19 luglio 2011

LE PROMESSE NON SI MANTENGONO


26 settembre 2007

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante nuove misure per il comparto agro-forestale-ambientale




RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

con  l'accordo  sottoscritto il 30 novembre  2005  da
Fai-Cisl,  Flai-Cgil  e  Uila-Uil  regionale   con   il
governo  della  Regione,  scaturito  da  una  lunga  ed
intensa   trattativa   tra  le   parti,    sono   state
individuate  una serie di misure per il comparto  agro-
forestale-ambientale che hanno come fine:

a)  la  promozione e la valorizzazione delle  risorse
del comparto;

b)  la tutela del territorio rurale e montano e delle
condizioni   socio-economiche  delle   popolazioni   di
montagna e delle zone svantaggiate;

c)  l'incremento  qualitativo  e  quantitativo  della
superficie   boscata,   della  selvicoltura   e   delle
attività connesse;

d)   la   prevenzione   delle   cause   di   dissesto
idrogeologico;

e) la lotta alla desertificazione;

f)  la  tutela degli ambienti naturali, del paesaggio
e degli ecosistemi;

g)   la   ricostituzione  e  il  miglioramento  della
copertura vegetale dei terreni marginali;

h)  l'utilizzo  sociale  dei  boschi  anche  ai  fini
ricreativi e didattici;

i)  la  difesa dagli incendi del patrimonio forestale
regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e  degli
ambienti  naturali  che devono assurgere  ad  obiettivo
prioritario della Regione Siciliana;

l)  il  contribuire al raggiungimento degli obiettivi
assegnati  all'Italia  nell'ambito  degli  accordo   di
Kyoto.

Quanto  detto non poteva prescindere da una  gestione
delle      risorse      umane      alle      dipendenze
dell'Amministrazione  forestale  che  raggiungesse   in
tempo  prefissato  l'obiettivo di diminuire  il  numero
totale  dei  dipendenti e nel contempo di incrementarne
l'utilizzo   attraverso  una  verticalizzazione   verso
l'alto dell'impegno occupazionale e professionale.

Il  Parlamento siciliano ha recepito con la legge  n.
14   del   14   aprile  2006  gran  parte  dell'accordo
sindacale  sottoscritto il 30 novembre 2005, rimandando
alcune sue parti ad ulteriori momenti legislativi.

Ad  oggi,  parti importanti della legge regionale  n.
14  del  14  aprile 2006 rimangono ancora  inapplicate,
mentre  si  può definire conclusa la fase di attuazione
degli   articoli  riguardanti  il  personale,   ed   in
particolare    quelli   concernenti   la    istituzione
dell'elenco  speciale,  degli incrementi  occupazionali
per  i  lavoratori  a  tempo  indeterminato  e  per   i
lavoratori a tempo determinato.

Una   maggiore   e   prolungata  presenza   dell'uomo
all'interno  del  bosco, grazie agli  incrementi  della
legge   regionale  n.  14/06  anche   se   minime,   ha
determinato  una  maggiore tutela  e  salvaguardia  del
nostro  patrimonio boscato i cui effetti positivi  sono
riconducibili  negli  ultimi  due  anni  proprio   alla
parziale  trasformazione in legge dell'accordo  del  30
novembre 2005.

Al  fine di raggiungere gli importanti obiettivi  che
il  richiamato  accordo  si  è  posto,  il  gruppo  del
Partito  democratico all'Assemblea Regionale  Siciliana
ritiene  indispensabile darne completa  applicazione  e
pertanto  con il presente disegno di legge, integrativo
della  legge  regionale n. 14 del 14  aprile  2006,  si
vuole  completare una riforma che fin dalle  sue  prime
battute sta dando positivi risultati, inoltre,  con  la
riforma  della  previdenza in  agricoltura  intervenuta
con  la  finanziaria nazionale 2008, sono  venuti  meno
gli  indicatori  relativi  alle  giornate  di  garanzia
utili  per  il  diritto alle prestazioni  previdenziali
che  per  decenni hanno orientato anche  i  disegni  di
legge in materia di occupazione forestale.


Per  questi  motivi si ritiene necessario ampliare  a
8.690  i  lavoratori a tempo indeterminato,   istituire
un    contingente    di   lavoratori    con    garanzia
occupazionale di 7 mesi lavorativi annui pari a  11.230
unità,  e istituire una  fascia di garanzia di  4  mesi
lavorativi  annui   di  cui  faranno   parte  tutti   i
lavoratori  inseriti nell'elenco speciale, non  facenti
parti delle garanzie sopra menzionate.


