30 aprile 2015

FINANZIARIA, SÌ AI TAGLI AI FORESTALI. ORE 14.25. L'ARS APPROVA L'ARTICOLO 49 SU FORESTALI E CONSORZI DI BONIFICA


Finanziaria, sì ai tagli ai Forestali - LA DIRETTA

Ore 14.25. L'ars approva l'articolo 49 su forestali e consorzi di bonifica



bilancio, finanziaria, partecipate, regionali, Politica




12.44 Ardizzone: "Riprendiamo dall'articolo 49". Si tratta del discusso articolo che prevede interventi nei confronti dei Forestali e dei Consorzi di bonifica.

12.52 Figuccia (Forza Italia): "I Forestali devono avere il rango e la dignità di lavoratori. Voi del governo state dimenticando intere categorie, migliaia di persone".

13.03 Bocciati gli emendamenti di Figuccia e Cordaro che intervenivano sul rimborso chilometrico e sulla possibilità che i Forestali potessero spingersi non oltre i 20 chilometri dalla sede di appartenenza.

13.22 Il capogruppo di Forza Italia Marco Falcone chiede di bocciare il comma col quale si prevede che sia la Resais a gestire il trattamento economico dei Forestali. Bocciato.

13.26 Si vota allora un altro emendamento sempre di Falcone che sposta al 2017 il trasferimento alla Resais del trattamento economico dei Forestali. Approvato.


13.28 Fazio chiede l'abolizione della indennità di rischio per i Forestali che non ne hanno diritto e chiede l'applicazione della visita medica preventiva. Approvato con l'ok del governo.

14.25 L'Ars approva l'articolo 49 su Forestali e Consorzi di bonifica

 30 Aprile 2015
http://livesicilia.it/2015/04/30/finanziaria-riparte-la-maratona-la-diretta-oggi-forestali-regionali-ex-pip-e-partecipate_622290/



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1 commento:

  1. Visto che i rappresentanti SINDACALI non riescono nella normale CONTRATTAZIONE a far rispettare la legge 16/96,Tutti gli iscritti al proprio SINDACATO CONFEDERALE O AUTONOMO devono chiedere AL PEOPRIO SEGRATARIO di fare RICORSO presso il GIUDICE DEL LAVORO DELLE PROPRIE CITTA'. Art. 48.
    Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative

    1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresì l'inserimento nella suddetta fascia gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità di iscrizione in tale fascia e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici.
    2. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.
    3. L'appartenenza al contingente di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.
    4. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative è formato dai lavoratori forestali già inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.
    5. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente con operai fuori fascia e inclusi nella graduatoria unica di cui all'articolo 49.
    Art. 49.
    Graduatoria unica distrettuale

    1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale.
    2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.
    3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    4. Gli Uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di cui al comma 1.
    5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione. Andrea D'agostino Messina

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