28 maggio 2012

DDL DEL 5 NOVEMBRE 2008



5 novembre 2008

PER NON DIMENTICARE

  
 
Questo e' successo quando il PD era all'opposizione 
 
 
 
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

       Onorevoli colleghi,

       con  l'accordo  sottoscritto il 30 novembre  2005  da
     Fai-Cisl,  Flai-Cgil  e  Uila-Uil  regionale   con   il
     governo  della  Regione,  scaturito  da  una  lunga  ed
     intensa   trattativa   tra  le   parti,    sono   state
     individuate  una serie di misure per il comparto  agro-
     forestale-ambientale che hanno come fine:

       a)  la  promozione e la valorizzazione delle  risorse
     del comparto;

       b)  la tutela del territorio rurale e montano e delle
     condizioni   socio-economiche  delle   popolazioni   di
     montagna e delle zone svantaggiate;

       c)  l'incremento  qualitativo  e  quantitativo  della
     superficie   boscata,   della  selvicoltura   e   delle
     attività connesse;

       d)   la   prevenzione   delle   cause   di   dissesto
     idrogeologico;

       e) la lotta alla desertificazione;

       f)  la  tutela degli ambienti naturali, del paesaggio
     e degli ecosistemi;

       g)   la   ricostituzione  e  il  miglioramento  della
     copertura vegetale dei terreni marginali;

       h)  l'utilizzo  sociale  dei  boschi  anche  ai  fini
     ricreativi e didattici;

       i)  la  difesa dagli incendi del patrimonio forestale
     regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e  degli
     ambienti  naturali  che devono assurgere  ad  obiettivo
     prioritario della Regione Siciliana;

       l)  il  contribuire al raggiungimento degli obiettivi
     assegnati  all'Italia  nell'ambito  degli  accordo   di
     Kyoto.

       Quanto  detto non poteva prescindere da una  gestione
     delle      risorse      umane      alle      dipendenze
     dell'Amministrazione  forestale  che  raggiungesse   in
     tempo  prefissato  l'obiettivo di diminuire  il  numero
     totale  dei  dipendenti e nel contempo di incrementarne
     l'utilizzo   attraverso  una  verticalizzazione   verso
     l'alto dell'impegno occupazionale e professionale.

       Il  Parlamento siciliano ha recepito con la legge  n.
     14   del   14   aprile  2006  gran  parte  dell'accordo
     sindacale  sottoscritto il 30 novembre 2005, rimandando
     alcune sue parti ad ulteriori momenti legislativi.

       Ad  oggi,  parti importanti della legge regionale  n.
     14  del  14  aprile 2006 rimangono ancora  inapplicate,
     mentre  si  può definire conclusa la fase di attuazione
     degli   articoli  riguardanti  il  personale,   ed   in
     particolare    quelli   concernenti   la    istituzione
     dell'elenco  speciale,  degli incrementi  occupazionali
     per  i  lavoratori  a  tempo  indeterminato  e  per   i
     lavoratori a tempo determinato.

       Una   maggiore   e   prolungata  presenza   dell'uomo
     all'interno  del  bosco, grazie agli  incrementi  della
     legge   regionale  n.  14/06  anche   se   minime,   ha
     determinato  una  maggiore tutela  e  salvaguardia  del
     nostro  patrimonio boscato i cui effetti positivi  sono
     riconducibili  negli  ultimi  due  anni  proprio   alla
     parziale  trasformazione in legge dell'accordo  del  30
     novembre 2005.

       Al  fine di raggiungere gli importanti obiettivi  che
     il  richiamato  accordo  si  è  posto,  il  gruppo  del
     Partito  democratico all'Assemblea regionale  siciliana
     ritiene  indispensabile darne completa  applicazione  e
     pertanto  con il presente disegno di legge, integrativo
     della  legge  regionale n. 14 del 14  aprile  2006,  si
     vuole  completare una riforma che fin dalle  sue  prime
     battute sta dando positivi risultati, inoltre,  con  la
     riforma  della  previdenza in  agricoltura  intervenuta
     con  la  finanziaria nazionale 2008, sono  venuti  meno
     gli  indicatori  relativi  alle  giornate  di  garanzia
     utili  per  il  diritto alle prestazioni  previdenziali
     che  per  decenni hanno orientato anche  i  disegni  di
     legge in materia di occupazione forestale.

