29 luglio 2011

PURA DEMAGOGIA

Riordino della legislazione ed acquisizione di nuove competenze nell'ambito del comparto agro-forestale-ambientale. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.
DDL Numero 751 del 23.06.11
 
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

         Onorevoli colleghi,

         la  proposta  normativa posta alla vostra  attenzione
     ha  lo  scopo  di introdurre un riordino della  normativa
     relativa al comparto agro-forestale-ambientale.

         In    particolare   vengono   individuate    funzioni
     ulteriori  rispetto a quelle già attribuite alla  Regione
     siciliana con la legge regionale n. 14 del 2006.

         Per  garantire lo sviluppo sostenibile del territorio
     ed  il  miglioramento  della  qualità  della  vita  della
     popolazione, la Regione valorizza le risorse  ambientali,
     in  conformità  agli accordi internazionali  sottoscritti
     dallo  Stato  ed  agli  impegni  internazionali  da  essi
     scaturenti.  A tal fine promuove la valorizzazione  delle
     risorse    del    settore    agro-silvo-pastorale,     il
     mantenimento  e  miglioramento del  territorio  rurale  e
     montano   e   delle  condizioni  socio-economiche   delle
     popolazioni  di montagna.  Vengono, altresì,  individuati
     i    seguenti   compiti:   riassetto   e   consolidamento
     idrogeologico   di   tutto   il   territorio   siciliano;
     sistemazione idraulico-forestale avvalendosi anche  delle
     tecniche  di  ingegneria naturalistica di tutte  le  aree
     con   dissesto  geomorfologico  nelle  aree  indicate   a
     pericolosità  geomorfologica o idraulica individuati  dai
     piani  stralcio  di  bacino per l'assesto  idrogeologico;
     difesa  del  suolo, tutela e miglioramento del paesaggio;
     rimboschimento  delle aree povere con  specie  arboree  a
     diversa  vocazione e specificatamente, sia  paesaggistica
     che  di riconsolidamento; realizzazione di sentieri e  di
     strutture  per l'accoglienza di villeggiatura  montana  e
     di  escursionisti; produzione di specie legnose a  futuro
     sfruttamento  commerciale  ed  industriale;  bonifica   e
     pulizia   idraulico-fluviale  (letti   dei   fiumi,   dei
     torrenti   e   dei   laghi)   e   dei   cigli   stradali;
     salvaguardia,  tutela e nuovi impianti di verde  pubblico
     nelle  città; gestione ed ammodernamento delle  strutture
     nei  parchi  e  delle riserve; avviamento, in  seguito  a
     delibera  di  Giunta regionale e sentite le  associazioni
     di   categoria,  all'interno  dei  demani  forestali,  di
     allevamenti  (  suini, equini, ovini, bovini,  ecc)  allo
     scopo di creare un marchio di carni tipiche siciliane.

         Si  tratta, dunque, di una serie di compiti di tutela
     e  prevenzione,  a  cui la Regione  deve  provvedere  con
     proprio  personale  in  organico,  a  ciò  in  parte  già
     avviato.  All'Azienda regionale foreste demaniali,  oltre
     ai   compiti  e  alle  funzioni  assegnati  dalla   legge
     regionale  n.  14  del 2006, vengono  assegnati  anche  i
     suddetti compiti.

         Alla   cabina  di  regia,  istituita  al   comma   3,
     dell'articolo  1 della legge regionale n.  14  del  2006,
     avente   il   compito  di  provvedere   allo   studio   e
     monitoraggio   delle   risorse,  alla   formulazione   di
     apposite proposte per il razionale utilizzo delle  stesse
     e   alla   verifica  dello  stato  di  attuazione   degli
     interventi, è, altresì, affidato lo studio del  piano  di
     intervento  strategico relativo ai nuovi compiti  che  si
     intendono  introdurre. Mentre la formulazione  originaria
     rinviava  ad  un  apposito  provvedimento  dell'Assessore
     regionale  per l'agricoltura e le foreste la composizione
     della  cabina  stessa, con la presente  proposta  vengono
     individuati ex legge i componenti.

         Al  fine  di consentire la partecipazione degli  enti
     locali  e  un loro coinvolgimento nelle azioni  a  tutela
     del  territorio,  i  comuni devono  comunicare  entro  30
     giorni  dalla  data di entrata in vigore  della  presente
     legge  la  mappatura  di tutte le aree  adibite  a  verde
     pubblico  alla cabina di regia; le province la  mappatura
     di  tutta  la  rete  viaria  provinciale  e  delle  regie
     trazzere.

         Gli   articoli   11-18   mirano  a  stabilizzare   il
     personale   in   organico,  trattandosi   di   lavoratori
     forestali,    assunti   nei   contingenti   a    garanzia
     occupazionale  di  n. 101 giornate e n.  151  giornate  e
     quelli non garantiti ma assunti per n. 78 giorni annui.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                               Titolo I
                         DISPOSIZIONI GENERALI

                                Art. 1.
                               Finalità

         1.  La Regione, nel rispetto della Costituzione e dei
     vincoli  derivanti dall'ordinamento comunitario  e  dagli
     obblighi   internazionali,  ferme  restando  le  finalità
     previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 14  del
     2006,  con  la presente legge, assume i seguenti  compiti
     il cui espletamento è condotto in esecuzione diretta:

         a)  riassetto e consolidamento idrogeologico di tutto
     il territorio siciliano;
         b)   sistemazione   idraulico-forestale   avvalendosi
     anche  delle  tecniche  di  ingegneria  naturalistica  di
     tutte  le  aree  con dissesto geomorfologico  nelle  aree
     indicate   a  pericolosità  geomorfologica  o   idraulica
     individuati  dai piani stralcio di bacino  per  l'assesto
     idrogeologico;

         c)  difesa  del  suolo, tutela  e  miglioramento  del
     paesaggio;

         d)   rimboschimento  delle  aree  povere  con  specie
     arboree  a  diversa  vocazione  e  specificatamente,  sia
     paesaggistica che di riconsolidamento;

         e)  realizzazione  di sentieri  e  di  strutture  per
     l'accoglienza    di   villeggiatura    montana    e    di
     escursionisti;

         f)    produzione   di   specie   legnose   a   futuro
     sfruttamento commerciale ed industriale;

         g)  bonifica e pulizia idraulico-fluviale (letti  dei
     fiumi, dei torrenti e dei laghi) e dei cigli stradali;

         h)  salvaguardia,  tutela e nuovi impianti  di  verde
     pubblico nelle città;

         i)  gestione  ed ammodernamento delle  strutture  nei
     parchi e delle riserve;

         j)  avviamento,  in  seguito  a  delibera  di  Giunta
     regionale   e  sentite  le  associazioni  di   categoria,
     all'interno dei demani forestali, di allevamenti  (suini,
     equini,  ovini,  bovini, ecc) allo  scopo  di  creare  un
     marchio di carni tipiche siciliane.

