01 giugno 2015

ASSENZE INGIUSTIFICATE PER MALATTIA: LEGITTIME INDAGINI E LICENZIAMENTO



Assenze ingiustificate per malattia: legittime indagini e licenziamento


Alla luce delle nuove sentenze della Cassazione, che consentono sia il licenziamento per malattia “inesistente” o “ingigantita”, sia il “pedinamento” da parte di un detective, vediamo quali sono le conseguenze cui si va incontro per assenza illegittima.
Che sulle assenze per malattia viga un clima di sostanziale incertezza è un fatto ormai risaputo, complici interpretazioni della normativa non sempre limpide e, talvolta, discordanti; oltre ai dubbi posti dalle norme poco chiare, purtroppo, contribuiscono a confondere gli italiani, su tale argomento, anche le numerose leggende che aleggiano, perpetrandosi negli anni, quasi fossero una sorta di “regolamentazione” parallela alla legge ordinaria. Sono davvero tante le persone convinte che esistano i “permessi retribuiti per malattia”, alla stregua dei permessi ex festività, o per motivi personali: in pratica, questi soggetti ritengono che le giornate di malattia spettino, in una determinata misura annuale, a prescindere dal verificarsi dell’evento morboso, ovvero che i lavoratori ne possano fruire anche se perfettamente sani. Niente di più falso, naturalmente.

Tuttavia, gli atteggiamenti errati in materia non si limitano a tali false credenze, ma arrivano, in numerosi casi, all’utilizzo “disinvolto” dell’istituto, ingigantendo patologie che non sarebbero tali da ostacolare lo svolgimento dell’ordinaria giornata di lavoro.

In molte ipotesi, tramite la visita fiscale non si riesce a ricostruire l’esatta entità, e talvolta neppure la presenza, o meno, della patologia, cosicché il medico non può far altro che certificarla. In rapporto a situazioni del genere, sono svariati i casi giurisprudenziali di dipendenti in malattia che, pur disponendo di verifiche positive da parte del medico fiscale, siano stati sorpresi a far spese, sport, o semplicemente “a spasso”.

Ci si chiede, allora, se, sia legittimo il licenziamento del lavoratore “finto malato”, cioè sorpreso in attività, al di fuori della propria abitazione, che, sia secondo il certificato medico, che secondo il verbale della visita fiscale, non avrebbe potuto svolgere: la risposta è senz’altro positiva, poiché esiste una nutrita casistica giudiziale, a conferma. Ma le “sorprese” non finiscono qui: secondo la Cassazione [1], difatti, è anche legittimo che l’azienda assuma un detective per pedinare il dipendente che fruisce ingiustificatamente della malattia, seppure per un giorno soltanto.

Ad esempio, non potrà essere considerato sofferente di lombosciatalgia chi viene sorpreso a fare sport, sollevando pesi consistenti, ed a nulla vale, secondo la Corte, l’invocazione dell’illegittimità del pedinamento, da parte del lavoratore.

Quando, insomma, ci si accorge che i comportamenti del soggetto sono del tutto incompatibili con la certificazione medica, può ben scattare il licenziamento per giusta causa, determinata dalla slealtà e dalla mala fede del lavoratore.

La falsità dell’evento morboso, peraltro, può anche non essere conclamata, o dimostrata da un investigatore privato: è il caso di un dipendente che, vistosi negare un permesso, aveva riferito al proprio datore che si sarebbe collocato in malattia. Tale fatto integra un sotterfugio idoneo a far mancare la fiducia indispensabile alla prosecuzione del rapporto, con la conseguente giustificabilità del licenziamento in tronco [2]. Lo stesso è accaduto ad un soggetto che aveva presentato certificato medico in merito ad un’assenza dal lavoro per un solo giorno, a causa di un’emicrania, dopo ripetuti rifiuti , da parte dell’azienda, nella concessione di permessi per motivi personali; questo, in quanto la modalità dell’assenza e della comunicazione dei motivi, posteriori alla reiterata negazione dei riposi, hanno fatto presumere l’inesistenza della malattia[3].
Ad ogni modo, non ogni assenza per “falsa malattia” si trasforma in un licenziamento: difatti, ha precisato recentemente la Cassazione [4], perché sia giustificabile la cessazione, è necessario che il comportamento del soggetto arrechi notevoli danni all’azienda o a terzi, o che influisca negativamente sul ciclo produttivo. Costituendo, effettivamente, il licenziamento, la sanzione disciplinare più grave, esso è da considerare quale “ultima spiaggia”.

Infine, attenzione agli adempimenti in merito alla comunicazione dell’assenza dal lavoro: non è sufficiente il solo invio telematico del certificato medico all’Inps, da parte del professionista curante, ma è ugualmente indispensabile la comunicazione al datore di lavoro, per non commettere illecito disciplinare [5].


[1] Cass. sent. n. 25162/14 del 26.11.2014.
[2] Trib. Milano, sent. del 14.03.1998.
[3] Trib. Milano sent. del 3.07.1991.
[4] Cass. sent. n. 3254 del 18.02.2015.
[5] Cass. sent. n. 2023 del 4.02.2015.


31 Maggio 2015
La Legge per tutti









2 commenti:

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    1. Ho risposto tantissime volte a queste falsità, ma non ha importanza. Sono disposto a rifarlo nuovamente a condizioni che lei mi dica in quale provincia, fascia appartenenza e distretto lavora, in modo di poter verificare il suo nominativo. Grazie

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