       Per  questi  motivi si ritiene necessario ampliare  a
     8.690  i  lavoratori a tempo indeterminato,   istituire
     un    contingente    di   lavoratori    con    garanzia
     occupazionale di 7 mesi lavorativi annui pari a  11.230
     unità,  e istituire una  fascia di garanzia di  4  mesi
     lavorativi  annui   di  cui  faranno   parte  tutti   i
     lavoratori  inseriti nell'elenco speciale, non  facenti
     parti delle garanzie sopra menzionate.

       Con la suddetta misura, da attuarsi nel biennio 2009-
     2010   e   con   una  progressione  sul  totale   della
     manodopera,  si procederà ad una riduzione  del  numero
     totale  dei  lavoratori forestali di circa 2.000  unità
     annue   conseguenza  della  definitiva   individuazione
     dell'organico    come   previsto   con    l'istituzione
     dell'elenco speciale.

       Tale   verticalizzazione   prevista,   realizza   una
     valorizzazione   professionale  ed  occupazionale   dei
     lavoratori  e  un  loro utilizzo razionale  nelle  fasi
     colturali di cui necessita la risorsa ambiente- bosco.

       Per  tali ragioni ci attendiamo una rapida e positiva
     approvazione del testo in oggetto.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                          Organici forestali

       1.  L'articolo  44 della legge regionale   14  aprile
     2006, n. 14, è così sostituito:

        Art.  44  -  1.  Ferma restando  l'articolazione  in
     distretti  forestali di cui all'articolo 27,  comma  2,
     lettera  a) , della legge regionale 5 giugno  1989,  n.
     11,  per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori
     condotti in amministrazione diretta, per l'attività  di
     prevenzione    e   presidio   territoriale    di    cui
     all'articolo  29, per la prevenzione e  la  repressione
     degli   incendi,   nonché  per  ogni   altra   attività
     ascrivibile alle funzioni istituzionali, la Regione  si
     avvale di:

       a) n. 8690 lavoratori a tempo indeterminato (LTI);

       b)  n.  11.230  lavoratori con garanzia occupazionale
     minima   di  sette  mesi  lavorativi  annui   ai   fini
     previdenziali;

       c)  lavoratori con garanzia occupazionale  minima  di
     quattro  mesi  lavorativi annui ai fini  previdenziali,
     inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 43.

       2.  A  regime, nel biennio 2009 - 2010, le  dotazioni
     complessive  a livello regionale sono determinate  come
     segue:

       a) contingente lavoratori a tempo determinato:

    L.R.       L.R.     Previsti    2009       2010      TOTALE
    16/96     14/06    da accordo
                      (30/11/05)
                       al 2008

     875      1.313      2.350     + 3.170   + 3.170     8.690

       b)  contingente lavoratori con garanzia occupazionale
     minima   di  sette  mesi  lavorativi  annui   ai   fini
     previdenziali;

    L.R.       L.R.    Previsti     2009       2010     TOTALE
    16/96     14/06   da accordo
                      (30/11/05)
                       al 2008

    2.942     5.226      7.830    + 1.700    + 1.700    11.230


       c)  contingente  ad  esaurimento  di  lavoratori  con
     garanzia  occupazionale di quattro mesi annui  ai  fini
     previdenziali,   formato   dal   rimanente    personale
     iscritto  nell'elenco  speciale e  non  rientrante  nei
     contingenti  di cui alle lettere a) e b)  del  presente
     articolo;

       d)   contingente  di  lavoratori  da  inquadrare  nei
     livelli    impiegatizi,   pari   al   10   per    cento
     dell'organico dei contingenti di cui ai punti a) e b).

       3.  La dotazione complessiva dei lavoratori di cui al
     comma  2  è  articolata dall'Osservatorio regionale  di
     cui  all'articolo  48,  in  contingenti  provinciali  e
     distrettuali, distinti per l'Azienda regionale  foreste
     demaniali   e  per  il  Dipartimento  regionale   delle
     foreste.   Le  dotazioni  distrettuali  per   l'Azienda
     regionale  delle  foreste  demaniali  sono  determinate
     avendo  riguardo  alle superfici demaniali  delle  aree
     protette  o  comunque  gestite,  ai  vivai,  alle  aree
     attrezzate,  agli  opifici, ai servizi  generali  e  ad
     ogni  ulteriore  attività istituzionale  espletata.  Le
     dotazioni  distrettuali  per il Dipartimento  regionale
     delle  foreste  sono  stabilite  avendo  riguardo  alla
     superficie   boscata,   alle   aree   protette,    alla
     orografia,  ai  mezzi, alle attrezzature in  dotazione,
     ai  servizi  generali  e  ad  ogni  ulteriore  attività
     istituzionale   espletata.  La  Giunta  regionale,   su
     proposta  dell'Assessore regionale per l'agricoltura  e
     le  foreste, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo
     48,    ridetermina   le   dotazioni   provinciali   dei
     contingenti distrettuali in base ai criteri   suddetti,
     tenuto conto delle variazioni intervenute.