         2.  La  Regione, oltre a perseguire la  difesa  degli
     incendi  del patrimonio forestale, dei terreni  agricoli,
     del  paesaggio  e  degli ambienti  naturali,  supporta  e
     coadiuva  con proprio personale, le azioni di repressione
     incendi  condotte  dai  vigili  del  fuoco.  La  Regione,
     nell'ambito  della difesa del territorio  dagli  incendi,
     espleta  attività di supporto e coadiuva con le strutture
     di protezione civile.

                                Art. 2.
                           Nuove competenze

         1.   I  nuovi  obiettivi,  di  cui  all'articolo   1,
     assumono  un ruolo fondamentale della presente legge,  in
     quanto  rappresentano la ragione stessa della sua entrata
     in vigore.

                                Art. 3.
           Compiti dell'Azienda regionale foreste demaniali

         1.  L'Azienda regionale foreste demaniali,  oltre  ai
     compiti  ed alle funzioni assegnati dalla legge regionale
     n.  14  del 2006, svolge i compiti e le funzioni previste
     dall'articolo 1 della presente legge.

         2.  L'Ispettorato  dipartimentale  regionale  foreste
     demaniali, oltre i compiti e le funzioni assegnati  dalla
     legge  regionale n. 14 del 2006, svolge i  compiti  e  le
     funzioni, previste dall'articolo 2 della presente legge.

                                Art. 4.
                            Cabina di regia

         1.  La  Cabina di regia di cui all'articolo 1,  comma
     3,  della legge regionale n. 14 del 2006 studia il  piano
     di  intervento strategico (PIS) che rappresenta il quadro
     guida   che,   rilevate  le  criticità   complessive   ed
     analitiche  relative agli obiettivi di  cui  all'articolo
     1,   individua   soluzioni  ed   interventi   per   agire
     preventivamente per il loro materiale soddisfacimento.

         2.  La Cabina di regia esegue lo studio analitico del
     piano  di intervento generale sia relativo alla logistica
     che  alla copertura finanziaria necessaria all'avviamento
     di tutto il personale in organico a tempo indeterminato.

         3.  La  Cabina  di  regia  è composta  dall'Assessore
     regionale  per  le risorse agricole e alimentari  che  ne
     diviene  il  coordinatore e dall'Assessore regionale  per
     il   territorio   e   l'ambiente  che   ne   diviene   il
     vicecoordinatore e dai seguenti soggetti:

         a)   dal  direttore  regionale  dell'azienda  foreste
     demaniali;

         b)    dal    direttore   regionale   dell'ispettorato
     ripartimentale foreste;

         c) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

         d)   dai   nove   direttori  delle  aziende   foreste
     demaniali provinciali;

         e)     dai     nove     direttori    dell'ispettorato
     ripartimentale foreste provinciali;

         f)  da un esperto docente universitario della facoltà
     di agraria;

         g)  da un esperto docente universitario della facoltà
     di geologia;

         h)  da un esperto docente universitario della facoltà
     di economia e commercio;

         i)  da un esperto docente universitario della facoltà
     di ingegneria;

         j)  da  un  esperto docente universitario di  diritto
     del lavoro della facoltà di giurisprudenza;

         k)   dal   presidente  della  Commissione    Attività
     produttive' dell'Assemblea regionale siciliana;

         l)  dal  presidente della Commissione  Territorio  ed
     ambiente' dell'Assemblea regionale siciliana;

         m)  dal  presidente  della  Commissione   Cultura   e
     lavoro' dell'Assemblea regionale siciliana;

         n)   dai   segretari  regionali  dei   sindacati   di
     categoria    confederali,    autonomi    e    di     base
     rappresentativi  a  norma dello  statuto  dei  lavoratori
     (legge 300/70) o da loro delegati.

         4.  La  Cabina di regia si avvale delle  strutture  e
     degli  strumenti degli uffici centrali e  periferici  del
     dipartimento regionale delle foreste.

                               Titolo II
       PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO SICILIANO

                                Art. 5.
                    Piani strategici di intervento


         1.  Entro  centoventi giorni dall'entrata  in  vigore
     della  presente norma è definito lo studio  da  cui  trae
     origine il piano di intervento strategico generale  e  la
     copertura economica necessaria alla sua realizzazione.

         2.  Entro  centottanta giorni dell'entrata in  vigore
     della  presente  norma sono definiti i  piani  strategici
     d'intervento   provinciali  legati  ai   nove   distretti
     siciliani.  I piani di intervento strategici  provinciali
     individuano   nei  dettagli,  i  fondi   necessari   alla
     realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 e  il
     numero  di  personale necessario alla esecuzione  diretta
     dei   lavori,  obiettivo  per  obiettivo.  Il  piano   di
     intervento   strategico   generale   è   monitorato    ed
     aggiornato ogni anno entro il 30 novembre.

                                Art. 6.
                          Compiti dei comuni

         1.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
     presente  legge,  i comuni della Regione comunicano  alla
     Cabina di regia, la mappatura di tutte le aree adibite  a
     verde  pubblico. I comuni, inoltre, possono inoltrare  in
     qualsiasi momento, richieste di nuovi impianti  di  spazi
     da designare a verde pubblico.

                                Art. 7.
                        Compiti della provincia

         1.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
     presente  legge,  le province regionali, fanno  pervenire
     alla  Cabina  di  regia, le mappature di  tutta  la  rete
     viaria provinciale e delle regie trazzere.

                                Art. 8.
               Compiti della Protezione civile regionale

         1.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
     presente  legge,  la  direzione della  Protezione  civile
     regionale  comunica  le linee guida dei  loro  interventi
     preventivi  nel territorio siciliano. Entro i  successivi
     trenta  giorni, la Cabina di regia rende noto  il   piano
     di   coodiuvamento'   alla  direzione   regionale   della
     Protezione  civile  in cui sono indicati  i  compiti  del
     personale   antincendio,  il  numero   ed   i   mezzi   a
     disposizione per l'esecuzione del piano.

                                Art. 9.
                    Piano di intervento antincendio

         1.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
     presente  legge,  la direzione regionale dell'Ispettorato
     dipartimentale  foreste  e la direzione  dei  vigili  del
     fuoco  studiano  e  determinano un  piano  di  interventi
     antincendio  condivisi per la prevenzione nel  territorio
     siciliano.  Il  piano è comunicato alla Cabina  di  regia
     che  lo armonizza con gli altri interventi e ne determina
     il   numero   di  personale  e  la  necessaria  copertura
     finanziaria.

                               Art. 10.
                        Procedure di esproprio

         1.  La  Regione in ottemperanza agli articoli 19,  20
     21,  22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale n.  14
     del  2006  sollecita, ulteriormente, le espropriazioni  e
     le  occupazioni  di  terreni da  destinare  a  superficie
     boschiva.   Si  pone,  nel  prossimo  quinquennio,   come
     obiettivo  strategico quello di allargare  la  superficie
     boschiva  fino a raggiungere la media del  30  per  cento
     del territorio come nel resto del paese.

