15 marzo 2017

LA NORMATIVA EUROPEA DISPONE CHE I “LAVORATORI A TERMINE” NON POSSONO ESSERE TRATTATI IN MODO MENO FAVOREVOLE DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO «PER IL SOLO FATTO DI AVERE UN CONTRATTO O UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO». E' LA VOLTA DEI CO.CO.CO CHE LAVORANO NELLE SEGRETERIE SCOLASTICHE


L’AUTORE: Annamaria Zarrelli

Via libera ai rimborsi ed alla ricostruzione della carriera per il personale amministrativo scolastico.

È ormai nota la problematica – tutta italiana – del precariato nella Pubblica Amministrazione ed in particolare nelle scuole. L’ennesimo caso che viene alla ribalta riguarda il personale amministrativo che dal 1° luglio 2001 lavora nelle segreterie scolastiche con contratto di Co.co.co, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Si tratta di un numero cospicuo di lavoratori che da oltre 16 anni subisce l’illegittima precarizzazione della propria condizione lavorativa. Condizione lavorativa che viene rinnovata ogni 3 anni con contratti che prevedono 30 ore di lavoro settimanale senza alcun genere di retribuzione in caso di malattia, permessi di nessun tipo, né – tantomeno – diritto a ferie, tredicesima mensilità e quant’altro previsto per il medesimo personale assunto, però, a tempo pieno.

I “Co.co.co del D.M. 66/2001” (così ormai vengono notoriamente chiamati) sono 900 in tutta Italia. Più della metà di loro (490) si trova in Sicilia (205 a Palermo, 157 a Siracusa e gli altri nel resto dell’isola). Le altre regioni italiane interessante da questa particolare “forma di precariato” sono la Calabria, la Puglia, la Campania, il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.

La “condizione” di questi lavoratori è del tutto ingiusta, poiché si pone in netto contrasto sia con la normativa europea [1] che con quella italiana [2].

Cosa dispone la normativa europea?

La normativa europea dispone che i “lavoratori a termine” non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato «per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato».

Ed infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva comunitaria del 1970 [3]. Obiettivi individuati nella garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni e volti ad impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori dei diritti riconosciuti ai medesimi lavoratori che siano stati assunti a tempo pieno.

Cosa dispone la normativa italiana?

Con particolare riferimento al nostro ordinamento, forse non tutti sanno che il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato).


Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti.

Detti limiti, per la categoria di lavoratori oggetto della presente disamina – erano stati stabiliti dal D.M. 66/2001. Detta norma, in particolare, prevedeva la stabilizzazione lavorativa entro 5 anni dall’avvio dei contratti di c.d. collaborazione coordinata e continuativa. 
Da allora, tuttavia, sono passati più di 16 anni e la stabilizzazione non è ancora stata prevista.
Più che giustificata, dunque, la protesta di centinaia di precari della scuola che altro non chiedono se non il rispetto della legge. Le prime risposte positive sono arrivate da diversi Tribunali [4]In particolare, il Tribunale di Termini Imerese ha sancito che i Co.co.co. della scuola che da anni vengono impiegati per lo più nelle segreterie con mansioni di tipo amministrativo hanno diritto ad un risarcimento di otto mensilità


In seguito, il Tribunale di Marsala ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione a corrispondere alla lavoratrice che aveva fatto causa le differenze retributive maturate negli ultimi 5 anni di lavoro. Magistrali, al riguardo, le parole espresse dal Giudice, a detta del quale «attribuire al lavoro prestato da un precario una qualificazione di minor rilievo o differente qualità rispetto al lavoro svolto da un altro diverso prestatore sarebbe quanto meno lesivo della dignità della sua opera e del suo apporto personale ed in contrasto con l’art. 1 della Costituzione».
Non si dimentichi, infatti, che la nostra Costituzione esordisce così: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».


Note

[1] Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999 del Consiglio dell’Unione Europea.
[2] D.M. n. 66/2001 del 20.04.2001.
[3] Direttiva 1999/70/CE
[4] In particolare, cfr. sul punto Trib. Di Termini Imerese, sentenza n. 46 del 18.01.2017.

14 Marzo 2017
http://www.laleggepertutti.it/153507_personale-amministrativo-scolastico-stop-al-precariato







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