       4.  Ferma  restando l'appartenenza dei lavoratori  al
     contingente  distrettuale, è ammessa,  su  istanza  del
     lavoratore      o      per     specifiche      esigenze
     dell'Amministrazione,  la mobilità  dei  lavoratori  di
     cui  al comma 2, nell'ambito provinciale. I criteri per
     disciplinare   la   mobilità   interdistrettuale   sono
     definiti dall'Osservatorio di cui all'articolo 48.

       5.   L'Azienda  regionale  foreste  demaniali  ed  il
     Dipartimento  regionale  delle foreste  utilizzano,  di
     norma,  in modo continuativo i lavoratori di  cui  alle
     lettere  b), c) e d) del comma 2 del presente articolo,
     fino al completamento delle garanzie occupazionali  del
     contingente di appartenenza.

                                Art. 2.
                    Graduatoria unica distrettuale

       1.  L'articolo  45  della legge regionale  14  aprile
     2006, n. 14, è così sostituito:

        Art.  45  -  1.  In ogni distretto è costituita  una
     graduatoria distrettuale, comprendente, nell'ordine,  i
     lavoratori   di  cui  alle  lettere  a),   b)   e   c),
     dell'articolo 44 così come modificato e integrato.   La
     graduatoria è formulata attribuendo ad ogni  lavoratore
     10  punti per ogni anno di anzianità di iscrizione  nel
     contingente  di  appartenenza. A  parità  di  punteggio
     sono    considerate,   nell'ordine,   l'anzianità    di
     iscrizione  nell'elenco anagrafico e  la  maggiore  età
     anagrafica.

       2.  In  ogni distretto è istituita, altresì, un'unica
     graduatoria distrettuale per i lavoratori di  cui  alla
     lettera  d),  dell'articolo 44, così come modificato  e
     integrato.  Al fine della formazione della  graduatoria
     sono  attribuiti  10  punti per  ogni  anno  di  lavoro
     prestato    in   qualsiasi   tempo   alle    dipendenze
     dell'Amministrazione  forestale, considerando  anno  di
     lavoro  anche  un  solo  turno nell'arco  dell'anno.  A
     parità   di  punteggio  vale  il  numero  di  anni   di
     iscrizione  negli elenchi anagrafici e la maggiore  età
     anagrafica.

       3.  Le  graduatorie distrettuali sono valide ai  fini
     della  progressione verticale dalla fascia di  garanzia
     occupazionale inferiore a quella superiore,  che  dovrà
     avvenire  entro trenta giorni dalla individuazione  dei
     posti  resisi  vacanti  fino  al  raggiungimento  delle
     unità previste dalla presente legge .

       4.  Le  graduatorie distrettuali sono utilizzate  per
     la   formazione   e  l'aggiornamento   di   contingenti
     distinti  in  relazione all'impiego dei lavoratori  nel
     settore   forestale,   alle   dipendenze   dell'Azienda
     regionale  foreste  demaniali nonché  del  Dipartimento
     regionale  delle  foreste, con le  dotazioni  organiche
     che  sono  determinate dall'Osservatorio  regionale  di
     cui all'articolo 48.

       5.  La competenza alla formulazione delle graduatorie
     è  delle commissioni provinciali di cui all'articolo 50
     della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Qualora  le
     suddette  commissioni  non  adempiano  nel  termine  di
     trenta  giorni, provvede nei successivi quindici giorni
     il   direttore  dell'Ufficio  provinciale  del   lavoro
     competente.

       6.  L'appartenenza del contingente dei  lavoratori  a
     tempo  indeterminato è incompatibile con la  iscrizione
     negli   elenchi  dei  coltivatori  diretti,  coloni   e
     mezzadri  e, comunque, di altre categorie di lavoratori
     autonomi.

       7.  Il  mancato espletamento dell'attività lavorativa
     prevista,   salvo   documentati   casi   di   malattia,
     infortunio,  contratti di lavoro  a  tempo  determinato
     inferiore  a  dodici mesi, cause di  forza  maggiore  o
     altri  gravi  motivi, comporta la decadenza  definitiva
     dal contingente di appartenenza.

