15 ottobre 2018

INCIDENTE AUTO PER ANDARE AL LAVORO: C’È RISARCIMENTO?


Dal sito www.laleggepertutti.it

14 Ottobre 2018
Escluso l’infortunio in itinere se l’infortunato non prova che l’auto è l’unico mezzo per andare al lavoro.

Per andare al lavoro hai preso, come tutti i giorni, la tua macchina. Sei uscito presto di casa, hai imboccato la solita strada, hai trovato traffico e, come al solito, ti sei incolonnato. Senonché, un’altra auto proveniente da sinistra, senza darti la dovuta precedenza, si è scontrata contro il tuo cofano. Il danno non è da poco: l’urto non ha rotto solo la carrozzeria ma anche alcune componenti elettroniche e meccaniche vicine al motore che andranno ora sostituite. Anche tu non ne sei uscito illeso: il contraccolpo ti ha causato una distorsione del rachide cervicale e ora dovrai portare il collare per almeno dieci giorni. Per il momento hai preso qualche giorno di malattia dal lavoro che ti saranno retribuiti regolarmente. Mediti però di chiedere l’ulteriore indennizzo all’Inail come infortunio sul lavoro. Sai infatti che, tanto per i dipendenti pubblici quanto per quelli privati, la legge considera il tempo necessario a percorrere il tragitto che va da casa in azienda (e viceversa) come normale orario lavorativo. È quello che si definisce infortunio in itinere. Ti è stato però detto che questa regola vale solo per chi prende il mezzo pubblico come l’autobus, la metro, il tram. È davvero così? In caso di incidente in auto per andare al lavoro c’è il risarcimento? Ad occuparsi di questo particolare aspetto è stata di recente la Cassazione [1]. Ecco cosa ha detto la Corte in questa occasione.


Infortunio in itinere per incidente stradale

Abbiamo già affrontato l’argomento dell’incidente stradale nel percorso che congiunge casa-lavoro. Leggi Infortunio in itinere per incidente stradale. Abbiamo spiegato che il risarcimento è sempre riconosciuto per chi utilizza i mezzi pubblici. L’uso del mezzo privato (l’auto personale) invece è riconosciuto (e dà diritto all’indennizzo dell’Inail) solo se “necessario” ossia se non è possibile raggiungere il luogo di lavoro con l’autobus e gli altri servizi di linea o se, pur essendovi i collegamenti, gli orari o i tempi del percorso non sono ragionevoli.

Una recente normativa ha poi completato il quadro legislativo stabilendo che va sempre risarcito l’infortunio in itinere avvenuto con la bicicletta, e ciò a prescindere dal tragitto prescelto e dalla possibilità di utilizzare, in alternativa, i mezzi pubblici.

Vediamo meglio quali sono gli aspetti generali dell’infortunio in itinere.

Si considera infortunio sul lavoro quello occorso alle persone assicurate:

durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
Ma cosa si intende per “normale percorso”? Il normale percorso è il tragitto più breve o più razionale per raggiungere la destinazione (quindi, ad esempio, se per evitare il traffico urbano si può percorrere una circonvallazione è possibile considerare quest’ultimo come il “normale percorso”).

La legge [2] specifica poi quanto segue:


  • l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti;
  • l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato;
  • restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
  • l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

La causa di forza maggiore può, ad esempio, essere individuata in un guasto meccanico dell’automezzo.

Le esigenze essenziali ed improrogabili non possono non essere collegate anche ad esigenze di natura familiare come, ad esempio, l’accompagnamento dei figli a scuola prima dell’inizio del lavoro.

Analizzando la fattispecie dell’indennizzabilità o meno di un infortunio in itinere avvenuto a una lavoratrice, che deduceva di avere utilizzato il mezzo privato anziché quello pubblico poiché riusciva a risparmiare circa quaranta minuti, soddisfacendo ad un tempo sia alle proprie esigenze familiari sia alle proprie condizioni fisiche, la Cassazione [3] ha negato il risarcimento per infortunio in itinere deducendo le seguenti considerazioni.

Affinché l’utilizzo del mezzo privato, per la sussistenza dell’infortunio sul lavoro, sia riconosciuto come mezzo consentito, occorre da un lato che il veicolo proprio venga utilizzato per ottenere un più stretto legame familiare o per migliorare l’efficienza dell’attività lavorativa, dall’altro lato, però, è necessario che sia assente il mezzo pubblico.

Questo va considerato come il mezzo di trasporto normale “per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada”. In tale modo si realizza quel concetto di necessità, che la norma richiede ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio occorso durante l’utilizzo del mezzo privato.

Secondo la Suprema Corte non si possono porre a carico della collettività aspettative personali che “seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico”.


Infortunio in itinere con l’auto personale: quando c’è risarcimento

Secondo la Cassazione, solo con la prova del grave disagio rappresentato dai lunghi tempi di percorrenza per raggiungere la sede di lavori coi mezzi pubblici il lavoratore riesce a spuntarla contro l’Inail e ottenere l’indennizzo per l’infortunio in itinere avvenuto con l’auto privata. L’infortunato deve provare (e la pianta della città depositata in giudizio non ha alcun valore, in quanto priva di autenticità) che l’uso del mezzo pubblico costituisce un disagio sicché si rende necessaria l’alternativa del mezzo privato (ad esempio quando il capolinea dell’autobus ferma a due chilometri dalla sede dell’azienda).

La sezione lavoro ricorda che in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, «l’infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada».

note
[1] Cass. sent. n. 22670/18.

[2] Art. 12 del Dlgs 23 febbraio 2000, n. 38.

[3] Cass. sent. n. 995/07.

Fonte: www.laleggepertutti.it


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