                              Titolo III
          ORGANICI LAVORATORI FORESTALI A TEMPO INDETERMINATO

                               Art. 11.
                         Personale in organico

         1.  E' obiettivo strategico della presente legge, non
     solo   il   perseguimento   degli   obiettivi   di    cui
     all'articolo    1,    ma    anche    la    valorizzazione
     professionale, occupazionale e l'utilizzo razionale  e  a
     tempo indeterminato di tutto il personale in organico.

                               Art. 12.
                           Modifica di norma

         1.  L'articolo  44 della legge regionale  n.  14  del
     2006 è così sostituito:

          Art.  44  -  Ferma  restando  l'articolazione  in  9
     distretti    forestali,   per   le   esigenze    connesse
     all'esecuzione  dei  lavori condotti  in  amministrazione
     diretta,  per  l'attività di prevenzione  e  di  presidio
     territoriale,  per  la prevenzione  e  repressione  degli
     incendi,   nonché   per  le  funzioni  introdotte   dalla
     presente   legge,   la  Regione   si   avvale   a   tempo
     indeterminato  di tutti i lavoratori a  vario  titolo  in
     organico all'entrata in vigore della presente norma.'.

                               Art. 13.
                        Lavoratori in organico

         1.  Per  lavoratori  in  organico,  si  intendono   i
     soggetti  che con la legge regionale n. 14 del 2006  sono
     stati  assunti a tempo indeterminato, quelli assunti  nei
     contingenti  a garanzia occupazionale di n. 101  giornate
     e  n. 151 giornate e quelli non garantiti ma assunti  per
     n.  78  giorni  annui. Questi lavoratori dovranno  essere
     impiegati  a  tempo  indeterminato per  l'esecuzione  dei
     lavori previsti all'articolo 1 della presente legge.

                               Art. 14.
           Personale in forza all'Azienda foreste demaniali

         1.   Il   personale  in  forza  all'Azienda   foreste
     demaniali,  oltre  che  per  i  compiti  e  le   funzioni
     previste  dalla  legge  regionale  n.  14  del  2006,   è
     utilizzato  per  l'espletamento  dei  compiti   e   delle
     funzioni introdotte dal comma 1 della presente legge.
         2.  Il  personale dell'Ispettorato foreste demaniali,
     oltre  a svolgere i compiti e le funzioni previsti  dalla
     legge  regionale  n.  14  del  2006,  è  utilizzato   per
     l'espletamento  dei  compiti e delle funzioni  introdotte
     dall'articolo 2 della presente legge.

         3.  Qualora  il monitoraggio effettuato della  Cabina
     di  regia,  ne  ravveda la necessità a tal uopo,  possono
     essere   impegnati   anche  quei  lavoratori   in   forza
     all'azienda  foreste  demaniali che  hanno  superato  gli
     esami  in  qualità di lavoratori antincendio ed  inseriti
     tra le riserve medesime.

                               Art. 15.
                        Passaggio di personale

         1.   E'   possibile,  se  ritenuto   necessario,   il
     passaggio  di  personale in organico all'Azienda  foreste
     demaniali  negli organici dell'ispettorato dipartimentale
     foreste  e viceversa. Ciò, in ottemperanza alle  modalità
     previste dalla legge regionale n. 14 del 2006.

                               Art. 16.
           Formulazione di richiesta di passaggio nel ruolo

         1.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
     presente  legge, i dipendenti a vario titolo in  organico
     presso   l'Azienda  foreste  demaniali  e   l'Ispettorato
     dipartimentale foreste, confermano o meno,  con  apposita
     richiesta,   la  volontà  di  essere  assunti   a   tempo
     indeterminato.

                               Art. 17.
                        Assunzione di personale

         1.  Entro  centottanta giorni dall'entrata in  vigore
     della  presente  legge, la Regione,  sulla  base  di  uno
     specifico  studio prodotto dalla Cabina di regia,  assume
     tutto   il   personale  in  forza  all'Azienda  forestale
     demaniali  e  all'Ispettorato  dipartimentale  foreste  a
     tempo indeterminato.

                               Art. 18.
                           Norma finanziaria

         1.  Per  quanto  non espressamente contenuto,  ma  di
     pertinenza  della  presente legge,  rimangono  in  vigore
     tutte  le  disposizioni normative  previste  nella  legge
     regionale n. 14 del 2006.

         2.  La  Regione attua un accordo quadro di  programma
     con  l'INPS  nazionale  e trasferisce  ed  istituisce  in
     bilancio  per l'anno 2012 un apposito capitolo  di  spesa
     con lo stanziamento di euro110.000.000.

         3.  La  Regione per il riassetto ed il consolidamento
     idrogeologico del territorio trasferisce dai fondi FAS  e
     canalizza  in  apposito capitolo di bilancio  per  l'anno
     2012    ..migliaia di euro.

         4.  La  Regione istituisce, nel 2013, un capitolo  di
     bilancio  per le entrate derivanti dalla fruizione  delle
     aree  demaniali  aperte  alla comunità  e  dalla  vendita
     delle  produzioni boschive varie, nonché,  per  tutte  le
     entrate  derivanti dagli obiettivi previsti dall'articolo
     1.

                               Art. 19.
         Soppressione della disposizione relativa alla domanda
                                annuale
           per il mantenimento del lavoratore in graduatoria

         1.  Con l'entrata in vigore della presente legge, che
     determina l'assunzione a tempo indeterminato di  tutti  i
     lavoratori forestali, è abrogata e superata la norma  che
     prevedeva  la  domanda annuale per  il  mantenimento  del
     lavoratore   in   graduatoria.  Sono   fatte   salve   le
     graduatorie   prodotte   dagli   elenchi   speciali   dei
     lavoratori  forestali  in quanto,  da  esse,  derivano  i
     nominativi per le assunzioni a tempo indeterminato.

                               Art. 20.
                               Personale

         1.  Qualora  per  il soddisfacimento degli  obiettivi
     previsti  dalla presente norma, il personale in  organico
     dovesse  risultare insufficiente, si procede a recuperare
     tutti  i  lavoratori che hanno avuto rapporti  di  lavoro
     con  l'Azienda foreste demaniali sulla base del  criterio
     dell'anzianità.

         2.  Se  anche  dopo  tale reperimento  di  personale,
     l'organico  necessario al raggiungimento degli  obiettivi
     previsti   dalla  presente  norma,  dovessero   risultare
     insufficienti,  si  provvede,  con  delibera  di   Giunta
     regionale,  a nuove assunzioni tra i lavoratori  iscritti
     negli   elenchi   anagrafici  dei   braccianti   agricoli
     siciliani.

                               Art. 21.
                           Entrata in vigore

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale  della Regione siciliana ed entrerà  in  vigore
     il giorno successivo alla sua pubblicazione.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.