       8.  Il  lavoratore, in caso di rinunzia al  passaggio
     al  contingente superiore, permane definitivamente  nel
     contingente   di  appartenenza,  nella   posizione   in
     graduatoria  che  gli  compete,  con  l'annotazione   a
     margine  dell'avvenuta rinunzia  in  via  definitiva  e
     permanente.

       9.  L'Osservatorio regionale di cui  all'articolo  48
     determina  i  criteri  per  il  passaggio,  nell'ambito
     dello   stesso   distretto,  del  personale    tra   il
     contingente  alle  dipendenze  dell'Azienda   regionale
     delle  foreste  demaniali e quello corrispondente  alle
     dipendenze del Dipartimento regionale delle foreste.

       10.  I  lavoratori impiegati nella lotta attiva  agli
     incendi  di cui alla lettera a) dell'articolo 57  della
     legge  regionale  6 aprile 1996, n. 16,  al  compimento
     del  cinquantacinquesimo anno di  età  sono  impiegati,
     anche  in  soprannumero,  dal Dipartimento  foreste  in
     altre mansioni all'interno del servizio antincendio.  I
     posti  resisi  vacanti nel contingente  sono  ricoperti
     tramite   progressione   dalla   fascia   di   garanzia
     inferiore.

                                Art. 3.
         Assunzione dei lavoratori con garanzia occupazionale

       1.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente
     legge,  l'Azienda regionale delle Foreste demaniali  ed
     il    Dipartimento   regionale   delle   foreste,    in
     applicazione   dell'attuale   normativa   statale   sul
     mercato  del  lavoro, previa definizione  dei  criteri,
     delle    modalità   e   della   tempistica,   con    le
     organizzazioni  sindacali firmatarie  del  CCNL  e  del
     CIRL     di    categoria,    provvedono    direttamente
     all'assunzione  dei  lavoratori di  cui  alla  presente
     legge.

       2.   Al  fine  dell'assunzione  dei  lavoratori  sono
     utilizzate   le   graduatorie   distrettuali   di   cui
     all'articolo 1, comma 3.

       3.  La  mancata  presentazione  del  lavoratore  alla
     richiesta  di  assunzione,  se  non  giustificata  come
     previsto  dall'articolo 2, comma 7, equivale a rinunzia
     del   medesimo   all'assunzione  ed  alla   prestazione
     lavorativa,   con   corrispondente   riduzione    della
     garanzia    occupazionale    minima    nell'anno     di
     riferimento.

                                Art. 4.
          Assunzione di lavoratori per l'ulteriore fabbisogno
                             occupazionale
                in caso di nuovi insediamenti forestali

       1.  Nel  caso di nuovi interventi forestali  attivati
     dall'Amministrazione  regionale a  decorrere  dall'anno
     2005  nei  comuni in assenza di precedenti  interventi,
     sono  parimenti inseriti nell'elenco speciale  anche  i
     lavoratori  che abbiano effettuato almeno un  turno  di
     lavoro   di  51  giornate  lavorative  alle  dipendenze
     dell'Amministrazione  regionale,  esclusi  i  casi   di
     malattia,  infortunio  o documentate   cause  di  forza
     maggiore.

       2.  E'  consentito  l'avviamento  di  lavoratori  nei
     comuni  dove  l'Amministrazione  regionale  non   abbia
     operato  in  precedenza. In tal caso sono  sottoscritte
     apposite  clausole  derogatorie con  le  organizzazioni
     sindacali   firmatarie   del   contratto,   che    sono
     sottoposte      all'approvazione      dell'Osservatorio
     regionale  di cui all'articolo 48 della legge regionale
     14 aprile 2006, n. 14.

       3.    Per    la   formulazione   delle   graduatorie,
     l'avviamento  al  lavoro ed ogni  altro  adempimento  è
     competente il Dipartimento regionale del lavoro.

                                Art. 5.
                      Meccanismo di sostituzione
             per la copertura dei posti resisi disponibili

       1.   In   caso  di  sopravvenuta  inidoneità  fisica,
     accertata  ai  sensi  e  con le modalità  previste  dal
     decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626   e
     successive  modifiche  ed  integrazioni,  i  lavoratori
     alle   dipendenze   del   Dipartimento   foreste   sono
     inseriti,  anche  in soprannumero, nel  contingente  di
     appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano  i
     requisiti  di  idoneità  fisica  e  professionale.   Il
     Dipartimento   foreste  verifica  la   possibilità   di
     proficuo  utilizzo  del lavoratore  in  altre  mansioni
     compatibili  con  il suo stato di salute  e  l'idoneità
     specifica  sotto il profilo professionale e  sanitario.
     In   caso   di   impossibilità  di  proficuo   utilizzo
     all'interno  del  Dipartimento foreste,  il  lavoratore
     transita,  anche  in  soprannumero, nel  corrispondente
     contingente  alle  dipendenze  dell'Azienda   regionale
     foreste   demaniali,   fermo   restando   il   possesso
     dell'idoneità fisica e professionale.

