25 marzo 2016

VISITA FISCALE E REPERIBILITÀ: IL LAVORATORE MALATO PUÒ GIUSTIFICARSI


Visita fiscale e reperibilità: il lavoratore malato può giustificarsi


 Visita fiscale e reperibilità: il lavoratore malato può giustificarsi


RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO


Malattia: quando le assenze dal domicilio, da parte del dipendente, possono considerarsi ingiustificate e che succede in caso di assenza.

Il lavoratore in malattia, oggetto della visita fiscale da parte medico dell’Inps, non sempre rischia il licenziamento nel caso in cui sia irreperibile. Alcuni importanti chiarimenti arrivano, in proposito, dalla Cassazione: le ultime sentenze della Suprema Corte, in particolare, hanno specificato gli obblighi del dipendente nelle fasce orarie di reperibilità. Ma procediamo con ordine.





L’assenza del malato nelle fasce di reperibilità

In caso di assenza alla prima visita fiscale, il dipendente perde il trattamento economico di malattia per i primi 10 giorni di malattia. Se l’assenza dovesse estendersi anche alla successiva visita ambulatoriale o all’ulteriore visita domiciliare, oltre alla precedente sanzione il malato rischia una riduzione del 50% del trattamento economico di malattia per il residuo periodo.


Le sanzioni non vengono comminate in caso di:

– ricovero ospedaliero;
– periodi già accertati da precedente visita di controllo;
– assenza dovuta a gravi motivi.




L’assenza per gravi motivi nelle fasce di reperibilità


Eccezionalmente, il lavoratore in malattia ha la possibilità di assentarsi nelle fasce di reperibilità solo per gravi e indifferibili ragioni, dandone però tempestiva comunicazione all’Inps e al datore di lavoro.


Cosa si intende per “gravi e indifferibili” ragioni?

La gravità è dettata dalla serietà del motivo che porta all’allontanamento da casa. Essa va intesa in senso oggettivo e non soggettivo. In pratica, ciò che è “soggettivamente” grave per il lavoratore (secondo la sua particolare sensibilità), ma che tale non è oggettivamente – ossia secondo una persona media – non consente l’assenza nelle fasce orarie di reperibilità.

L’indifferibilità invece fa riferimento all’impossibilità di rimandare ad un secondo momento l’attività che si intende compiere. Un motivo può essere grave, ma non indifferibile (un colloquio di lavoro), così come un motivo indifferibile non è detto che sia necessariamente grave (per esempio, andare a fare una scommessa su una partita).


Come spiegato dalla Cassazione [1], in presenza di tali gravi e indifferibili ragioni, il lavoratore malato può assentarsi dal proprio domicilio anche durante la fasce di reperibilità, purché:


– prima ne dia comunicazione all’Inps e al datore di lavoro;
– fornisca documentazione in cui dimostri il grave e indifferibile motivo.


A nulla rileva che il lavoratore abbia preventivamente comunicato l’assenza al datore di lavoro o all’INPS: il lavoratore deve fornire la documentazione idonea a giustificare la propria assenza alla visita domiciliare quando questa è comunque effettuata nella giornata perché già disposta o richiesta dal datore di lavoro [2].



Che succede se il lavoratore non invia la comunicazione?


Le strade che si aprono sono due:

– se la comunicazione preventiva non viene inviata perché l’urgenza è talmente alta da non consentire la perdita di un solo secondo per poter adempiere a tale obbligo, e il lavoratore riesce a dimostrare ciò, egli non subisce alcuna conseguenza sanzionatoria;


– nelle altre ipotesi, il lavoratore si considera irreperibile.

Insomma, secondo la Cassazione, l’assenza non è sempre sanzionata in sé per sé, ma solo se non giustificata gravi e indifferibili ragioni: ragioni che, comunque, devono essere provate e che, altresì, devono essere talmente urgenti da non consentire la previa comunicazione agli uffici competenti.






L’assenza nelle fasce di reperibilità

Se è vero, in astratto, che l’assenza alla visita fiscale costituisce un comportamento grave che può potenzialmente ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, è anche vero però che, per adottare il licenziamento – ossia la sanzione più grave tra quelle a disposizione – bisogna anche valutare il complessivo comportamento del dipendente. Pertanto, è stato ritenuto che il licenziamento sia una sanzione sproporzionata nel caso in cui:


– il dipendente sia assente alla prima visita fiscale, ma si rechi il giorno dopo presso l’ambulatorio, così come prescrive la legge;


– il dipendente sia presente a una prima visita fiscale durante la quale il medico possa constatare l’effettiva sussistenza della malattia, ma poi sia assente alla seconda visita fiscale e alla successiva visita ambulatoriale;



– il dipendente sia assente alla prima visita fiscale, ma presente alla successiva durante la quale il medico abbia potuto constatare l’effettiva sussistenza della malattia.




Mancata collaborazione con il medico fiscale


Il lavoratore subisce le penalizzazioni previste per il caso di irreperibilità non solo in caso di assenza dalla propria abitazione nelle prescritte fasce orarie, ma anche a causa della condotta da lui tenuta quando, pur presente in casa, impedisca di fatto al medico di eseguire la visita. Il che potrebbe avvenire anche per incuria e negligenza: si pensi al caso di chi tenga alto il volume della televisione senza riuscire a sentire il citofono; al caso di chi dimentichi di avvisare il medico che, sul campanello, non c’è scritto il proprio nome, rendendosi così irreperibile; di chi, pur affetto da patologia acustica, non si faccia assistere da un terzo soggetto nel sentire chi bussa alla porta.

[1] Cass. sent. n. 3294/2016.
[2]
Inps, circolare n. 147/1996.

Autore immagine: 123rf com


24 Marzo 2016
http://www.laleggepertutti.it/consulenze/?id_aut=27&id_relpost=115919









Nessun commento:

Posta un commento

Ogni commento anonimo sarà cestinato, verranno pubblicati tutti tranne quelli offensivi e/o volgari, si ricorda che commentare significa anche assumersi la responsabilità di ciò che si dice. Qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Quelli con profilo Anonimo DEVONO essere firmati alla fine del commento altrimenti saranno cancellati. Il titolare del blog declina ogni responsabilità per i commenti rilasciati da terzi. Le immagini pubblicate sono quasi tutte tratte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro rimozione.