Onorevoli colleghi, l'approvazione della disposizione in argomento si rende necessaria per reintrodurre nell'ordinamento regionale il comma 6 bis dell'articolo 24 della legge regionale 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo recepito della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 12 novembre 2002, che risulta abrogato per effetto del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e consente all'Amministrazione regionale di potere continuare ad espletare i lavori in economia eseguiti in amministrazione diretta nel settore forestale, prescindendo dai limiti previsti dal comma 5 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Invero, nella considerazione che successivamente al 31 dicembre 2011 viene a cessare il periodo transitorio previsto dall'articolo 1 della richiamata legge regionale 12/2011 di vigenza della pregressa normativa (comma 6 bis dell'articolo 24 del decreto legislativo 109/1994 nel testo regionale), l'emendamento tende a reintrodurre la disposizione dell'articolo 1 della legge regioanle 12 novembre 2002, n.18. Circa la praticabilità della reintroduzione di un regime giuridico speciale derogatorio per il settore agricolo-forestale per la tipologia di interventi che possono essere effettuati in amministrazione diretta, senza incorrere nelle norme sulla libera concorrenza, si è espressa positivamente l'Avvocatura distrettuale dello Stato con avviso del 31 agosto 2011 n. 14959 nei termini ivi specificati. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. 1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono di norma realizzati in economia ed eseguiti in amministrazione diretta prescindendo dal limite di importo per i lavoratori in amministrazione diretta previsto dal comma 5 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La deroga di cui al comma 1 si applica altresì agli analoghi lavori realizzati dall'Ente sviluppo agricoli e dai Consorzi di bonifica. Art. 2. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
DDL 868 del 22/02/2012
Sentieri piste, interventi forestali, per non parlare di interventi di muratura, falegnameria, imbiancatura, riparazioni idraulico, elettrico o qualsiasi altra cosa. Queste maestranze che annualmente vengono usate servono proprio al risparmio. Ma Quante volte si è stati costretti a chiamare un professionista esterno per risolvere questi problemi? Bene noi siamo quei professionisti. Vi chiediamo di essere usati anche in questo caso come strumento già vostro e senza spese aggiuntive per l’amministrazione.
Egregio On. Paolo Colianni, (diverse volte ho avuto il piacere di incontrarla per le problematiche ancora irrisolte) dove sono finite (anche) le sue promesse? Penso che sia arrivato il momento di ripristinarli perchè le amministrative sono alle porte.....
Ecco quì sotto cosa ci aveva fatto credere.