 Firmatari

    • Mancuso Fabio Maria (PDL).  
 

                                                   
Leontini Innocenzo (PDL).
 

                                                   

•  Limoli Giuseppe (PDL)





 Link.










Questa è anche la petizione che fa firmare il sifus, è sicuramente un'iniziativa lodevole, ma non sappiamo se è opera del Sifus o è stato il Pdl ad usare quest'ultimi.........



Scusate On.li, ma dove eravate quando avete votato la 14/2006? Vi ricordiamo che avete peggiorato l'accordo del novembre 2005 e la delibera del 31 gennaio 2006. Lei On. Leontini in quel periodo era proprio l'Assessore AA.FF. ed ecco cosa aveva detto: data storica mantenuti tutti gli impegni. Ma purtroppo la 14/2006 approvata dalla Vostra maggioranza, mortificava i lavoratori forestali, facendo contenti solamenti un misero 15%. Per quanto riguarda invece  il PD, gradirei sapere: ma dove sono finite quelle promesse fatte quando eravate all'opposizione? In questo Blog ce ne sono di tutti i colori.

Adesso cosa volete fare?




POLITICA = FALSE PROMESSE

 Continuate a votare....

Meditate gente, meditate

Adesso a proposito del DDL 751 Vi consiglio di leggere alcuni post quì sotto e tutti insieme rendiamoci conto su come i Politici all'unanimità, continuano a giocare con  il pane dei lavoratori forestali.

Operai ostaggi dei politici.
Leontini: data storica mantenuti tutti gli impegni.    
Annuncio dell'Assessore La Via voluto dall'On. Giuseppe Limoli.
L'On. Limoli aveva assicurato la risoluzione del problema.

28 luglio 2011

LA POLITICA SI DISINTERESSA DEI FORESTALI

Incendi in Sicilia, Apprendi. "Il solito copione, nessuna prevenzione"


24 luglio 2011 

"Come ogni anno da un po’ di giorni stiamo assistendo ad una serie di incendi che come sempre distruggono un importante patrimonio boschivo e importanti specie di piante mediterranee in via di estinzione". Lo ha detto il deputato regionale del Pd, Pino Apprendi.
 "Assistiamo allo stesso modello di 'cura' degli incendi, niente prevenzione  - ha continuato Apprendi -  tutta repressione. Andiamo per ordine. La competenza per lo spegnimento degli incendi boschivi  è degli operai forestali, ma è pur vero che questi, se fossero gestiti bene, sarebbero in grado di ridurre ai minimi termini l’intervento repressivo, operando per tempo nella prevenzione; pulizia del sottobosco, preparazione di viali parafuoco ecc. cose che fanno parte dei loro compiti istituzionali e che hanno dimostrato di sapere fare. La Provincia dovrebbe, con la propria competenz, provvedere ad eliminare l’erba alta e pulire i bordi delle strade provinciali; i comuni dovrebbero diffidare i proprietari di terreni a tenere puliti i siti; i gestori delle autostrade dovrebbero garantire l’assenza di elementi che favoriscono gli incendi all’interno delle autostrade e infine, ma non ultimo, ci sarebbe il senso civico dei cittadini".
"Se la “cura” sarà solo la repressione avremo il territorio in fiamme, gli operai forestali che passeranno da un incendio all’altro, I vigili del fuoco, già insufficienti per svolgere i loro gravosi compiti istituzionali, che dovranno partecipare allo spegnimento dei boschi, e poi la magia della macchina mangiasoldi pubblici della protezione civile, dei canadair che dovranno intervenire a prescindere dal vero effetto che hanno sugli incendi (oltre a quello scenico mediatico ) e dell’intervento di elicotteri ricognitori. C’è quindi un grande assente che si chiama prevenzione, che costa meno , fa risparmiare soldi, forse salva qualche vita umana, qualche decina di ettari di bosco e macchia mediterranea e impegna per vigilare il territorio migliaia di volontari della protezione civile e migliaia di vigili del fuoco volontari. Perché ci si ostina ad ignorare la prevenzione? A chi giova? Chi è responsabile? Tutti? Quindi nessuno. In attesa del prossimo fuoco". Ha concluso Apprendi.
Link.



LA DENUNCIA DI LEGAMBIENTE


Nell’ultimo anno in Sicilia, in controtendenza con l’andamento positivo del resto del Paese, si e’ registrato rispetto al 2009 un aumento del 34% dei roghi e la superficie andata in fumo si e’ piu’ che raddoppiata con un incremento di quasi il 57%. In tutto il territorio regionale, nel 2010 si sono verificati 1.159 incendi, che hanno trasformato in cenere una superficie complessiva di 20.258 ettari, di cui 7.242 di boschi e foreste, con un’estensione media di ciascun evento di 17 ettari. A fornire i dati e’ Legambiente, con la terza tappa di ”Non scherzate col fuoco”, la campagna di monitoraggio, prevenzione e informazione sugli incendi boschivi dell’associazione e del dipartimento della Protezione civile che si e’ inaugurata oggi in Sicilia, a Petralia Sottana (Palermo) nel territorio del Parco delle Madonie, dove e’ stato presentato ”Ecosistema Incendi”, dossier sugli incendi boschivi in Sicilia. Analizzando con attenzione i dati relativi ai roghi che sono divampati lo scorso anno in Sicilia risulta che e’ Palermo la provincia piu’ colpita dalle fiamme: 202 incendi hanno trasformato in cenere 6.649 ettari di territorio, di cui un terzo boscato. La provincia meno interessata dal fenomeno dei roghi e’ stata Ragusa, dove 47 incendi hanno percorso una superficie di 237 ettari di territorio. Dai piccoli ai grandi comuni della Sicilia, nel 2010 sono 246 le amministrazioni locali che hanno dovuto rispondere all’emergenza incendi, oltre il 60% di tutti i comuni siciliani. Di questi il 19% nel messinese e il 14% nel territorio palermitano.
Gli incendi sono una vera e propria emergenza – ha commentato Paola Tartabini, portavoce nazionale Non Scherzate con fuoco di Legambiente – perche’ distruggono habitat e paesaggi, possono mettere in crisi l’esistenza di tante economie locali che hanno scommesso sul turismo ambientale, accrescono il rischio idrogeologico e la desertificazione“. “Sono per la maggior parte dolosi – spiega – ed estate dopo estate riconfermano un pericoloso segnale di rifiuto della legalita’. Per reprimere il fenomeno e’ necessario eliminare a monte la possibilita’ di speculare sulla gestione delle aree bruciate. E questo si puo’ fare da un lato con il catasto delle superfici percorse dalle fiamme, dall’altro con un’oculata manutenzione dei boschi e l’allargamento delle aree protette e dei parchi nazionali. Una lotta agli incendi boschivi quindi a 360 gradi da realizzare durante tutto l’anno”. In Sicilia, secondo il dossier di Legambiente, si registra un’attenzione sempre piu’ alta sull’emergenza roghi: un trend positivo caratterizza i comuni che svolgono un lavoro positivo di mitigazione degli incendi boschivi. Nell’ultimo anno il 73% dei comuni svolgono un buon operato.
In linea con gli anni passati e in ritardo rispetto alle altre regioni italiane, e’ invece il dato sull’istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco, realizzato e aggiornato solo dal 46% dei comuni siciliani. Ed e’ proprio il censimento delle superfici incendiate, che rappresenta il punto cruciale nella lotta agli incendi. Perche’ e’ questa stessa mappatura a vincolare e proteggere le aree percorse dal fuoco da mire criminali e speculative.In Sicilia il 75% degli incendi sono di origine dolosa con interessi della criminalita’. Dietro ai fuochi ci sono interessi loschi e affari illegali. Legambiente stima che nel biennio 2009-2010 il giro d’affari legato al rimboschimento sia stato pari a oltre sedici milioni di euro, visto che il rimboschimento di un ettaro bruciato costa 2000 euro. “Non basta – sottolinea Gianfranco Zanna, responsabile Beni culturali di Legambiente Sicilia – l’attivita’ esemplare delle forze dell´ordine e del corpo forestale ogni estate, in prima linea nelle attivita’ di spegnimento, informazione, avvistamento e controllo del territorio. La lotta a questi veri e propri delitti ambientali non puo’ prescindere dalla sensibilizzazione dei cittadini e delle comunita’, anche per rompere quel muro di omerta’ che a volte circonda gli incendiari”. E sul fronte delle illegalita’ ambientali, nell’ultimo anno, in Sicilia, il Corpo forestale dello Stato ha effettuato tre sequestri, sono stati identificati e denunciati 26 ”criminali incendiari”, arrivando all’arresto di una persona. Inoltre, nel territorio siciliano sono state accertate 786 infrazioni, di cui 188 nella provincia di Palermo, 149 nel messinese e 111 nel catanese.

