31 agosto 2014

IN SICILIA E' PERIODO DI CACCIA. SEVERAMENTE VIETATO NELLE AREE DEL DEMANIO FORESTALE, NELLE RISERVE NATURALI, NELLE OASI DI PROTEZIONE E RIFUGIO DELLA FAUNA SELVATICA, NELLE ZONE CINOLOGICHE, NEI FONDI CHIUSI AI SENSI DELLARTICOLO 24 L.R. 33/97


In Sicilia è già periodo di caccia

Domani circa 40mila doppiette potranno sparare negli ambiti territoriali di residenza





Giorgio Petta
Palermo. Per una volta tanto è una fortuna essere siciliani. Almeno così dovrebbero pensarla i 40 mila cacciatori dell'Isola appassionati dell'arte cara alla dea Diana. La pre-apertura della stagione venatoria 2014-2015 è, infatti, dedicata soltanto ad essi fino al 20 settembre. Per l'apertura generale bisognerà aspettare il 21 settembre, mentre la chiusura è stata fissata per il 31 gennaio 2015. Così ha previsto il decreto firmato il 13 giugno scorso dall'assessore regionale dell'Agricoltura Paolo Ezechia Reale. La pre-apertura è riservata esclusivamente ai cacciatori siciliani residenti nell'Isola. Il decreto, varato in base alle disposizioni contenute nel Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il calendario venatorio ed i relativi Decreti di regolamentazione dell'esercizio della caccia in Sicilia, sono consultabili nel sito web dell'Assessorato dell'Agricoltura.
Rispetto allo scorso anno, la stagione venatoria comincerà con una settimana di ritardo rispetto allo scorso anno. Il cacciatore residente in Sicilia - secondo quanto dispone il decreto - «è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di quattro Ambiti territoriali di caccia della Regione, a sua scelta, con esclusione degli amibiti territoriali di caccia ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie), previo regolare versamente di 5,16 euro per ogni Atc».
Domattina i circa 40mila cacciatori siciliani - muniti di tutta la documentazione prevista dalla normativa, comprese le ricevute dei versamenti delle tasse di concessione governativa e regionale relative al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia nonché le polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per infortuni correlati all'attività venatoria - potranno sparare, in pre-apertura e negli Ambiti territoriali di caccia di residenza, fino al 20 settembre al coniglio selvatico; l'1, il 6 e il 7 settembre, in appostamento temporaneo, alla tortora; l'1, il 7, il 13, il 14 e il 20 settembre al colombaccio. La caccia è consentita - da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto - il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica e in ogni caso non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore. Il quale è obbligatoad annotare nell'apposito tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana tramite il Comune di residenza, in modo indelebile e negli appositi spazi, il giorno e l'Atc scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera anche se la eserciterà in più Ambiti territoriali di caccia. La pagina del tesserino deve essere compilata per ogni Atc prima di iniziare l'attività venatoria. Sul tesserino devono essere registrati tutti i capi abbattuti entro le 13 del giorno scelto. Se la caccia prosegue nel pomeriggio, la registrazione va fatta alla fine della battuta. I capi di selvaggina stanziale dovranno, invece, essere registrati subito dopo l'abbattimento. Il tesserino deve essere portato con il resto della documentazione richiesta. Nei giorni di martedì e venerdì l'esercizio dell'attività venatoria è vietato.
Per quanto riguarda i cacciatori non residenti in Sicilia, questi non sono autorizzati a cacciare negli Ambiti territoriali di caccia in regime di pre-apertura, ma possono farlo esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agroturistico-venatorie.
All'apertura generale, il calendario venatorio prevede la caccia al coniglio selvatico dal 21 settembre al 14 dicembre 2014 incluso; alla volpe dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015; al colombaccio dal 21 settembre 2014 al 24 gennaio 2015; alla quaglia dal 21 settembre al 31 ottobre 2014; al merlo dal 21 settembre al 31 dicembre 2014; all'allodola dal 21 settembre al 31 dicembre 2014; alla cesena, al tordo bottaccio e al tordo sassello dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015; all'alzavola, al beccaccino, alla canapiglia, al codone, al fischione, alla folaga, alla gallinella d'acqua, al germano reale, al mestolone, al moriglione, alla pavoncella e al porciglione dall'1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015; alla beccaccia dall'1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 (è vietata la posta); alla gazza e alla ghiandaia dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015; al cinghiale dall'1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015; alla tortora dall'1 al 30 ottobre 2014.
Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli Atc prescelti per questo tipo di caccia e indicati nel tesserino al momento del suo rilascio dal funzionario comunale, è possibile per 28 giornate. Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina, con è previsto un limite giornaliero: 5 guaglie (25 in totale nel corso della stagione venatoria), 3 beccacce (20), 5 tortore (25), 10 allodole, moriglioni, beccaccini o mestoloni (50), 5 codoni, pavocelle e canapiglie (25 nel corso della stagione) e 3 conigli selvatici.
Per quanto riguarda l'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico, questo è regolamentato in ciascuno degli Atc. Limitazioni e prescrizioni ulteriori sono stabiliti per quanto riguarda la caccia nei Siti Natura 2000, nelle Zone speciali di conservazione (ZSC), le Zone di protezione speciale (ZPS) e nelle 14 porzioni delle Important Bird Areas (IBA). Caccia vietata nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, nelle zone cinologiche, nelle aree del Demanio forestale, nei fondi chiusi ai sensi dell'articolo 24 delle legge regionale 33/97.


30 Agosto 2014



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