Con la suddetta misura, da attuarsi nel biennio 2009-
2010   e   con   una  progressione  sul  totale   della
manodopera,  si procederà ad una riduzione  del  numero
totale  dei  lavoratori forestali di circa 2.000  unità
annue   conseguenza  della  definitiva   individuazione
dell'organico    come   previsto   con    l'istituzione
dell'elenco speciale.

Tale   verticalizzazione   prevista,   realizza   una
valorizzazione   professionale  ed  occupazionale   dei
lavoratori  e  un  loro utilizzo razionale  nelle  fasi
colturali di cui necessita la risorsa ambiente- bosco.

Per  tali ragioni ci attendiamo una rapida e positiva
approvazione del testo in oggetto.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Organici forestali

1.  L'articolo  44 della legge regionale   14  aprile
2006, n. 14, è così sostituito:

Art.  44  -  1.  Ferma restando  l'articolazione  in
distretti  forestali di cui all'articolo 27,  comma  2,
lettera  a) , della legge regionale 5 giugno  1989,  n.
11,  per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori
condotti in amministrazione diretta, per l'attività  di
prevenzione    e   presidio   territoriale    di    cui
all'articolo  29, per la prevenzione e  la  repressione
degli   incendi,   nonché  per  ogni   altra   attività
ascrivibile alle funzioni istituzionali, la Regione  si
avvale di:

a) n. 8690 lavoratori a tempo indeterminato (LTI);

b)  n.  11.230  lavoratori con garanzia occupazionale
minima   di  sette  mesi  lavorativi  annui   ai   fini
previdenziali;

c)  lavoratori con garanzia occupazionale  minima  di
quattro  mesi  lavorativi annui ai fini  previdenziali,
inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 43.

2.  A  regime, nel biennio 2009 - 2010, le  dotazioni
complessive  a livello regionale sono determinate  come
segue:

a) contingente lavoratori a tempo determinato:

L.R.       L.R.     Previsti    2009       2010      TOTALE
16/96     14/06    da accordo
(30/11/05)
al 2008

875      1.313      2.350     + 3.170   + 3.170     8.690

b)  contingente lavoratori con garanzia occupazionale
minima   di  sette  mesi  lavorativi  annui   ai   fini
previdenziali;

L.R.       L.R.    Previsti     2009       2010     TOTALE
16/96     14/06   da accordo
(30/11/05)
al 2008

2.942     5.226      7.830    + 1.700    + 1.700    11.230


c)  contingente  ad  esaurimento  di  lavoratori  con
garanzia  occupazionale di quattro mesi annui  ai  fini
previdenziali,   formato   dal   rimanente    personale
iscritto  nell'elenco  speciale e  non  rientrante  nei
contingenti  di cui alle lettere a) e b)  del  presente
articolo;

d)   contingente  di  lavoratori  da  inquadrare  nei
livelli    impiegatizi,   pari   al   10   per    cento
dell'organico dei contingenti di cui ai punti a) e b).

3.  La dotazione complessiva dei lavoratori di cui al
comma  2  è  articolata dall'Osservatorio regionale  di
cui  all'articolo  48,  in  contingenti  provinciali  e
distrettuali, distinti per l'Azienda regionale  foreste
demaniali   e  per  il  Dipartimento  regionale   delle
foreste.   Le  dotazioni  distrettuali  per   l'Azienda
regionale  delle  foreste  demaniali  sono  determinate
avendo  riguardo  alle superfici demaniali  delle  aree
protette  o  comunque  gestite,  ai  vivai,  alle  aree
attrezzate,  agli  opifici, ai servizi  generali  e  ad
ogni  ulteriore  attività istituzionale  espletata.  Le
dotazioni  distrettuali  per il Dipartimento  regionale
delle  foreste  sono  stabilite  avendo  riguardo  alla
superficie   boscata,   alle   aree   protette,    alla
orografia,  ai  mezzi, alle attrezzature in  dotazione,
ai  servizi  generali  e  ad  ogni  ulteriore  attività
istituzionale   espletata.  La  Giunta  regionale,   su
proposta  dell'Assessore regionale per l'agricoltura  e
le  foreste, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo
48,    ridetermina   le   dotazioni   provinciali   dei
contingenti distrettuali in base ai criteri   suddetti,
tenuto conto delle variazioni intervenute.

4.  Ferma  restando l'appartenenza dei lavoratori  al
contingente  distrettuale, è ammessa,  su  istanza  del
lavoratore      o      per     specifiche      esigenze
dell'Amministrazione,  la mobilità  dei  lavoratori  di
cui  al comma 2, nell'ambito provinciale. I criteri per
disciplinare   la   mobilità   interdistrettuale   sono
definiti dall'Osservatorio di cui all'articolo 48.