22 luglio 2011

19 luglio 2011

LE PROMESSE NON SI MANTENGONO


26 settembre 2007

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante nuove misure per il comparto agro-forestale-ambientale




RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

con  l'accordo  sottoscritto il 30 novembre  2005  da
Fai-Cisl,  Flai-Cgil  e  Uila-Uil  regionale   con   il
governo  della  Regione,  scaturito  da  una  lunga  ed
intensa   trattativa   tra  le   parti,    sono   state
individuate  una serie di misure per il comparto  agro-
forestale-ambientale che hanno come fine:

a)  la  promozione e la valorizzazione delle  risorse
del comparto;

b)  la tutela del territorio rurale e montano e delle
condizioni   socio-economiche  delle   popolazioni   di
montagna e delle zone svantaggiate;

c)  l'incremento  qualitativo  e  quantitativo  della
superficie   boscata,   della  selvicoltura   e   delle
attività connesse;

d)   la   prevenzione   delle   cause   di   dissesto
idrogeologico;

e) la lotta alla desertificazione;

f)  la  tutela degli ambienti naturali, del paesaggio
e degli ecosistemi;

g)   la   ricostituzione  e  il  miglioramento  della
copertura vegetale dei terreni marginali;

h)  l'utilizzo  sociale  dei  boschi  anche  ai  fini
ricreativi e didattici;

i)  la  difesa dagli incendi del patrimonio forestale
regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e  degli
ambienti  naturali  che devono assurgere  ad  obiettivo
prioritario della Regione Siciliana;

l)  il  contribuire al raggiungimento degli obiettivi
assegnati  all'Italia  nell'ambito  degli  accordo   di
Kyoto.

Quanto  detto non poteva prescindere da una  gestione
delle      risorse      umane      alle      dipendenze
dell'Amministrazione  forestale  che  raggiungesse   in
tempo  prefissato  l'obiettivo di diminuire  il  numero
totale  dei  dipendenti e nel contempo di incrementarne
l'utilizzo   attraverso  una  verticalizzazione   verso
l'alto dell'impegno occupazionale e professionale.

Il  Parlamento siciliano ha recepito con la legge  n.
14   del   14   aprile  2006  gran  parte  dell'accordo
sindacale  sottoscritto il 30 novembre 2005, rimandando
alcune sue parti ad ulteriori momenti legislativi.

Ad  oggi,  parti importanti della legge regionale  n.
14  del  14  aprile 2006 rimangono ancora  inapplicate,
mentre  si  può definire conclusa la fase di attuazione
degli   articoli  riguardanti  il  personale,   ed   in
particolare    quelli   concernenti   la    istituzione
dell'elenco  speciale,  degli incrementi  occupazionali
per  i  lavoratori  a  tempo  indeterminato  e  per   i
lavoratori a tempo determinato.

Una   maggiore   e   prolungata  presenza   dell'uomo
all'interno  del  bosco, grazie agli  incrementi  della
legge   regionale  n.  14/06  anche   se   minime,   ha
determinato  una  maggiore tutela  e  salvaguardia  del
nostro  patrimonio boscato i cui effetti positivi  sono
riconducibili  negli  ultimi  due  anni  proprio   alla
parziale  trasformazione in legge dell'accordo  del  30
novembre 2005.

Al  fine di raggiungere gli importanti obiettivi  che
il  richiamato  accordo  si  è  posto,  il  gruppo  del
Partito  democratico all'Assemblea Regionale  Siciliana
ritiene  indispensabile darne completa  applicazione  e
pertanto  con il presente disegno di legge, integrativo
della  legge  regionale n. 14 del 14  aprile  2006,  si
vuole  completare una riforma che fin dalle  sue  prime
battute sta dando positivi risultati, inoltre,  con  la
riforma  della  previdenza in  agricoltura  intervenuta
con  la  finanziaria nazionale 2008, sono  venuti  meno
gli  indicatori  relativi  alle  giornate  di  garanzia
utili  per  il  diritto alle prestazioni  previdenziali
che  per  decenni hanno orientato anche  i  disegni  di
legge in materia di occupazione forestale.


Per  questi  motivi si ritiene necessario ampliare  a
8.690  i  lavoratori a tempo indeterminato,   istituire
un    contingente    di   lavoratori    con    garanzia
occupazionale di 7 mesi lavorativi annui pari a  11.230
unità,  e istituire una  fascia di garanzia di  4  mesi
lavorativi  annui   di  cui  faranno   parte  tutti   i
lavoratori  inseriti nell'elenco speciale, non  facenti
parti delle garanzie sopra menzionate.


Con la suddetta misura, da attuarsi nel biennio 2009-
2010   e   con   una  progressione  sul  totale   della
manodopera,  si procederà ad una riduzione  del  numero
totale  dei  lavoratori forestali di circa 2.000  unità
annue   conseguenza  della  definitiva   individuazione
dell'organico    come   previsto   con    l'istituzione
dell'elenco speciale.

