12 maggio 2017

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE LA FINANZIARIA. ALL' ART. 6. INTERVENTI PER I CONSORZI DI BONIFICA. GARANZIE OCCUPAZIONALI PER I SETTORI DELLA FORESTAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO



Art. 6. 
Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio

1. I commi da 1 bis a 1 quinquies dell’articolo 2 della legge regionale  30  dicembre  1977, n.106 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni le parole da “nella misura fino al 95 per cento” a “dai  singoli consorzi al ”sono sostituite dalle  parole “ nei limiti dello stanziamento  annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per  il  trattamento  fondamentale  del”. All’articolo 47, comma 12, della legge  regionale 7 maggio  2015, n. 9 è abrogato il periodo “tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11”.
2. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a disporre lo sgravio parziale dei ruoli già sospesi ai sensi dell’articolo 10, comma 28, della legge regionale 5  dicembre  2016,  n.24, limitatamente alla misura eccedente gli oneri di  contribuenza relativi all’anno 2012, ed a riemetterli per l’importo sgravato entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
3. In relazione alle disposizioni del comma 1,l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo  47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata dell’importo di 10.614 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017, di 14.786 migliaia di euro l’esercizio finanziario  2018  ed è determinata  in 39.816 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2019, di cui 520 migliaia di euro annui per assicurare la funzionalità di canali di particolare valore storico.
4. Per l’esercizio finanziario 2017 il finanziamento ordinario determinato ai sensi del comma 3 è integrato da un’assegnazione straordinaria pari a 5.000  migliaia  di euro, destinata al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non corrisposti e/o non versati per gli anni 2015 e 2016 per il personale a tempo indeterminato. Le eventuali disponibilità residue sono ripartite con le  medesime modalità  previste  dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni. L’assegnazione di cui al primo periodo del  presente comma è subordinata alla presentazione, da parte dei consorzi beneficiari, di un programma di misure finalizzate al miglioramento  della  capacità di riscossione e al contenimento dei costi di gestione.
5. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 27, della legge  regionale  n.  24/2016 è autorizzata, per l’esercizio finanziario  2017, l’ulteriore  pesa di 1.000 migliaia di euro.
6. Nel  rispetto dei criteri sanciti dall’intesa Stato Regioni in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, della  legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si intendono riferite esclusivamente ai membri di cui all’articolo 27 del decreto legge 31  dicembre  2007, n. 248,  come  sostituito  dalla  legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
7. Il controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo  21  della  legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è effettuato dal Dipartimento regionale dello  sviluppo rurale e territoriale, previo parere dell’Assessorato regionale competente per materia. Le  deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo  sono trasmesse al Servizio competente entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l’annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 60 giorni dalla loro ricezione.
8. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 3, della legge  regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata in euro 147.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017 e in euro 63.054.846,66 per l’esercizio finanziario 2018. Al comma 5 dell’articolo 23 della medesima  legge  regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole “per l’esercizio finanziario 2017” sono sostituite dalle parole “per gli esercizi  finanziari 2017 e 2018”.
9. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, della legge  regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, dell’importo annuo di 1.760 migliaia  di  euro 


Leggi la finanziaria in Pdf:

Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale







1 commento:

  1. 147 MLN.di € antincendio compreso.L'accordo è in discussione.Se non ho capito male,finora per gli OTD restano 14 MLN.Aldorizza

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