10 gennaio 2017

AZIONE COLLETTIVA DEI FORESTALI SICILIANI. L'AVVOCATO FASANO COMUNICA CHE I TERMINI PER ADERIRE ALLA SECONDA ISTANZA IN COMMISSIONE EUROPEA SONO STATI PROROGATI AL 31 MAGGIO 2017


Si comunica a tutti gli operatori del comparto forestale – stante le numerose richieste – che i termini per aderire alla seconda istanza in Commissione Europea sono stati prorogati al 31 MAGGIO 2017.
Tale istanza avrà gli stessi effetti della prima e si aggiungerà a quella in itinere e non scalfirà i diritti di chi ha già aderito nel 2016.
Per aderire occorre produrre i seguenti documenti:

  1. Copia documenti identificativi.
  2. Copia certificato storico di servizio (in mancanza estratto contributivo INPS).
Una breve descrizione della nostra azione:
La Regione vi ha regalato un primato: siete i precari a contratto con anzianità giuridica più antica d’Europa! Che dire…forse è meglio tacere per poi gridare all’Europa gli abusi legali che si stanno perpetrando in Vostro danno.
Ricordate una cosa: nel caso dei forestali appare palese una circostanza: violazione della Direttiva Comunitaria 70/99 per abuso dei rapporti a termine: la Regione ha consentito di assumere, con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato privi di idonea giustificazione, i lavoratori, senza prevedere alcuna misura che limiti la durata massima totale di tali contratti o il numero dei loro rinnovi.
Ne consegue che, quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione: risarcimento del danno e stabilizzazione. E ciò in base al generale canone ermeneutico dell’obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla CGUE (in tal senso vedi, tra le molte, le sentenze della CGUE 5 ottobre 2004, C-397/01-403/01; 22 maggio 2003, C-462/99; 15 maggio 2003, C-160/01; 13 novembre 1990, C-106/89), appare evidente che le interpretazione rese ad oggi dalla Cassazione, appaiono poco conformi al diritto comunitario.
Ebbene, di questa statuizione la CGUE ha affermato la contrarierà al diritto italiano al diritto UE – e, in particolare, alla clausola 5 dell’accordo quadro ; per il primato del diritto comunitario, quindi, tale orientamento deve essere modificato, secondo una lettura appunto comunitaria della Direttiva e delle norme poste a tutela della parte debole del rapporto contrattuale: appunto il lavoratore.
Questo è il quadro normativo di riferimento. Da queste basi, procederemo con le nostre tutele collettive.
Il nostro obiettivo è quello di far emergere la condotta contraria della Regione alle norme comunitarie, poiché non consente di garantire che la reiterazione contrattuale, in considerazione delle particolarità dell’attività di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti dell’accordo quadro.
 Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole (forestali e contrattisti), non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata).

Per info: studiolegale.fasano@alice.it oppure inviare un Whatsapp: 334/8120803.











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