Art. 6.
Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio
1. I commi da 1 bis a 1 quinquies dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n.106 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni le parole da “nella misura fino al 95 per cento” a “dai singoli consorzi al ”sono sostituite dalle parole “ nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del”. All’articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato il periodo “tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11”.
2. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a disporre lo sgravio parziale dei ruoli già sospesi ai sensi dell’articolo 10, comma 28, della legge regionale 5 dicembre 2016, n.24, limitatamente alla misura eccedente gli oneri di contribuenza relativi all’anno 2012, ed a riemetterli per l’importo sgravato entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
3. In relazione alle disposizioni del comma 1,l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata dell’importo di 10.614 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017, di 14.786 migliaia di euro l’esercizio finanziario 2018 ed è determinata in 39.816 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2019, di cui 520 migliaia di euro annui per assicurare la funzionalità di canali di particolare valore storico.
4. Per l’esercizio finanziario 2017 il finanziamento ordinario determinato ai sensi del comma 3 è integrato da un’assegnazione straordinaria pari a 5.000 migliaia di euro, destinata al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non corrisposti e/o non versati per gli anni 2015 e 2016 per il personale a tempo indeterminato. Le eventuali disponibilità residue sono ripartite con le medesime modalità previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni. L’assegnazione di cui al primo periodo del presente comma è subordinata alla presentazione, da parte dei consorzi beneficiari, di un programma di misure finalizzate al miglioramento della capacità di riscossione e al contenimento dei costi di gestione.
5. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 27, della legge regionale n. 24/2016 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2017, l’ulteriore pesa di 1.000 migliaia di euro.
6. Nel rispetto dei criteri sanciti dall’intesa Stato Regioni in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si intendono riferite esclusivamente ai membri di cui all’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
7. Il controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 21 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è effettuato dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, previo parere dell’Assessorato regionale competente per materia. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al Servizio competente entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l’annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 60 giorni dalla loro ricezione.
8. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata in euro 147.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017 e in euro 63.054.846,66 per l’esercizio finanziario 2018. Al comma 5 dell’articolo 23 della medesima legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole “per l’esercizio finanziario 2017” sono sostituite dalle parole “per gli esercizi finanziari 2017 e 2018”.
9. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, dell’importo annuo di 1.760 migliaia di euro
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Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale
147 MLN.di € antincendio compreso.L'accordo è in discussione.Se non ho capito male,finora per gli OTD restano 14 MLN.Aldorizza
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