenco speciale.
Tale verticalizzazione prevista, realizza una
valorizzazione professionale ed occupazionale dei
lavoratori e un loro utilizzo razionale nelle fasi
colturali di cui necessita la risorsa ambiente- bosco.
Per tali ragioni ci attendiamo una rapida e positiva
approvazione del testo in oggetto.
approvazione del testo in oggetto.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Organici forestali
1. L'articolo 44 della legge regionale 14 aprile
2006, n. 14, è così sostituito:
Art. 44 - 1. Ferma restando l'articolazione in
distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2,
lettera a) , della legge regionale 5 giugno 1989, n.
11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori
condotti in amministrazione diretta, per l'attività di
prevenzione e presidio territoriale di cui
all'articolo 29, per la prevenzione e la repressione
degli incendi, nonché per ogni altra attività
ascrivibile alle funzioni istituzionali, la Regione si
avvale di:
a) n. 8690 lavoratori a tempo indeterminato (LTI);
b) n. 11.230 lavoratori con garanzia occupazionale
minima di sette mesi lavorativi annui ai fini
previdenziali;
c) lavoratori con garanzia occupazionale minima di
quattro mesi lavorativi annui ai fini previdenziali,
inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 43.
2. A regime, nel biennio 2009 - 2010, le dotazioni
complessive a livello regionale sono determinate come
segue:
a) contingente lavoratori a tempo determinato:
L.R. L.R. Previsti 2009 2010 TOTALE
16/96 14/06 da accordo
(30/11/05)
al 2008
875 1.313 2.350 + 3.170 + 3.170 8.690
b) contingente lavoratori con garanzia occupazionale
minima di sette mesi lavorativi annui ai fini
previdenziali;
L.R. L.R. Previsti 2009 2010 TOTALE
16/96 14/06 da accordo
(30/11/05)
al 2008
2.942 5.226 7.830 + 1.700 + 1.700 11.230
c) contingente ad esaurimento di lavoratori con
garanzia occupazionale di quattro mesi annui ai fini
previdenziali, formato dal rimanente personale
iscritto nell'elenco speciale e non rientrante nei
contingenti di cui alle lettere a) e b) del presente
articolo;
d) contingente di lavoratori da inquadrare nei
livelli impiegatizi, pari al 10 per cento
dell'organico dei contingenti di cui ai punti a) e b).
3. La dotazione complessiva dei lavoratori di cui al
comma 2 è articolata dall'Osservatorio regionale di
cui all'articolo 48, in contingenti provinciali e
distrettuali, distinti per l'Azienda regionale foreste
demaniali e per il Dipartimento regionale delle
foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda
regionale delle foreste demaniali sono determinate
avendo riguardo alle superfici demaniali delle aree
protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree
attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad
ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le
dotazioni distrettuali per il Dipartimento regionale
delle foreste sono stabilite avendo riguardo alla
superficie boscata, alle aree protette, alla
orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione,
ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività
istituzionale espletata. La Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e
le foreste, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo
48, ridetermina le dotazioni provinciali dei
contingenti distrettuali in base ai criteri suddetti,
tenuto conto delle variazioni intervenute.
4. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al
contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del
lavoratore o per specifiche esigenze
dell'Amministrazione, la mobilità dei lavoratori di
cui al comma 2, nell'ambito provinciale. I criteri per
disciplinare la mobilità interdistrettuale sono
definiti dall'Osservatorio di cui all'articolo 48.
5. L'Azienda regionale foreste demaniali ed il
Dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di
norma, in modo continuativo i lavoratori di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo,
fino al completamento delle garanzie occupazionali del
contingente di appartenenza.
Art. 2.
Graduatoria unica distrettuale
1. L'articolo 45 della legge regionale 14 aprile
2006, n. 14, è così sostituito:
Art. 45 - 1. In ogni distretto è costituita una
graduatoria distrettuale, comprendente, nell'ordine, i
lavoratori di cui alle lettere a), b) e c),
dell'articolo 44 così come modificato e integrato. La
graduatoria è formulata attribuendo ad ogni lavoratore
10 punti per ogni anno di anzianità di iscrizione nel
contingente di appartenenza. A parità di punteggio
sono considerate, nell'ordine, l'anzianità di
iscrizione nell'elenco anagrafico e la maggiore età
anagrafica.
2. In ogni distretto è istituita, altresì, un'unica
graduatoria distrettuale per i lavoratori di cui alla
lettera d), dell'articolo 44, così come modificato e
integrato. Al fine della formazione della graduatoria
sono attribuiti 10 punti per ogni anno di lavoro
prestato in qualsiasi tempo alle dipendenze
dell'Amministrazione forestale, considerando anno di
lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A
parità di punteggio vale il numero di anni di
iscrizione negli elenchi anagrafici e la maggiore età
anagrafica.
3. Le graduatorie distrettuali sono valide ai fini
della progressione verticale dalla fascia di garanzia
occupazionale inferiore a quella superiore, che dovrà
avvenire entro trenta giorni dalla individuazione dei
posti resisi vacanti fino al raggiungimento delle
unità previste dalla presente legge .