5.   L'Azienda  regionale  foreste  demaniali  ed  il
Dipartimento  regionale  delle foreste  utilizzano,  di
norma,  in modo continuativo i lavoratori di  cui  alle
lettere  b), c) e d) del comma 2 del presente articolo,
fino al completamento delle garanzie occupazionali  del
contingente di appartenenza.

Art. 2.
Graduatoria unica distrettuale

1.  L'articolo  45  della legge regionale  14  aprile
2006, n. 14, è così sostituito:

Art.  45  -  1.  In ogni distretto è costituita  una
graduatoria distrettuale, comprendente, nell'ordine,  i
lavoratori   di  cui  alle  lettere  a),   b)   e   c),
dell'articolo 44 così come modificato e integrato.   La
graduatoria è formulata attribuendo ad ogni  lavoratore
10  punti per ogni anno di anzianità di iscrizione  nel
contingente  di  appartenenza. A  parità  di  punteggio
sono    considerate,   nell'ordine,   l'anzianità    di
iscrizione  nell'elenco anagrafico e  la  maggiore  età
anagrafica.

2.  In  ogni distretto è istituita, altresì, un'unica
graduatoria distrettuale per i lavoratori di  cui  alla
lettera  d),  dell'articolo 44, così come modificato  e
integrato.  Al fine della formazione della  graduatoria
sono  attribuiti  10  punti per  ogni  anno  di  lavoro
prestato    in   qualsiasi   tempo   alle    dipendenze
dell'Amministrazione  forestale, considerando  anno  di
lavoro  anche  un  solo  turno nell'arco  dell'anno.  A
parità   di  punteggio  vale  il  numero  di  anni   di
iscrizione  negli elenchi anagrafici e la maggiore  età
anagrafica.

3.  Le  graduatorie distrettuali sono valide ai  fini
della  progressione verticale dalla fascia di  garanzia
occupazionale inferiore a quella superiore,  che  dovrà
avvenire  entro trenta giorni dalla individuazione  dei
posti  resisi  vacanti  fino  al  raggiungimento  delle
unità previste dalla presente legge .

4.  Le  graduatorie distrettuali sono utilizzate  per
la   formazione   e  l'aggiornamento   di   contingenti
distinti  in  relazione all'impiego dei lavoratori  nel
settore   forestale,   alle   dipendenze   dell'Azienda
regionale  foreste  demaniali nonché  del  Dipartimento
regionale  delle  foreste, con le  dotazioni  organiche
che  sono  determinate dall'Osservatorio  regionale  di
cui all'articolo 48.

5.  La competenza alla formulazione delle graduatorie
è  delle commissioni provinciali di cui all'articolo 50
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Qualora  le
suddette  commissioni  non  adempiano  nel  termine  di
trenta  giorni, provvede nei successivi quindici giorni
il   direttore  dell'Ufficio  provinciale  del   lavoro
competente.

6.  L'appartenenza del contingente dei  lavoratori  a
tempo  indeterminato è incompatibile con la  iscrizione
negli   elenchi  dei  coltivatori  diretti,  coloni   e
mezzadri  e, comunque, di altre categorie di lavoratori
autonomi.

7.  Il  mancato espletamento dell'attività lavorativa
prevista,   salvo   documentati   casi   di   malattia,
infortunio,  contratti di lavoro  a  tempo  determinato
inferiore  a  dodici mesi, cause di  forza  maggiore  o
altri  gravi  motivi, comporta la decadenza  definitiva
dal contingente di appartenenza.

8.  Il  lavoratore, in caso di rinunzia al  passaggio
al  contingente superiore, permane definitivamente  nel
contingente   di  appartenenza,  nella   posizione   in
graduatoria  che  gli  compete,  con  l'annotazione   a
margine  dell'avvenuta rinunzia  in  via  definitiva  e
permanente.

9.  L'Osservatorio regionale di cui  all'articolo  48
determina  i  criteri  per  il  passaggio,  nell'ambito
dello   stesso   distretto,  del  personale    tra   il
contingente  alle  dipendenze  dell'Azienda   regionale
delle  foreste  demaniali e quello corrispondente  alle
dipendenze del Dipartimento regionale delle foreste.

10.  I  lavoratori impiegati nella lotta attiva  agli
incendi  di cui alla lettera a) dell'articolo 57  della
legge  regionale  6 aprile 1996, n. 16,  al  compimento
del  cinquantacinquesimo anno di  età  sono  impiegati,
anche  in  soprannumero,  dal Dipartimento  foreste  in
altre mansioni all'interno del servizio antincendio.  I
posti  resisi  vacanti nel contingente  sono  ricoperti
tramite   progressione   dalla   fascia   di   garanzia
inferiore.