Tale   verticalizzazione   prevista,   realizza   una
valorizzazione   professionale  ed  occupazionale   dei
lavoratori  e  un  loro utilizzo razionale  nelle  fasi
colturali di cui necessita la risorsa ambiente- bosco.

Per  tali ragioni ci attendiamo una rapida e positiva
approvazione del testo in oggetto.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Organici forestali

1.  L'articolo  44 della legge regionale   14  aprile
2006, n. 14, è così sostituito:

Art.  44  -  1.  Ferma restando  l'articolazione  in
distretti  forestali di cui all'articolo 27,  comma  2,
lettera  a) , della legge regionale 5 giugno  1989,  n.
11,  per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori
condotti in amministrazione diretta, per l'attività  di
prevenzione    e   presidio   territoriale    di    cui
all'articolo  29, per la prevenzione e  la  repressione
degli   incendi,   nonché  per  ogni   altra   attività
ascrivibile alle funzioni istituzionali, la Regione  si
avvale di:

a) n. 8690 lavoratori a tempo indeterminato (LTI);

b)  n.  11.230  lavoratori con garanzia occupazionale
minima   di  sette  mesi  lavorativi  annui   ai   fini
previdenziali;

c)  lavoratori con garanzia occupazionale  minima  di
quattro  mesi  lavorativi annui ai fini  previdenziali,
inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 43.

2.  A  regime, nel biennio 2009 - 2010, le  dotazioni
complessive  a livello regionale sono determinate  come
segue:

a) contingente lavoratori a tempo determinato:

L.R.       L.R.     Previsti    2009       2010      TOTALE
16/96     14/06    da accordo
(30/11/05)
al 2008

875      1.313      2.350     + 3.170   + 3.170     8.690

b)  contingente lavoratori con garanzia occupazionale
minima   di  sette  mesi  lavorativi  annui   ai   fini
previdenziali;

L.R.       L.R.    Previsti     2009       2010     TOTALE
16/96     14/06   da accordo
(30/11/05)
al 2008

2.942     5.226      7.830    + 1.700    + 1.700    11.230


c)  contingente  ad  esaurimento  di  lavoratori  con
garanzia  occupazionale di quattro mesi annui  ai  fini
previdenziali,   formato   dal   rimanente    personale
iscritto  nell'elenco  speciale e  non  rientrante  nei
contingenti  di cui alle lettere a) e b)  del  presente
articolo;

d)   contingente  di  lavoratori  da  inquadrare  nei
livelli    impiegatizi,   pari   al   10   per    cento
dell'organico dei contingenti di cui ai punti a) e b).

3.  La dotazione complessiva dei lavoratori di cui al
comma  2  è  articolata dall'Osservatorio regionale  di
cui  all'articolo  48,  in  contingenti  provinciali  e
distrettuali, distinti per l'Azienda regionale  foreste
demaniali   e  per  il  Dipartimento  regionale   delle
foreste.   Le  dotazioni  distrettuali  per   l'Azienda
regionale  delle  foreste  demaniali  sono  determinate
avendo  riguardo  alle superfici demaniali  delle  aree
protette  o  comunque  gestite,  ai  vivai,  alle  aree
attrezzate,  agli  opifici, ai servizi  generali  e  ad
ogni  ulteriore  attività istituzionale  espletata.  Le
dotazioni  distrettuali  per il Dipartimento  regionale
delle  foreste  sono  stabilite  avendo  riguardo  alla
superficie   boscata,   alle   aree   protette,    alla
orografia,  ai  mezzi, alle attrezzature in  dotazione,
ai  servizi  generali  e  ad  ogni  ulteriore  attività
istituzionale   espletata.  La  Giunta  regionale,   su
proposta  dell'Assessore regionale per l'agricoltura  e
le  foreste, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo
48,    ridetermina   le   dotazioni   provinciali   dei
contingenti distrettuali in base ai criteri   suddetti,
tenuto conto delle variazioni intervenute.

4.  Ferma  restando l'appartenenza dei lavoratori  al
contingente  distrettuale, è ammessa,  su  istanza  del
lavoratore      o      per     specifiche      esigenze
dell'Amministrazione,  la mobilità  dei  lavoratori  di
cui  al comma 2, nell'ambito provinciale. I criteri per
disciplinare   la   mobilità   interdistrettuale   sono
definiti dall'Osservatorio di cui all'articolo 48.

5.   L'Azienda  regionale  foreste  demaniali  ed  il
Dipartimento  regionale  delle foreste  utilizzano,  di
norma,  in modo continuativo i lavoratori di  cui  alle
lettere  b), c) e d) del comma 2 del presente articolo,
fino al completamento delle garanzie occupazionali  del
contingente di appartenenza.

Art. 2.
Graduatoria unica distrettuale

1.  L'articolo  45  della legge regionale  14  aprile
2006, n. 14, è così sostituito:

Art.  45  -  1.  In ogni distretto è costituita  una
graduatoria distrettuale, comprendente, nell'ordine,  i
lavoratori   di  cui  alle  lettere  a),   b)   e   c),
dell'articolo 44 così come modificato e integrato.   La
graduatoria è formulata attribuendo ad ogni  lavoratore
10  punti per ogni anno di anzianità di iscrizione  nel
contingente  di  appartenenza. A  parità  di  punteggio
sono    considerate,   nell'ordine,   l'anzianità    di
iscrizione  nell'elenco anagrafico e  la  maggiore  età
anagrafica.

2.  In  ogni distretto è istituita, altresì, un'unica
graduatoria distrettuale per i lavoratori di  cui  alla
lettera  d),  dell'articolo 44, così come modificato  e
integrato.  Al fine della formazione della  graduatoria
sono  attribuiti  10  punti per  ogni  anno  di  lavoro
prestato    in   qualsiasi   tempo   alle    dipendenze
dell'Amministrazione  forestale, considerando  anno  di
lavoro  anche  un  solo  turno nell'arco  dell'anno.  A
parità   di  punteggio  vale  il  numero  di  anni   di
iscrizione  negli elenchi anagrafici e la maggiore  età
anagrafica.

3.  Le  graduatorie distrettuali sono valide ai  fini
della  progressione verticale dalla fascia di  garanzia
occupazionale inferiore a quella superiore,  che  dovrà
avvenire  entro trenta giorni dalla individuazione  dei
posti  resisi  vacanti  fino  al  raggiungimento  delle
unità previste dalla presente legge .

4.  Le  graduatorie distrettuali sono utilizzate  per
la   formazione   e  l'aggiornamento   di   contingenti
distinti  in  relazione all'impiego dei lavoratori  nel
settore   forestale,   alle   dipendenze   dell'Azienda
regionale  foreste  demaniali nonché  del  Dipartimento
regionale  delle  foreste, con le  dotazioni  organiche
che  sono  determinate dall'Osservatorio  regionale  di
cui all'articolo 48.