                                Art. 6.
                         Abrogazione articoli

       1.  Sono  abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo  60
     della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

       2.  Sono  abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo  50
     della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

                                Art. 7.
                           Norma finanziaria

       1.  Per l'attuazione della presente legge è istituito
     nel  bilancio  della Regione per l'anno  2009  apposito
     capitolo   di  spesa  con  lo  stanziamento   di   euro
     34.173.680,00;  per il 2010 euro 20.504.208  e  per  il
     2011  euro  13.669.472,00  cui  si  provvede  ai  sensi
     dell'articolo 3, lettera g), della legge  regionale  27
     aprile 1999, n. 10.

                                Art. 8.
                           Entrata in vigore

       1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in  vigore
     il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

       2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.
 
 

Gruppo Parlamentare PD                            
 
 
 

 
  
 
 
Firmatari
 
Oddo Camillo (PD).
•    Cracolici Antonino (PD). Gucciardi Baldassare (PD). Ferrara Massimo (PD). Ammatuna Roberto (PD). Apprendi Giuseppe (PD). Barbagallo Giovanni (PD). Bonomo Mario (PD). De Benedictis Roberto (PD). Di Benedetto Giacomo (PD). Digiacomo Giuseppe (PD). Di Guardo Antonino (PD). Donegani Michele (PD). Faraone Davide (PD). Fiorenza Cataldo (PD). Galvagno Michele (PD). Laccoto Giuseppe (PD). Lupo Giuseppe (PD). Marinello Vincenzo (PD). Marziano Bruno (PD). Panarello Filippo (PD). Panepinto Giovanni (PD). Picciolo Giuseppe (PD). Raia Concetta (PD). Rinaldi Francesco (PD). Speziale Calogero (PD). Termine Salvatore (PD). Vitrano Gaspare (PD)
 
Link.  
 
Oppure cliccate l'immaggine quì sotto dell'On Camillo Oddo.
 

 
 
Fino a ieri 27/05/2012 essendo stati parte integrante del  Governo Regionale, non sono stati capaci di far approvare questo ddl, addirittura non conosciamo nessun documento ufficiale in merito. Li possiamo capire, perchè proprio ieri nell'Assemblea  Regionale del PD hanno dovuto affrontare altri punti più  importanti dei forestali, uno dei quali: "è legato al voto imminente  e a chi dovrà decidere la composizione delle liste per le regionali e soprattutto per le politiche. Perché se, come sembra, per Camera e Senato si tornerà a votare col Porcellum, non saranno gli elettori ma le segreterie dei partiti a decidere chi staccherà il biglietto per Roma. E anche alla luce del limite dei tre mandati fissato dallo statuto del Pd, qualcuno rischia di restare a piedi e in questo clima da lunghi coltelli vuole maggiori garanzie".
Continua quì..
Questo dimostra che le priorità sono altre, cioè essere rieletti. Adesso prima che lo dite voi lo dico io: è vero con questo Governo abbiamo effettuatoqualche giorno in più, cosa che non è successo con i Governi precedenti. 
Dove sono le garanzie per il futuro? Non possiamo ogni anno vivere l'incubo del Commissario dello Stato, dovete o dovevate trovare la soluzione a questa eterna problematica. Con il PD al Governo, che essendo stati appoggiati elettoralmente dal Sindacato, si pensava che potevano fare la differenza, invece.....
Concludo condividendo il l'ultimo comunicato del Segretario della  Fai Cisl Sicilia, Fabrizio Colonna:POLITICA FALLIMENTARE E BUGIARDA.

 Niente legge? Niente voti!!!

MA VALE PER TUTTI.


 Si pensa che il PD da oggi non darà più il sostegno al Governo Lombardo.

 

1 commento:

  1. sig.politici noi forestali se al piu presto possibile non andremo a lavorare quando ci saranno le votazioni regionali sappiate una cosa che ci saranno molti voti in meno interessatevi per non distruggere la politica.

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