Art. 3.
Assunzione dei lavoratori con garanzia occupazionale

1.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge,  l'Azienda regionale delle Foreste demaniali  ed
il    Dipartimento   regionale   delle   foreste,    in
applicazione   dell'attuale   normativa   statale   sul
mercato  del  lavoro, previa definizione  dei  criteri,
delle    modalità   e   della   tempistica,   con    le
organizzazioni  sindacali firmatarie  del  CCNL  e  del
CIRL     di    categoria,    provvedono    direttamente
all'assunzione  dei  lavoratori di  cui  alla  presente
legge.

2.   Al  fine  dell'assunzione  dei  lavoratori  sono
utilizzate   le   graduatorie   distrettuali   di   cui
all'articolo 1, comma 3.

3.  La  mancata  presentazione  del  lavoratore  alla
richiesta  di  assunzione,  se  non  giustificata  come
previsto  dall'articolo 2, comma 7, equivale a rinunzia
del   medesimo   all'assunzione  ed  alla   prestazione
lavorativa,   con   corrispondente   riduzione    della
garanzia    occupazionale    minima    nell'anno     di
riferimento.

Art. 4.
Assunzione di lavoratori per l'ulteriore fabbisogno
occupazionale
in caso di nuovi insediamenti forestali

1.  Nel  caso di nuovi interventi forestali  attivati
dall'Amministrazione  regionale a  decorrere  dall'anno
2005  nei  comuni in assenza di precedenti  interventi,
sono  parimenti inseriti nell'elenco speciale  anche  i
lavoratori  che abbiano effettuato almeno un  turno  di
lavoro   di  51  giornate  lavorative  alle  dipendenze
dell'Amministrazione  regionale,  esclusi  i  casi   di
malattia,  infortunio  o documentate   cause  di  forza
maggiore.

2.  E'  consentito  l'avviamento  di  lavoratori  nei
comuni  dove  l'Amministrazione  regionale  non   abbia
operato  in  precedenza. In tal caso sono  sottoscritte
apposite  clausole  derogatorie con  le  organizzazioni
sindacali   firmatarie   del   contratto,   che    sono
sottoposte      all'approvazione      dell'Osservatorio
regionale  di cui all'articolo 48 della legge regionale
14 aprile 2006, n. 14.

3.    Per    la   formulazione   delle   graduatorie,
l'avviamento  al  lavoro ed ogni  altro  adempimento  è
competente il Dipartimento regionale del lavoro.

Art. 5.
Meccanismo di sostituzione
per la copertura dei posti resisi disponibili

1.   In   caso  di  sopravvenuta  inidoneità  fisica,
accertata  ai  sensi  e  con le modalità  previste  dal
decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626   e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  i  lavoratori
alle   dipendenze   del   Dipartimento   foreste   sono
inseriti,  anche  in soprannumero, nel  contingente  di
appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano  i
requisiti  di  idoneità  fisica  e  professionale.   Il
Dipartimento   foreste  verifica  la   possibilità   di
proficuo  utilizzo  del lavoratore  in  altre  mansioni
compatibili  con  il suo stato di salute  e  l'idoneità
specifica  sotto il profilo professionale e  sanitario.
In   caso   di   impossibilità  di  proficuo   utilizzo
all'interno  del  Dipartimento foreste,  il  lavoratore
transita,  anche  in  soprannumero, nel  corrispondente
contingente  alle  dipendenze  dell'Azienda   regionale
foreste   demaniali,   fermo   restando   il   possesso
dell'idoneità fisica e professionale.

Art. 6.
Abrogazione articoli

1.  Sono  abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo  60
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

2.  Sono  abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo  50
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

Art. 7.
Norma finanziaria

1.  Per l'attuazione della presente legge è istituito
nel  bilancio  della Regione per l'anno  2009  apposito
capitolo   di  spesa  con  lo  stanziamento   di   euro
34.173.680,00;  per il 2010 euro 20.504.208  e  per  il
2011  euro  13.669.472,00  cui  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 3, lettera g), della legge  regionale  27
aprile 1999, n. 10.

Art. 8.
Entrata in vigore

1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in  vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.

 Link.
 Link. 2

Quando l'On. Camillo Oddo e tutto il PD erano all'opposizione avevano presentato questa modifica.
Oggi L'On. Camillo Oddo e tutto il PD  Governano con il Presidente Lombardo ma non vogliono approvare questa modifica, quindi è sacrosanto ribadire che i politici sono tutti uguali.






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