5.  La competenza alla formulazione delle graduatorie
è  delle commissioni provinciali di cui all'articolo 50
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Qualora  le
suddette  commissioni  non  adempiano  nel  termine  di
trenta  giorni, provvede nei successivi quindici giorni
il   direttore  dell'Ufficio  provinciale  del   lavoro
competente.

6.  L'appartenenza del contingente dei  lavoratori  a
tempo  indeterminato è incompatibile con la  iscrizione
negli   elenchi  dei  coltivatori  diretti,  coloni   e
mezzadri  e, comunque, di altre categorie di lavoratori
autonomi.

7.  Il  mancato espletamento dell'attività lavorativa
prevista,   salvo   documentati   casi   di   malattia,
infortunio,  contratti di lavoro  a  tempo  determinato
inferiore  a  dodici mesi, cause di  forza  maggiore  o
altri  gravi  motivi, comporta la decadenza  definitiva
dal contingente di appartenenza.

8.  Il  lavoratore, in caso di rinunzia al  passaggio
al  contingente superiore, permane definitivamente  nel
contingente   di  appartenenza,  nella   posizione   in
graduatoria  che  gli  compete,  con  l'annotazione   a
margine  dell'avvenuta rinunzia  in  via  definitiva  e
permanente.

9.  L'Osservatorio regionale di cui  all'articolo  48
determina  i  criteri  per  il  passaggio,  nell'ambito
dello   stesso   distretto,  del  personale    tra   il
contingente  alle  dipendenze  dell'Azienda   regionale
delle  foreste  demaniali e quello corrispondente  alle
dipendenze del Dipartimento regionale delle foreste.

10.  I  lavoratori impiegati nella lotta attiva  agli
incendi  di cui alla lettera a) dell'articolo 57  della
legge  regionale  6 aprile 1996, n. 16,  al  compimento
del  cinquantacinquesimo anno di  età  sono  impiegati,
anche  in  soprannumero,  dal Dipartimento  foreste  in
altre mansioni all'interno del servizio antincendio.  I
posti  resisi  vacanti nel contingente  sono  ricoperti
tramite   progressione   dalla   fascia   di   garanzia
inferiore.

Art. 3.
Assunzione dei lavoratori con garanzia occupazionale

1.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge,  l'Azienda regionale delle Foreste demaniali  ed
il    Dipartimento   regionale   delle   foreste,    in
applicazione   dell'attuale   normativa   statale   sul
mercato  del  lavoro, previa definizione  dei  criteri,
delle    modalità   e   della   tempistica,   con    le
organizzazioni  sindacali firmatarie  del  CCNL  e  del
CIRL     di    categoria,    provvedono    direttamente
all'assunzione  dei  lavoratori di  cui  alla  presente
legge.

2.   Al  fine  dell'assunzione  dei  lavoratori  sono
utilizzate   le   graduatorie   distrettuali   di   cui
all'articolo 1, comma 3.

3.  La  mancata  presentazione  del  lavoratore  alla
richiesta  di  assunzione,  se  non  giustificata  come
previsto  dall'articolo 2, comma 7, equivale a rinunzia
del   medesimo   all'assunzione  ed  alla   prestazione
lavorativa,   con   corrispondente   riduzione    della
garanzia    occupazionale    minima    nell'anno     di
riferimento.

Art. 4.
Assunzione di lavoratori per l'ulteriore fabbisogno
occupazionale
in caso di nuovi insediamenti forestali

1.  Nel  caso di nuovi interventi forestali  attivati
dall'Amministrazione  regionale a  decorrere  dall'anno
2005  nei  comuni in assenza di precedenti  interventi,
sono  parimenti inseriti nell'elenco speciale  anche  i
lavoratori  che abbiano effettuato almeno un  turno  di
lavoro   di  51  giornate  lavorative  alle  dipendenze
dell'Amministrazione  regionale,  esclusi  i  casi   di
malattia,  infortunio  o documentate   cause  di  forza
maggiore.

2.  E'  consentito  l'avviamento  di  lavoratori  nei
comuni  dove  l'Amministrazione  regionale  non   abbia
operato  in  precedenza. In tal caso sono  sottoscritte
apposite  clausole  derogatorie con  le  organizzazioni
sindacali   firmatarie   del   contratto,   che    sono
sottoposte      all'approvazione      dell'Osservatorio
regionale  di cui all'articolo 48 della legge regionale
14 aprile 2006, n. 14.

3.    Per    la   formulazione   delle   graduatorie,
l'avviamento  al  lavoro ed ogni  altro  adempimento  è
competente il Dipartimento regionale del lavoro.

Art. 5.
Meccanismo di sostituzione
per la copertura dei posti resisi disponibili

1.   In   caso  di  sopravvenuta  inidoneità  fisica,
accertata  ai  sensi  e  con le modalità  previste  dal
decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626   e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  i  lavoratori
alle   dipendenze   del   Dipartimento   foreste   sono
inseriti,  anche  in soprannumero, nel  contingente  di
appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano  i
requisiti  di  idoneità  fisica  e  professionale.   Il
Dipartimento   foreste  verifica  la   possibilità   di
proficuo  utilizzo  del lavoratore  in  altre  mansioni
compatibili  con  il suo stato di salute  e  l'idoneità
specifica  sotto il profilo professionale e  sanitario.
In   caso   di   impossibilità  di  proficuo   utilizzo
all'interno  del  Dipartimento foreste,  il  lavoratore
transita,  anche  in  soprannumero, nel  corrispondente
contingente  alle  dipendenze  dell'Azienda   regionale
foreste   demaniali,   fermo   restando   il   possesso
dell'idoneità fisica e professionale.

Art. 6.
Abrogazione articoli

1.  Sono  abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo  60
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

2.  Sono  abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo  50
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

Art. 7.
Norma finanziaria

1.  Per l'attuazione della presente legge è istituito
nel  bilancio  della Regione per l'anno  2009  apposito
capitolo   di  spesa  con  lo  stanziamento   di   euro
34.173.680,00;  per il 2010 euro 20.504.208  e  per  il
2011  euro  13.669.472,00  cui  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 3, lettera g), della legge  regionale  27
aprile 1999, n. 10.

Art. 8.
Entrata in vigore

1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in  vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.

 Link.
 Link. 2

Quando l'On. Camillo Oddo e tutto il PD erano all'opposizione avevano presentato questa modifica.
Oggi L'On. Camillo Oddo e tutto il PD  Governano con il Presidente Lombardo ma non vogliono approvare questa modifica, quindi è sacrosanto ribadire che i politici sono tutti uguali.






