24 maggio 2016

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO: IL CHILOMETRAGGIO E' DEL TUTTO DOVUTO, RISPETTATO IL CCNL DEI LAVORATORI FORESTALI. GIUSTIZIA FINALMENTE E' FATTA!


Ringrazio il Responsabile Provinciale dello SNAF di Salerno, Bartolo Scandizzo, per avermi gentilmente inviato la sentenza integrale













Nota

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulic-agraria

Art. 15 - Mezzi di trasporto

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa.
Una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta (v. art. 54 - Parte operai).


Art. 54 - Centri di raccolta - mezzi di trasporto rimborso chilometrico

L’azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall’azienda, d’intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori.
L’individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l’economicità dell’azienda. Qualora l’azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.
Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l’orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi.
In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.




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1 commento:

  1. Magari con questa notizia cio' che sto raccontando io non centra nulla...Da tre settimane ci dicono che i soldi,i nostri soldi,del mese di Dicembre 2015 sono gia' im banca...Tra di noi ce gente che ha superato i 60anni ed e' insopportabile essere presi per i fondelli...Stamani ci siamo recati alla cassa centrale di Siracusa e ci hanno detto che non esiste fino a questo momento nessun mandato...Allora noi operai forestali di siracusa domani 25cm saremo tutti all'azienda forestale e o con le buone o con le cattive,VOGLIAMO I NOSTRI SOLDI:CARISSIMO DOT: CARUSO BASTA CON LE KAZZATE FACCIAMO I FATTI PRODICATEVI A VEDERE VERAMENTE IN QUALE CESSO DI BANCA SONO BLOCCATI I NOSTRI SOLDI...IMPOSSIBILE ASPETTARE 5 mesi le nostre spettanze,siamo gia' troppo indebitati...Santo Canonico

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