4. Le graduatorie distrettuali sono utilizzate per
la formazione e l'aggiornamento di contingenti
distinti in relazione all'impiego dei lavoratori nel
settore forestale, alle dipendenze dell'Azienda
regionale foreste demaniali nonché del Dipartimento
regionale delle foreste, con le dotazioni organiche
che sono determinate dall'Osservatorio regionale di
cui all'articolo 48.
5. La competenza alla formulazione delle graduatorie
è delle commissioni provinciali di cui all'articolo 50
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Qualora le
suddette commissioni non adempiano nel termine di
trenta giorni, provvede nei successivi quindici giorni
il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro
competente.
6. L'appartenenza del contingente dei lavoratori a
tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione
negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori
autonomi.
7. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa
prevista, salvo documentati casi di malattia,
infortunio, contratti di lavoro a tempo determinato
inferiore a dodici mesi, cause di forza maggiore o
altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva
dal contingente di appartenenza.
8. Il lavoratore, in caso di rinunzia al passaggio
al contingente superiore, permane definitivamente nel
contingente di appartenenza, nella posizione in
graduatoria che gli compete, con l'annotazione a
margine dell'avvenuta rinunzia in via definitiva e
permanente.
9. L'Osservatorio regionale di cui all'articolo 48
determina i criteri per il passaggio, nell'ambito
dello stesso distretto, del personale tra il
contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale
delle foreste demaniali e quello corrispondente alle
dipendenze del Dipartimento regionale delle foreste.
10. I lavoratori impiegati nella lotta attiva agli
incendi di cui alla lettera a) dell'articolo 57 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, al compimento
del cinquantacinquesimo anno di età sono impiegati,
anche in soprannumero, dal Dipartimento foreste in
altre mansioni all'interno del servizio antincendio. I
posti resisi vacanti nel contingente sono ricoperti
tramite progressione dalla fascia di garanzia
inferiore.
Art. 3.
Assunzione dei lavoratori con garanzia occupazionale
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge, l'Azienda regionale delle Foreste demaniali ed
il Dipartimento regionale delle foreste, in
applicazione dell'attuale normativa statale sul
mercato del lavoro, previa definizione dei criteri,
delle modalità e della tempistica, con le
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e del
CIRL di categoria, provvedono direttamente
all'assunzione dei lavoratori di cui alla presente
legge.
2. Al fine dell'assunzione dei lavoratori sono
utilizzate le graduatorie distrettuali di cui
all'articolo 1, comma 3.
3. La mancata presentazione del lavoratore alla
richiesta di assunzione, se non giustificata come
previsto dall'articolo 2, comma 7, equivale a rinunzia
del medesimo all'assunzione ed alla prestazione
lavorativa, con corrispondente riduzione della
garanzia occupazionale minima nell'anno di
riferimento.
Art. 4.
Assunzione di lavoratori per l'ulteriore fabbisogno
occupazionale
in caso di nuovi insediamenti forestali
1. Nel caso di nuovi interventi forestali attivati
dall'Amministrazione regionale a decorrere dall'anno
2005 nei comuni in assenza di precedenti interventi,
sono parimenti inseriti nell'elenco speciale anche i
lavoratori che abbiano effettuato almeno un turno di
lavoro di 51 giornate lavorative alle dipendenze
dell'Amministrazione regionale, esclusi i casi di
malattia, infortunio o documentate cause di forza
maggiore.
2. E' consentito l'avviamento di lavoratori nei
comuni dove l'Amministrazione regionale non abbia
operato in precedenza. In tal caso sono sottoscritte
apposite clausole derogatorie con le organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto, che sono
sottoposte all'approvazione dell'Osservatorio
regionale di cui all'articolo 48 della legge regionale
14 aprile 2006, n. 14.
3. Per la formulazione delle graduatorie,
l'avviamento al lavoro ed ogni altro adempimento è
competente il Dipartimento regionale del lavoro.
Art. 5.
Meccanismo di sostituzione
per la copertura dei posti resisi disponibili
1. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica,
accertata ai sensi e con le modalità previste dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori
alle dipendenze del Dipartimento foreste sono
inseriti, anche in soprannumero, nel contingente di
appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i
requisiti di idoneità fisica e professionale. Il
Dipartimento foreste verifica la possibilità di
proficuo utilizzo del lavoratore in altre mansioni
compatibili con il suo stato di salute e l'idoneità
specifica sotto il profilo professionale e sanitario.
In caso di impossibilità di proficuo utilizzo
all'interno del Dipartimento foreste, il lavoratore
transita, anche in soprannumero, nel corrispondente
contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale
foreste demaniali, fermo restando il possesso
dell'idoneità fisica e professionale.
Art. 6.
Abrogazione articoli
1. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 60
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
2. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 50
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
Art. 7.
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge è istituito
nel bilancio della Regione per l'anno 2009 apposito
capitolo di spesa con lo stanziamento di euro
34.173.680,00; per il 2010 euro 20.504.208 e per il
2011 euro 13.669.472,00 cui si provvede ai sensi
dell'articolo 3, lettera g), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.
Link.
Link. 2
Quando l'On. Camillo Oddo e tutto il PD erano all'opposizione avevano presentato questa modifica.
Oggi L'On. Camillo Oddo e tutto il PD Governano con il Presidente Lombardo ma non vogliono approvare questa modifica, quindi è sacrosanto ribadire che i politici sono tutti uguali.
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