14 luglio 2011

PRESIDENTE DEL VENETO LUCA ZAIA



MANOVRA FISCALE, ZAIA: «SALVI I SALDI»








La vera questione per il presidente del Veneto è quella del patto di stabilità



VILLORBA - Riguardo agli emendamenti alla manovra fiscale che la Lega ha annunciato, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha detto di ritenere che il Carroccio stia formulando una proposta che "fatti salvi i saldi, dia spazio alla possibilità dell'esistenza di sensibilità diverse".
"Penso, ad esempio - ha proseguito, a margine di un incontro a Villorba - che 26mila forestali in Sicilia gridino vendetta rispetto ai 6mila forestali che abbiamo in tutta Italia, il che significa che la sensibilità nazionale cambia da Nord a Sud".
Zaia ha anche detto di ritenere che la vera questione sia quella dei patti di stabilità, "ovvero dell'imbarazzo che hanno i nostri amministratori, fra cui io stesso, di avere soldi in cassa e non potere pagare i conti".
"D'altro canto - ha aggiunto - esiste la necessità comunque di varare questa manovra perchè è strategica per il paese", ma anche "che non si vadano sempre a bastonare i soliti. Devono essere premiati i Comuni, le amministrazioni e anche le comunità che sono state virtuose. Ogni tanto occorre premiare Abele e non aprire sempre le porte a Caino".

11 Luglio 2011



11 luglio 2011

A RISCHIO LE GIORNATE LAVORATIVE

 

 

 

 

 

07.07.11 

Forestali: Cisl Enna non firma


Enna. Come ogni anno all’inizio della stagione calda si mette in moto la macchina della prevenzione e repressione degli incendi.
Anche quest’anno si è svolta la contrattazione per la Campagna Antincendio anno 2011.
Il Dirigente dell’I.R.F. di Enna Dott. Antonino Emanuele, ha illustrato il programma operativo d’intervento provinciale al fine di fronteggiare gli incendi che ogni anno si verificano sul territorio della Provincia di Enna.
Le OO.SS. presenti hanno espresso apprezzamento sulla programmazione della Campagna A.I.B. 2011 ma al momento della verifica delle risorse economiche da impegnare per l’attuazione del programma operativo le OO.SS, non hanno sottoscritto l’accordo in linea con le Segreterie Regionali che nell’incontro del 31/05/2011 al Comando Regionale hanno evidenziato, che ancora una volta, il Governo Regionale ha effettuato tagli in modo indiscriminato e a discapito della difesa del bosco e del patrimonio ambientale.
Che per tale motivo era stato richiesto un’incontro all’Assessore Regionale al fine di rappresentare tutte le difficoltà e i problemi che riguardano il Corpo Forestale della Regione Siciliana.
Ad oggi nessun incontro è stato possibile in quanto l’Assessore non ha convocato le parti sociali.
Il Segretario Provinciale del C.F. della C.I.S.L.
Antonino D’Alia ha evidenziato ancora una volta la cronica carenza di personale, e i continui tagli, precisando che le risorse sono assolutamente insufficienti ad affrontare un’attività così rilevante e complessa ai fini della tutela della pubblica incolumità, tale atteggiamento è stato tenuto anche nella contrattazione avvenuta giorni a dietro alla Protezione Civile di Enna dove il personale precario presta la sua attività con molti disagi .
Il personale del C.F.R.S. ogni anno si assume grandi responsabilità e mette a rischio anche la propria vita, per assicurare la difesa dell’ambiente alla collettività, assumendosi in proprio la responsabilità di D.O.S. nelle operazioni di spegnimento di terra e di aria, specificando che gli interventi aerei per lo spegnimento degli incendi possono porre il loro intervento solo in presenza del personale del C.F.R.S.
Si è potuto costatare, con grande rammarico, la poca sensibilità che dimostra la classe politica nell’affrontare le problematiche, continuando a fare tagli e ancora tagli, badando bene dal togliere un solo euro sulla spesa sproporzionata del costo della Politica.
Tutto ciò compromette fortemente la buona funzionalità di tutto l’apparato dell’Amministrazione Forestale.

Link. 





06 luglio 2011

E' SEMPRE POLEMICA





Sul numero de il Sud di luglio

Forestali in Sicilia La polemica si infiamma

logo definitivo il sud
5 luglio 2011 -  L’emergenza corre su due fronti: il rischio che il plotone di 28 mila forestali in carico alla Regione siciliana resti senza stipendio insieme al rischio che le politiche forestali per la salvaguardia ambientale nel periodo di massima allerta incendi in Sicilia vadano in fumo. Desertificando di fatto una Regione, la Sicilia, a basso tasso di boscosità, penultima in Italia. E’ il tema, quello dei forestali, che si affronta nel numero di luglio de il Sud, il mensile di economica politica e cultura in edicola in queste settimane.
Gianpiero Casagni fotografa una condizione precaria che si scontra con le regole “minime” di salvaguardia ambientale e con le politiche dell’occupazione sempre più assistita. La superficie boschiva infatti in Sicilia continua a diminuire mentre aumentano le giornate lavorative per i 28 mila operai impegnati. Situazione altrettanto preoccupante in Calabria dove a fronte di un costante aumento degli incendi, le guardie antincendio vanno in pensione. L’esempio di due condizioni da emergenza vera e propria che in Sicilia è aggravata dagli alti costi di mantenimento della macchina.

“L’ultima soluzione del governo regionale siciliano – si legge nell’articolo di Casagni su il Sud - è quella di utilizzare 200 milioni dei fondi Par Fas (la stessa somma che doveva essere utilizzata per la superstrada Catania-Ragusa). I soldi, che non dovrebbero essere impiegati per spese correnti (ma sono ‘giustificati’ da estemporanei progetti di riforestazione), però, concretamente, non sono arrivati. E se ‘vanno in fumo’ i fondi Fas, e quindi i forestali restano senza stipendio e lavoro, si rischia di vedere ‘andare in fumo’ quel che resta dei boschi siciliani che, secondo una ‘innovativa’ stima, arriverebbero a circa 500mila ettari in quanto viene computata come ‘bosco’ qualunque copertura vegetale anche non arborea”.
Tema che riscalda gli animi e infiamma le polemiche. Sul sito del mensile, sudmagazine.it, un lavoratore forestale commenta l’articolo e propone anche un’analisi approfondita, offrendo una sua visione: “Una Regione con sviluppo territoriale non può e non deve non attuare politiche mirate allo sviluppo, alla manutenzione e alla valorizzazione del territorio. Per la stabilizzazione del comparto –  ipotizza Michele Mogavero – la soluzione non può che avvenire attraverso un accordo da concordare con Inps e Ministero del lavoro, che potrebbe trasferire alla Regione le risorse economiche dell’indennità di disoccupazione, dei fondi europei e FAS potendo incardinare i lavoratori in compiti di Protezione Civile, Vigilanza Ambientale, Bonifica idraulico-Fluviale, verificare con il Ministero del Tesoro, sulla scorta di esperienze da parte di altre regioni come la Calabria, la quantificazione dell’onere pubblico di ogni operaio forestale e quanto viene a costare, tra stipendio, contributi previdenziali e indennità di disoccupazione, ogni lavoratore forestale, per poi valutare quale sia il percorso meno oneroso tra stabilizzazione e lavoro stagionale”.
Il dibattito è aperto: su il sudmagazine.it e su blogsicilia.it. 

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